Assente per malattia spetta la tredicesima?

Paolo Ballanti

12 Dicembre 2022 - 16:03

L’importo spettante a titolo di tredicesima è legato ai periodi di lavoro totalizzati dal dipendente nel corso del periodo di maturazione. Cosa accade se si sono verificate assenze per malattia?

Assente per malattia spetta la tredicesima?

I contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) in generale riconoscono, una volta all’anno, in occasione delle festività natalizie, una quota di retribuzione denominata tredicesima proprio perché aggiuntiva alle mensilità ordinarie.

La tredicesima matura in dodici quote mensili, generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Eccezion fatta per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, in cui la liquidazione avviene con il cedolino di competenza dell’ultimo mese di vigenza del contratto, la tredicesima spetta di norma a dicembre, nel rispetto di quanto previsto dai singoli Ccnl.

Se i dipendenti in forza per l’intero periodo di maturazione hanno diritto alla quota «piena» di tredicesima, lo stesso non può dirsi nelle ipotesi di instaurazione o cessazione del rapporto in corso d’anno, nonché a fronte di determinate assenze del lavoratore.

Sotto questo aspetto è naturale chiedersi cosa accade se il dipendente totalizza nel corso dell’anno dei periodi di assenza per malattia. Analizziamo la questione in dettaglio.

Nel corso della malattia matura la tredicesima?

Nel corso delle assenze per malattia (al pari di quanto avviene per congedo di maternità - paternità, infortunio e cassa integrazione) matura il diritto alla tredicesima mensilità.

Tuttavia, dal punto di vista pratico, l’erogazione dei ratei di tredicesima maturati nel corso della malattia potrebbe avvenire da parte dell’Inps (in sede di liquidazione dell’indennità) o del datore di lavoro.

Nel caso in cui, infatti, nei confronti dell’azienda:

  • ricorra l’obbligo (in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato) di integrare le somme a carico dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la tredicesima interamente;
  • non operi l’obbligo di integrazione, è necessario, in sede di liquidazione della tredicesima in busta paga, calcolare la quota a carico dell’Istituto e detrarla dall’ammontare spettante al dipendente.

A quanto ammonta la tredicesima mensilità?

L’ammontare dovuto a titolo di tredicesima mensilità è disciplinato dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Di norma, la somma è pari a:

  • retribuzione mensile lorda (in vigore nel mese di dicembre) per il personale con paga fissa mensile;
  • un numero convenzionale di ore per i lavoratori con paga calcolata in base alle ore di lavoro e assenza retribuita nel singolo mese.

In quest’ultimo caso, nello specifico, la tredicesima è determinata moltiplicando le ore convenzionali da Ccnl per la paga oraria in vigore, anch’essa, nel mese di dicembre.

Quanto appena descritto si applica per i dipendenti che hanno prestato l’attività per l’intero periodo di maturazione o, nel corso dello stesso, sono stati interessati da assenze che comportano comunque la maturazione della tredicesima (è il caso della malattia).

Al contrario, in presenza di:

  • assunzione in corso d’anno;
  • cessazione del rapporto (per qualsiasi causa) nel corso dell’anno;
  • assenze non retribuite o che, in generale, non consentono la maturazione della tredicesima;

l’importo della mensilità aggiuntiva sarà proporzionale al periodo di servizio effettuato, secondo i criteri definiti dai singoli Ccnl.

In assenza di disposizioni in materia, si considerano come mesi interi le frazioni superiori a due settimane.

Pensiamo al caso di un impiegato con retribuzione lorda mensile, a dicembre, pari a 2.050,00 euro. Il Ccnl stabilisce che la tredicesima debba corrispondere a una mensilità di retribuzione.

L’interessato, essendo stato assunto il 20 giugno 2022, avrà diritto ai ratei di tredicesima maturati nei mesi da luglio a dicembre, considerando come periodo di maturazione gennaio - dicembre.

Pertanto, la somma sarà pari a (2.050,00 / 12) * 6 = 1.025,00 euro lordi.

Come si calcola l’indennità di malattia Inps?

Per ottenere l’ammontare dell’indennità di malattia a carico dell’Inps è necessario innanzitutto definire la retribuzione media giornaliera (Rmg).

Quest’ultima si calcola individuando la retribuzione lorda percepita nel mese (o nelle 4 settimane) precedente l’inizio della malattia. Il valore da assumere è la base imponibile previdenziale, corrispondente a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di ogni ritenuta, in dipendenza del rapporto, con esclusione di alcune voci tassativamente individuate dalla legge.

Pur essendo assoggettate a contribuzione, non sono comprese nel calcolo della Rmg l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

A questo punto, per gli operai retribuiti a ore, è necessario:

  • dividere la retribuzione lorda come sopra individuata per il numero di giornate lavorate o comunque retribuite;
  • determinare il rateo mensile lordo per le mensilità aggiuntive e altre voci a carattere ricorrente e dividere la somma per 25;
  • sommare gli importi di cui ai due punti precedenti, ottenendo in questo modo la Rmg.

Al contrario, per gli operai retribuiti in misura fissa mensile:

  • si divide la retribuzione del mese precedente per il divisore fisso 26;
  • si determina il rateo mensile lordo per mensilità aggiuntive e altre voci a carattere ricorrente (non comprese nella retribuzione corrente mensile) e lo si divide per 25;
  • si sommano i due importi di cui ai punti precedenti, ottenendo così la Rmg.

Da ultimo, per gli impiegati, sia la retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia, che il rateo mensile lordo per mensilità aggiuntive e altre voci a carattere ricorrente devono essere divisi per 30.
La somma dei due importi rappresenta la Rmg.

Una volta individuata la Rmg, questa dev’essere assunta in percentuale pari a:

  • 50% per le giornate indennizzabili comprese tra il 4° e il 20° giorno di malattia;
  • 66,66% per le giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno di malattia;
  • 80% per tutte le giornate indennizzabili, a beneficio dei dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane, tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo.

Da ultimo, la Rmg percentualizzata dev’essere moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili, presenti all’interno del periodo di malattia.

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