Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 in molti si chiedono se il consenso informato debba essere firmato o meno e cosa cambia: ce lo spiega il professore Fabio Giglioni.
Per tutte le persone con più di 50 anni è stato introdotto l’obbligo vaccinale. Al di là degli aspetti relativi alle sanzioni per chi decide di non ricevere il vaccino anti-Covid, c’è un altro tema su cui ci si interroga da qualche giorno: il consenso informato.
Prima dell’obbligo tutti i vaccinati firmavano il modulo relativo al consenso informato, ma con l’obbligo ci si chiede se questa firma abbia ancora un valore e se effettivamente cambia qualcosa a livello di eventuali indennizzi dovuti a causa di effetti collaterali gravi.
Per provare a capire se con l’introduzione dell’obbligo per gli over 50 cambi effettivamente qualcosa, Money.it ha sentito Fabio Giglioni, professore ordinario di Diritto della salute all’università Sapienza di Roma. Che spiega subito come questi dubbi nascano di fatto da un equivoco.
Un equivoco molto diffuso secondo cui in molti hanno pensato - durante la vaccinazione Covid - che firmando il consenso informato avrebbero esentato lo Stato da eventuali responsabilità: “Così non è”, taglia corto il professore spiegando che l’unico scudo è quello previsto per il personale sanitario che è stato messo al riparo da richieste di danni per colpa (non doloso), contrariamente a quanto avviene per lo Stato.
Con l’obbligo si deve firmare il consenso informato?
Con l’introduzione dell’obbligo la persona vaccinata non è più chiamata a firmare necessariamente il consenso informato. L’operatore - spiega Giglioni - può somministrare la dose anche senza il consenso del paziente: “L’obbligo ha proprio questo risultato, bypassare la ricerca del consenso del paziente”.
Il paziente può quindi vaccinarsi senza firmare il consenso, pur venendogli proposto dall’operatore sanitario. Può quindi rifiutarsi senza che questo ostacoli la sua effettiva vaccinazione.
Obbligo vaccinale, le responsabilità dello Stato
Il nodo cruciale relativo al consenso informato e al vaccino, però, è che l’introduzione dell’obbligo non cambia molto da un punto di vista di responsabilità dello Stato. “Spesso - sottolinea il docente di Diritto della salute - chi è contrario alla vaccinazione ha lamentato che con il consenso informato si solleverebbe la responsabilità dello Stato, ma non è mai stato così: c’è una giurisprudenza consolidata che equipara le vaccinazioni raccomandate a quelle obbligatorie”.
Quindi sicuramente con l’obbligo lo Stato è responsabile degli eventuali danni che si possono provocare, ma è altrettanto vero che questo avveniva anche prima e continua a succedere per tutti gli under 50 che firmano il consenso, precisa il professore.
D’altronde la vaccinazione anti-Covid è stata sempre fortemente raccomandata e quella raccomandazione deve già essere “vista come un’induzione da parte delle autorità sanitarie ad assumere il vaccino”. E questo, “dal punto di vista giuridico e della responsabilità, espone comunque lo Stato a forme d’indennizzo nel caso in cui si provochino danni, non cambia niente”.
Vaccino, come funziona l’indennizzo dello Stato
Per quanto riguarda l’aspetto economico, quello dell’indennizzo in caso di danni gravi dovuti al vaccino, nulla cambia rispetto a quanto previsto anche per altre operazioni mediche. “Se subisco un danno per un intervento al quale sono stato obbligato o che è stato fortemente raccomandato ho diritto a un indennizzo e la sostanza non cambia molto dal punto di vista economico”, spiega Giglioni.
Stesso ragionamento vale con il vaccino: in sostanza a cambiare è solo la raccolta del consenso con l’introduzione dell’obbligo. Con il vaccino obbligatorio per gli over 50 l’unica differenza è che il consenso non è più richiesto.
Il modulo del consenso informato
L’introduzione dell’obbligo non necessita una nuova formulazione del consenso informato. Giglioni spiega perché: “Dobbiamo partire da questo presupposto: il nostro sistema è fondato sull’autodeterminazione personale e sulla libertà di cura. In generale si applica il consenso informato come elemento obbligatorio, ma l’articolo 32 comma 2 della Costituzione dice che nei casi previsti dalla legge è previsto il trattamento obbligatorio”.
Quindi non si deve necessariamente cercare il consenso poiché si presenta una situazione di rischio per la salute collettiva. Questo non vuol dire, comunque, che il personale sanitario non debba informare la persona a cui viene somministrato il vaccino, ma semplicemente “non si traduce in un obbligo giuridico, sta solo nella buona relazione medico-paziente”.
Cosa succede in caso di danni gravi da vaccino
I pazienti che non firmano il consenso informato non devono utilizzare altri moduli o ricorrere a particolari formulazioni, perché nel caso in cui si presenti un caso di danno grave dovuto al vaccino l’eventuale indennizzo è “un’operazione automatica: non c’è bisogno di produrre particolari prove se non quella di aver subito un danno. Parliamo di eventualità dovute a danni colposi, in cui non c’è il dolo da parte del personale”.
Chiaramente diverso è il discorso se ci fosse un errore voluto da parte dell’operatore sanitario. “Ma nella stragrande maggioranza delle ipotesi se dovessero capitare parliamo di danni di ordine colposo, non c’è l’intenzione di danneggiare”, precisa ancora il professore. E in ogni caso che ci sia o meno il consenso informato è indifferente: gli eventuali indennizzi vengono previsti indipendentemente dalla volontà del paziente di sottoporsi alla vaccinazione.
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