Dopo il via libera del Senato al decreto Fintech, necessario per attuare la normativa europea in materia di strumenti finanziari digitali, si attende ora l’approvazione della Camera.
Con 79 favorevoli, 39 astenuti e nessun voto contrario, il Senato ha votato e approvato (con modificazioni) il decreto Fintech, necessario per poter attuare il regolamento europeo 2022/858, che disciplina il regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed ledger technology, Dlt).
Con l’entrata in vigore di questa legge - tra le altre cose - sarà possibile negoziare titoli digitali senza interruzioni temporali e senza intermediari. Sarà inoltre agevolato l’accesso alla regulatory sandbox per la sperimentazione di soluzioni fintech innovative.
Adesso il decreto passa alla Camera dove sarà nuovamente discusso.
Cosa prevede il decreto Fintech
Il decreto che arriverà alla Camera è molto articolato: oltre alle premesse e alle definizioni (presenti nell’art. 1), presenta altri 34 articoli, all’interno dei quali sono elencati i vari aspetti che andranno a formare questa nuova legge.
In particolare sono definiti e/o disciplinati:
- l’ambito di applicazione,
- l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali,
- i requisiti che i registri devono avere per la circolazione digitale,
- gli effetti della scritturazione su registro,
- le eccezioni opponibili,
- il diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto,
- il pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale,
- la costituzione di vincoli,
- i libri sociali,
- la disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti,
- l’emissione nel registro,
- gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del registro distribuito,
- la strategia di transizione,
- il mutamento del regime di forma e circolazione,
- la sostituzione dello strumento finanziario digitale,
- il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali,
- l’emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un registro distribuito,
- l’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale,
- l’iscrizione nell’elenco dei responsabili del registro,
- la cancellazione e sospensione dall’elenco,
- i responsabili del registro significativi,
- gli obblighi del responsabile del registro,
- i requisiti dei responsabili del registro,
- gli obblighi di comunicazione alle Autorità,
- il regime di responsabilità,
- la disciplina antiriciclaggio,
- i poteri della Consob e della Banca d’Italia,
- la disposizione di attuazione,
- le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022,
- le sanzioni,
- le modifiche all’articolo 1 del Testo unico della finanza,
- le disposizioni finali,
- le misure in materia di semplificazione della sperimentazione Fintech,
- le disposizioni finanziarie,
- l’entrata in vigore.
L’obiettivo del decreto è quello di disciplinare la circolazione degli strumenti finanziari digitali basati su soluzioni tecnologicamente avanzate. Detto più semplicemente, grazie al decreto sarà possibile emettere azioni e obbligazioni su blockchain.
Per riuscire a realizzare questo obiettivo, il decreto prevede che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti tramite delle scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Questo può essere tenuto da:
- un responsabile del registro,
- dalla Banca d’Italia,
- dal ministero dell’Economia e delle finanze,
- da ulteriori soggetti individuati attraverso il regolamento Consob.
Tra i soggetti autorizzati, dopo l’emendamento del Senato, sono incluse anche le società con sede legale, succursale o sede secondaria in Italia.
L’attività di vigilanza spetterà alla Banca d’Italia e alla Consob. Quest’ultima, in particolare, avrà il potere di infliggere multe da 25 mila euro a 5 milioni di euro a chiunque emetta strumenti finanziari digitali o tenga un registro per la circolazione digitale senza essere iscritto all’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.
Il responsabile del registro e il gestore del servizio Dlt dovranno inoltre garantire «la correttezza, la completezza e l’aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull’emissione» e «l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli».
Entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto la Consob e la Banca d’Italia dovranno trasmettere al Comitato fintech una relazione illustrativa riguardante il fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall’applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale.
Ai fini della normativa antiriciclaggio, i responsabili dei registri per la circolazione digitale di strumenti finanziari che non sono banche e intermediari finanziari, saranno considerati operatori non finanziari.
Le novità sulla regulatory sandbox
Con l’entrata in vigore del decreto, inoltre, verrà introdotta una semplificazione alla regulatory sandbox, considerata, allo stato attuale, troppo rigida. In particolare, le rigidità riscontrate avrebbero a che fare con «la prestazione di servizi o attività di investimento».
Con le novità apportate dal decreto Fintech «viene consentito di testare attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento e che, pertanto, sarebbero oggetto di riserva di attività prevista dalla legge, per un periodo di tempo limitato (6 mesi, salvo proroga, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, in caso di successiva richiesta di autorizzazione), senza dovere contestualmente richiedere l’autorizzazione».
Grazie a questa novità, in sintesi, imprenditori e founder potranno accedere più facilmente alla sandbox e di conseguenza testare in sicurezza i loro prodotti prima di metterli sul mercato.
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8 maggio 2023
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