Decreto legge fiscale convertito dal Senato: testo definitivo in formato pdf

Francesco Oliva

24 Novembre 2016 - 14:30

Il decreto legge fiscale su Equitalia e IVA è stato confermato in via definitiva dal Senato: ecco il testo ufficiale in formato pdf.

Decreto legge fiscale convertito dal Senato: testo definitivo in formato pdf

Oggi 24 novembre 2016 il Decreto Legge 193/2016 è stato convertito il legge dal Senato. L’aula di Palazzo Madama trasforma in legge il tanto discusso provvedimento su Equitalia e IVA.

Su Equitalia purtroppo vengono confermate le attese meno positive. Di fatto l’ente di riscossione cambia solo nome: da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico. La rottamazione delle cartelle - che il Governo ha preferito escludere dalla Legge di Stabilità ed inserire nel testo ufficiale del decreto legge fiscale - è molto meno appetibile di come era stata annunciata in origine.

La parte dedicata all’IVA rivoluziona le modalità di comunicazione sull’imposta sul valore aggiunto. Vengono aboliti diversi adempimenti (per esempio lo spesometro) ma vengono introdotte le comunicazioni iva trimestrali o mini dichiarazioni iva, che devono contenere sia i dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre precedente che i dati delle liquidazioni (determinazione dell’imposta a credito o a debito).

Decreto legge fiscale numero 193/2016, ecco il file in formato pdf con il testo ufficiale della Legge di conversione:

Decreto Legge fiscale, abolizione Equitalia: cosa cambia?

Uno dei punti più attesi del Decreto Legge fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale era la riforma di Equitalia. Come da attese - purtroppo - di fatto cambia solo il nome: si passa da Equitalia ad Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Ecco cosa afferma, in particolare, l’articolo 1 del decreto legge rubricato proprio “Soppressione di Equitalia”:

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto‐legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, attribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente economico di cui al comma successivo.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate‐Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate‐Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

Decreto legge fiscale, testo ufficiale pubblicato in Gazzetta: la questione di costituzionalità nella gestione del personale Equitalia

Un altro punto particolarmente discusso è quello relativo alla gestione del personale di Equitalia, in parte assunto mediante selezione privata e quindi incompatibile con l’obbligo di accesso tramite pubblico concorso agli enti pubblici.

In questa sede ci limitiamo a riportare i due articoli del decreto legge fiscale che disciplinano il passaggio del personale da Equitalia ad Agenzia delle entrate‐Riscossione:

Articolo 9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all’ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l’articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 10. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilita’ e, comunque, nell’ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.”

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