Disabili, le novità sulle agevolazioni fiscali del trust «Dopo di noi»: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nadia Pascale

17 Novembre 2022 - 13:02

La legge «Dopo di Noi» individua agevolazioni per coloro che decidono di affrontare il tema del futuro dei disabili. Tra queste ricadono le norme sulle agevolazioni fiscali.

Disabili, le novità sulle agevolazioni fiscali del trust «Dopo di noi»: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022 è intervenuta sul trust «Dopo di noi», previsto dalla legge 112 del 2016 che contiene disposizioni fiscali con riferimento agli atti disposizione patrimoniale, come l’esenzione dell’importa di successione e donazione, quando il trust abbia come beneficiari persone con disabilità grave.

Il trust è quell’istituto giuridico, di origine anglosassone, che prevede la separazione di una parte del patrimonio di un soggetto per affidarlo a un terzo, denominato trutstee che avrà il compito di amministrarlo in favore del beneficiario. La titolarità dei beni di cui si dispone, con una clausola testamentaria o un contratto ad hoc, viene trasferita al trustee che nella gestione deve attenersi agli obblighi stabiliti dal disponente. Il trustee, pur diventando titolare dei beni non può alienarli e i frutti della gestione, quindi gli interessi, sono imputati al beneficiario.

Il trust «Dopo di Noi»

Queste sono le regole generali e sommarie per un trust, mentre il trust «Dopo di noi» è regolamentato da norme specifiche che, come detto, mirano a tutelare le persone con disabilità grave con delle agevolazioni di tipo fiscale e seguendo la definizione dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le agevolazioni fiscali si esplicano sia al momento di effettuare il trasferimento di beni sia in un eventuale momento successivo, cioè quello della retrocessione dal trust a causa di premorienza del beneficiario.

L’articolo 6 comma 1 della legge 112 del 2016 stabilisce che i beni e i diritti conferiti in trust in favore di disabili sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Le imposte catastale, ipotecaria e di registro sono invece dovute in misura fissa.

Allo stesso tempo il comma 2 sottolinea che si può ottenere tale vantaggio fiscale solo se il trust abbia come finalità l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

Specifica la circolare 34/E che l’esenzione dalle imposte avviene sia nel caso in cui il soggetto disponga in vita un trust, sia nel caso in cui l’atto avvenga mortis causa, quindi attraverso disposizioni testamentarie. Infine, l’agevolazione fiscale viene riconosciuta anche nel caso in cui il trust venga perfezionato in maniera frazionata, ad esempio conferendo i beni nel tempo.

Circolare numero 34/E
Agenzia dell’Entrate

Cosa succede in caso di premorienza?

I commi 4 e 5 dell’articolo 6 della legge 112 del 2016 si occupano invece della retrocessione dal trust in caso di premorienza del beneficiario Può purtroppo accadere che un genitore voglia lasciare una certa serenità economica a un figlio disabile in caso di sua morte, ma sia lui stesso a sopravvivere al figlio. In tale evenienza viene meno la causa che ha portato a stipulare il contratto e, di conseguenza, i beni del trust ritornano nella disponibilità del precedente proprietario, o disponente del trust. In questo caso, stabilisce la normativa, che i “trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa”.

Differente è invece la disciplina del trasferimento del patrimonio residuo in caso di premorienza del beneficiario, in questo caso infatti, a differenza del trasferimento di diritti reali e beni, si applicano l’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, calcolate tenendo in considerazione il rapporto di parentela e coniugio tra il beneficiario del trust e i soggetti che hanno istituito lo stesso.

La circolare 34/E fornisce ulteriori precisazioni, infatti il trust prevede un mandato a carico del trustee che deve compiere atti di amministrazione sui beni. Nel caso in cui nell’amministrazione sia previsto il compimento di atti a titolo oneroso, gli stessi sono sottoposti all’applicazione delle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa, anche in questo caso l’obiettivo è favorire la finalità di cura in favore del disabile.

Elementi costitutivi del Trust “dopo di noi”

Affinché si possa godere delle agevolazioni fiscali previste per il trust “Dopo di Noi” è necessario che siano rispettate norme specifiche per la sua costituzione. Si prevede quindi che il trust sia:

  • costituito per atto pubblico;
  • nell’atto devono essere indicati tutti i soggetti coinvolti e i loro ruoli in modo specifico e dettagliato, inoltre devono essere indicati i «bisogni specifici delle persone con disabilità grave» e le «attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite»;
  • nell’atto istitutivo devono essere indicati i vincoli di mandato del trustee e le modalità di rendicontazione;
  • gli esclusivi beneficiari del trust;
  • devono essere individuati i beni conferiti nel trust da destinare esclusivamente alle finalità assistenziali;
  • nell’atto deve essere indicato il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte in sede di istituzione del trust;
  • deve essere indicato come termine finale della durata del trust la morte del beneficiario;
  • infine, vi deve essere la previsione della destinazione del patrimonio residuo.

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