Quante tasse paga un pensionato residente all’estero trasferito in Italia con doppia pensione? L’Agenzia delle Entrate chiarisce come e quando spetta il regime agevolato al 7%.
Doppia pensione, una Inps e una estera. Come e quando spetta il regime agevolato con aliquota al 7%?
A introdurre un regime agevolato per i titolari di pensioni estere è stata la legge di Bilancio 2019 con l’articolo 24-ter del TUIR, che prevede una imposta sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscano la propria residenza fiscale in una regione del Sud Italia.
A fornire ulteriori chiarimenti in caso di doppia pensione è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 471 2022 del 27 settembre 2022. Facciamo un riepilogo della norma sul regime agevolato delle pensioni estere e vediamo le novità dell’Agenzia.
Regime agevolato pensioni estere: la norma
La misura agevolativa è finalizzata a promuovere gli investimenti, i consumi e il ripopolamento di alcune aree rurali del Mezzogiorno e in particolare nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:
- in Sicilia,
- Calabria,
- Sardegna,
- Campania,
- Basilicata,
- Abruzzo,
- Molise e
- Puglia.
oppure in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dove si sono verificati i sismi del 2016 e 2017.
Il decreto Sostegni ter (4/2022) ha poi ampliato l’applicabilità del vantaggio fiscale per le pensioni estere per chi si trasferisce in Italia anche in uno dei Comuni interessati dal sisma del 2009.
Regime agevolato pensioni estere: quando spetta
Possono beneficiare del regime agevolato sia i cittadini italiani che rientrano in Italia dopo periodi di residenza all’estero che cittadini stranieri che si trasferiscono nel Bel Paese. L’aliquota scontata al 7% può essere applicata fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione anche per le polizze assicurative e per la previdenza integrativa, purché rientri nei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, come specificato dalle risposte a interpello n. 462/2021 e n.616/2021.
Sono invece escluse dall’agevolazione le prestazioni provenienti da un fondo integrativo (complementare allo «statutory social security» e pertanto non considerato trattamento pensionistico), che può essere riscosso in qualsiasi momento indipendentemente dal raggiungimento di una certa età (Interpello n.150/2022).
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’accesso all’agevolazione non è rilevante la nazionalità del soggetto che si trasferisce, ma deve essere soddisfatto il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma. Inoltre occorre che l’ultima residenza sia stata in un Paese con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa e fiscale.
Regime agevolato pensioni estere: spetta nel caso di doppia pensione?
Il pensionato residente all’estero titolare di una doppia pensione, una estera e l’altra erogata dall’Inps, può applicare il regime agevolato per la sola pensione estera.
L’ultimo documento di prassi dell’Agenzia conferma infatti che nella normativa «non è richiesto che il soggetto non residente non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia» .
Occorre però specificare che i redditi da pensione Inps sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, su cui si applica la tassazione ordinaria vigente per i soggetti residenti.
Pertanto, la titolarità di una pensione erogata dall’Inps non impedisce l’applicazione del regime agevolato al 7% sui redditi da pensione estera.
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