Nessun doppio lavoro per infermieri, neanche in buona fede: l’azienda ospedaliera deve dare il consenso altrimenti è proibito. Ecco la novità sugli incarichi extra in Sanità.
Il doppio lavoro per gli infermieri e professionisti della Sanità è una costante ed è proibito se l’azienda ospedaliera cui si è occupati non fornisce il consenso. Il caso di un’infermiera di Trento getta una luce diversa sugli incarichi extra delle professioni sanitarie.
La Sanità italiana non è nuova a storie di doppio lavoro per infermieri e medici: solitamente si tratta di professionisti che agiscono in malafede, sfruttando le strutture pubbliche per procacciare clienti, aggiungendo di non dichiarare nulla delle prestazioni nel privato.
Il caso dell’infermiera trentina, invece, è del tutto diverso in quanto risultano non soltanto tutte le ore lavorate nelle altre strutture sanitarie, ma anche le dichiarazioni dei redditi che attestano il versamento dei tributi sugli incarichi extra.
Eppure il doppio lavoro è stato comunque sanzionato ed ha comportato delle conseguenze piuttosto pesanti per l’infermiera, vediamo quali.
Il doppio lavoro dell’infermiera: licenziamento e risarcimento
L’infermiera trentina è stata condannata dalla Corte dei Conti a pagare un risarcimento, in quanto il doppio lavoro è proibito e gli incarichi extra non sono permessi senza il consenso della struttura di appartenenza.
L’infermiera ha infatti prestato lavoro in aziende sanitarie esterne alla propria nei giorni di riposo, accumulando moltissime ore extra. Una volta scoperta dall’amministrazione, è stata licenziata in tronco e costretta a versare alla PA la somma guadagnata negli anni.
La cifra di risarcimento ammonta a 25 mila euro, che dovranno essere versati all’azienda sanitaria provinciale di appartenenza, quindi indirettamente alla PA come vittima del comportamento illecito dell’infermiera stacanovista.
Il doppio lavoro e la PA: niente incarichi extra, è proibito
Il doppio lavoro è proibito per gli infermieri e per qualunque impiegato della PA, a meno che esso non venga autorizzato dalla struttura amministrativa di appartenenza. Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione deve essere esclusivo, lo impone il Decreto 165/2001.
Tuttavia, grazie allo stesso decreto, è possibile farsi autorizzare a svolgere attività di carattere occasionale senza conflitto di interessi con la professione primaria. Gli incarichi extra, inoltre, devono essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro principale.
Se il conflitto di interesse è giudicato come grave, il Decreto ammette il licenziamento del dipendente come nel caso dell’infermiera trentina, oltre alla sanzione e il risarcimento di tutte le somme derivanti dagli incarichi extra. Le possibilità di doppio lavoro per i professionisti della Sanità non sembrano così allettanti dopotutto.
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