Festività non godute, cosa sono e come vengono pagate in busta paga

Veronica Caliandro

18 Settembre 2024 - 18:23

La festività non goduta viene indicata in busta paga solo in alcuni periodi dell’anno. Ecco cosa c’è da sapere e quando si ha diritto ad un riposo compensativo.

Festività non godute, cosa sono e come vengono pagate in busta paga

Ogni mese i lavoratori dipendenti attendono con impazienza la busta paga per scoprire quanti soldi otterranno, le ferie maturate, i permessi e tanto altro ancora. Tra le diciture che è possibile trovare su tale documento si annovera anche festività non godute. Ma cosa cosa sono, come vengono pagate e cosa succede se la festività cade nel giorno di riposo del lavoratore?

Ma, soprattutto, quando è previsto il riposo compensativo? Ebbene, bisogna sapere che non esiste una regola universalmente valida e per questo è sempre necessario far riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato. Entriamo, quindi, nei dettagli per vedere assieme cosa sono le festività non godute e cosa stabilisce l’attuale normativa in merito.

Cosa sono le festività godute e non godute?

La principale differenza tra festività goduta e non goduta è da rinvenire nel giorno della settimana in cui ricade una determinata festa. Nel nostro Paese, ogni lavoratore ha diritto a un giorno di riposo a settimana e a dei giorni di ferie nel corso dell’anno. A questi si aggiungono le festività nazionali. Ebbene, se quest’ultime ricadono in un giorno in cui il lavoratore è assente per riposo settimanale, allora si ha diritto ad un indennizzo per festività non goduta.

Se, invece, una festività ricade in un giorno della settimana lavorativa, come ad esempio il 1° maggio, che nel 2024 è caduto di mercoledì, allora il lavoratore può beneficiare di un giorno di riposo in più. Ma non solo, si vede riconoscere in busta paga il pagamento della normale retribuzione, sottoforma di festività goduta.

Festività non godute, cosa dice la legge

In base a quanto previsto dalla legge numero 260 del 27 maggio 1949, sono considerati giorni festivi:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° gennaio, Capodanno;
  • il 6 gennaio, giorno dell’Epifania;
  • il 25 aprile, anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 1° maggio, festa del lavoro;
  • il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, dichiarata festa nazionale;
  • il 15 agosto, festa dell’Assunzione della B. V. Maria;
  • il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
  • l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, giorno di Natale;
  • il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

A questi giorni si aggiunge anche la festa per il patrono del comune dove ha sede il luogo di lavoro. Se la festività cade su un’altra festività, come la domenica, allora si parla di festività non goduta. Proprio per questo motivo la stessa viene comunque retribuita in busta paga. A parlare di festività non goduta è sempre la legge numero 260 del 1949 che all’articolo 5 recita quanto segue:

Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.

Cosa succede se la festività cade di sabato o domenica? E la Pasqua?

Cosa accade per le festività che cadono di domenica, come ad esempio la Pasqua? E, nel 2024, anche l’Immacolata e la festa della Repubblica che cadono al settimo giorno della settimana? Ebbene, in tal caso il dipendente si vede riconoscere in busta paga la voce festività non goduta. Ovvero ha diritto ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella normale.

Questo non avviene quando il lavoratore non svolge la propria attività di sabato e la festività cade proprio in tale giorno. Se l’orario di lavoro si articola dal lunedì al venerdì, infatti, il sabato viene considerato un giorno non lavorativo, ma non festivo. In tal caso il dipendente non avrebbe comunque lavorato in tal giorno e, pertanto, non ha diritto ad un ulteriore indennizzo.

È bene comunque sottolineare che, in base al tipo di contratto, ci possono essere delle variazioni. Le varie voci in busta paga, infatti, dipendono da diversi fattori, come il tipo di lavoro e le ore settimanali stabilite. Ne è un chiaro esempio il sabato che generalmente è considerato un giorno non lavorativo. Vi sono, però, dei contratti per cui, invece, tale giorno è lavorativo e pertanto si ha diritto al pagamento della festività.

Si ricorda, inoltre, che, in base alla normativa vigente, se la festività cade in un giorno infrasettimanale il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo retribuito. Se il datore chiede di lavorare il giorno di festività, allora il dipendente ha diritto ad un indennizzo in busta paga come lavoro straordinario.

Come vengono pagate le festività non godute

Si parla, come detto, di festività non goduta quando il giorno di festa, come ad esempio il giorno di Pasqua, cade di domenica. Al lavoratore nel 2024 , pertanto, compaiono in busta paga ben tre festività non godute dal momento che anche il 2 giugno che l’8 dicembre cadono di domenica. Ma come vengono pagate le festività non godute?

Entrando nei dettagli bisogna sapere che il calcolo per la festività non goduta che cade di domenica risulta differente a seconda che il lavoratore percepisca una retribuzione oraria piuttosto che mensile.

  • Nel caso del dipendente retribuito mensilmente la festività non goduta viene pagata come 1/26 dello stipendio. In pratica il lavoratore che in genere si vede corrispondere 26 giornate, si vedrà retribuite 27 giornate. La festività non goduta viene calcolata dividendo la cifra della retribuzione mensile del lavoratore, ad esempio 1.200 euro, per 26.
  • Nel caso in cui il dipendente venga pagato a ore, invece, la festività viene pagata con la retribuzione dovuta, ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale o ad un quinto nel caso di adozione della settimana corta.

Festività non goduta: occhio a quanto previsto dal CCNL

È bene chiarire che la disciplina sulla festività, che sia non goduta, lavorata o comunque cadente in un giorno di riposo del lavoratore, non può essere generalizzata. Salvo stabilire che di festività non goduta si tratta quando questa cade di domenica, ogni CCNL può decidere per condizioni più o meno favorevoli per il lavoratore. Per chiarezza riportiamo di seguito qualche esempio.

  • CCNL Case di Cura Private - Personale Non Medico - ARIS: in base a tale contratto collettivo, se la festività non goduta cade nel giorno di riposo settimanale, o anche domenica, del lavoratore, quest’ultimo ha diritto a un permesso compensativo in un giorno da accordare con il datore di lavoro. Se, invece, nel giorno di festa il lavoratore presti servizio, allora ha diritto a un permesso compensativo nei 30 giorni successivi e a un’indennità la cui cifra è stabilità dal CCNL stesso.
  • CCNL Multiservizi: secondo tale contratto collettivo, nel caso in cui la festività cada di domenica per il lavoratore con contratto dal lunedì al sabato, allora il dipendente ha diritto comunque alla retribuzione per il settimo giorno che è la festività non goduta. Qualora la festività capiti di sabato e il lavoratore presti servizio allora il CCNL prevede una retribuzione maggiorata del 50%.

Festività godute e non godute in busta paga: ecco dove trovarle

La busta paga presenta varie voci che è bene saper leggere, in modo tale da capire per quale motivo si ottiene un determinato stipendio.

Soffermandosi sulle voci festività godute e festività non godute, bisogna sapere che si trovano nella parte centrale della busta paga, per la precisione dove sono indicate anche le ore lavorate quotidianamente e relativa retribuzione.

Ad esempio coloro che hanno ricevuto la busta paga di giugno 2024, si sono visti riconoscere il pagamento della festa della Repubblica, caduta di domenica, sotto la voce retributiva: «Festività non godute».

Festività non goduta giugno 2024 Festività non goduta giugno 2024 Festività non goduta giugno 2024

Le festività, è bene sottolineare, non devono essere confuse con i giorni di ferie a cui un dipendente ha di diritto in base al CCNL di riferimento. Le festività, infatti, sono da considerare in più rispetto alle ferie. Ne consegue che se il lavoratore si assenta per ferie in un periodo in cui cade anche una festività, quest’ultima viene goduta come tale e il lavoratore non deve sottrarle al totale delle ferie a cui ha diritto.

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