La legge non menziona inquilini che non possono essere sfrattati, anche se spesso ci sono diversi accorgimenti per i soggetti più fragili. Ecco a cosa fare attenzione.
Il nostro ordinamento ha spesso previsto leggi apposite che impedivano - o sospendevano per tempi molto lunghi - lo sfratto di alcune categorie di inquilini per motivi di fragilità (anziani, disabili, minori e così via). La disinformazione su questa regolamentazione è molto pericolosa, da una parte perché i locatori sono diffidenti e per alcuni soggetti trovare un appartamento in affitto diventa assai complesso; d’altra parte, gli inquilini convinti di non poter essere sfrattati rischiano spiacevoli sorprese.
Lo sfratto per morosità è una fondamentale tutela per i padroni di casa, perché permette di sgomberare l’abitazione dagli affittuari che non pagano per lasciar spazio ad altri e ricevere così i canoni. La legge, infatti, tiene conto anche di ciò, bilanciando questo principio con la tutela delle categorie più fragili. Ci sono inquilini che non possono essere sfrattati? Ecco cosa c’è da sapere.
Inquilini che non possono essere sfrattati
Come molti ricordano, a lungo in Italia è stato resto molto difficile sfrattare alcuni inquilini, nonostante le comprovate morosità. Per diversi anni, infatti, le leggi periodicamente pensate per la tutela dei più fragili hanno limitato fortemente la difesa dei locatori. Ad oggi (e in realtà già da diverso tempo) non è più così.
Lo sfratto, infatti, può essere avviato (a patto che ricorrano la morosità o la terminata locazione) in modo del tutto indipendente dalle condizioni sociali, economiche e di salute degli inquilini. Le norme che vietavano lo sfratto per le categorie più fragili o che ne allungavano notevolmente le tempistiche a danno dei locatori sono infatti ritenute incostituzionali.
Non soltanto impedire lo sfratto danneggia i proprietari di casa, ma genera un effetto disastroso sui contratti d’affitto, portando così a una discriminazione dei soggetti più deboli anziché della loro tutela e impedendo il funzionamento del mercato immobiliare.
Di conseguenza, si può affermare che non esistono inquilini che non possono essere sfrattati. È però vero che in presenza di alcune condizioni particolarmente delicate possono esserci dei rallentamenti alla procedura ordinaria dovuti alla necessità di tutelare diritti costituzionali come la salute, con un impatto però molto ridotto sul locatore.
Si possono sfrattare inquilini disabili, anziani o minori?
Come anticipato, tutti gli inquilini possono essere sfrattati indipendentemente dalle proprie condizioni personali, a patto che sia terminata la locazione o che siano insolventi. La presenza di anziani, disabili o bambini nel nucleo familiare moroso non impedisce l’avvio della procedura di sfratto, né la sua esecuzione forzosa se l’immobile non viene sgomberato quando ordinato dal giudice.
Allo stesso tempo, la presenza di soggetti fragili causa un rallentamento nella procedura, che non dipende però dalle azioni degli inquilini. Il giudice che si occupa dello sfratto, infatti, ne determina la sospensione (dunque senza bloccarlo) finché minorenni, over 70 e disabili non hanno accesso a un’altra abitazione idonea.
Attenzione, però, la ricerca di un altro alloggio (peraltro non semplice, soprattutto se la morosità è dovuta a indigenza) non è rimessa alla sola discrezione degli inquilini, ma dipende dai servizi sociali e della disponibilità (in particolare per la morosità incolpevole) di alloggi pubblici e fondi. Il locatore, tuttavia, può accordarsi per ricevere direttamente dai servizi sociali il pagamento dei canoni di affitto della permanenza degli inquilini e richiedere un intervento del giudice.
A cosa fare attenzione
Quanto detto si applica a qualsiasi inquilino, eventualmente anche appartenente alle categorie protette, in stato di morosità. Per legge, è sufficiente il mancato pagamento di un canone (o delle spese per il doppio del valore del canone) con un ritardo di almeno 20 giorni. Il giudice può valutare le tempistiche secondo le condizioni specifiche, ma la legge non impone di bloccare lo sfratto e nemmeno di concedere il termine di grazia (90 o 120 giorni per reperire il denaro).
Bisogna però fare attenzione quando gli inquilini non sono morosi e dunque non hanno nessun tipo di responsabilità, ma si vuole procedere con uno sfratto per terminata locazione ad uso abitativo. In questi casi, la legge ammette la proroga della procedura esecutiva per 9 o 18 mesi per le famiglie con:
- over 65;
- 5 o più figli a carico;
- soggetti iscritti alle liste di mobilità;
- percettori di disoccupazione o integrazione salariale;
- assegnatari formali di alloggi di edilizia pubblica;
- prenotatari di alloggi cooperativi in costruzione;
- acquirenti di alloggi in costruzione;
- portatori di handicap o malati terminali.
Anche in presenza di queste circostanze è comunque il giudice a valutare la necessità di prorogare l’esecuzione dello sfratto o meno, soprattutto in ragione delle motivazioni per le quali gli inquilini non lasciano l’appartamento in questione. Per godere della proroga serve quanto meno che nessuno abbia in disponibilità un’altra abitazione idonea.
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