La locazione, più comunemente conosciuta con il termine “affitto”, è definita dal Codice civile come il contratto “col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo” (art. 1571, c.c.).
Attraverso tale contratto il proprietario di un immobile (detto “locatore”) concede a un terzo (“conduttore”, “inquilino” o “locatario”) il godimento del bene dietro pagamento di un canone di locazione.
Oltre che nel Codice civile, la sua disciplina è contenuta nella Legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Legge sull’equo canone”) e nella Legge 9 dicembre 1998, n. 431.