In quali casi si può effettuare l’acquisto auto con la legge 104 ottenendo l’aliquota agevolata al 4%? Chi sono i beneficiari dell’agevolazione e i limiti? Ecco cosa sapere.
La condizione di disabilità porta al riconoscimento di agevolazioni che hanno l’obiettivo di facilitare la gestione del quotidiano al soggetto interessato e, in alcuni casi, ai familiari.
Tra quelle che assumono particolare rilevanza vi sono le agevolazioni per il settore auto e in particolare l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto auto con legge 104. Ricordiamo che l’Iva ordinaria per l’acquisto auto è al 22%.
Come noto, non tutte le agevolazioni spettano a tutti coloro che hanno una condizione di disabilità, le stesse dipendono dalla tipologia e dalla gravità. Ecco perché diventa importante capire chi sono i beneficiari dell’Iva al 4% per l’acquisto di auto.
Chi può acquistare l’auto con Iva al 4%?
La prima cosa da sottolineare è che le agevolazioni in oggetto possono essere utilizzate per l’acquisto del veicolo, ma anche per un contratto di leasing, ma solo di tipo traslativo.
Possono ottenere le agevolazioni previste per il settore auto le persone:
- non vedenti (cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione);
- sorde;
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104);
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (anche in questo caso deve trattarsi di disabilità grave ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3);
- con ridotte o impedite capacità motorie (che non risultano affette da limitazione della capacità di deambulazione: per poter ottenere l’agevolazione in oggetto è necessario che il veicolo necessiti di un adattamento).
Si è detto in precedenza che le agevolazioni sono riservate a coloro che hanno una disabilità e in alcuni limitati casi i loro familiari.
Le norme prevedono che nel caso in cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico di altre persone, siano costoro a poter ottenere l’agevolazione. Una persona si considera fiscalmente a carico nel caso in cui abbia un redditto inferiore a 2.840,51 euro, somma elevata a 4.000 euro per le persone fino a 24 anni di età.
Ad esempio nel caso di figlio disabile fiscalmente a carico sarà il genitore a poter beneficiare dell’acquisto auto con Iva al 4%.
Il verbale di invalidità per ottenere l’agevolazione Iva al 4%
Per ottenere l’agevolazione Iva in oggetto diventa di fondamentale importanza il verbale di invalidità che deve essere redatto da una commissione pubblica.
Nel tempo, al fine di evitare confusione e dubbi, è stato necessario prevedere definizioni omogenee il cui uso sia consolidato.
Le definizioni previste sono:
- “ persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”, in presenza di tale definizione per poter avere l’agevolazione è necessario che il veicolo necessiti di adattamento o che abbia caratteristiche specifiche secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
- " Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”;
- “ Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”.
Negli ultimi due casi non è necessario l’adattamento obbligatorio del veicolo.
Per l’acquisto di quale tipologia di veicoli si può ottenere Iva ridotta al 4%?
I veicoli acquistabili con questa agevolazione fiscale sono numerosi, fin da subito è però necessario precisare che l’agevolazione non si può ottenere per quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente. Non ha, invece, alcuna rilevanza l’alimentazione, infatti si possono acquistare veicoli elettrici, ibridi, a benzina, diesel o metano.
Si possono acquistare:
- Autovetture per il trasporto di persone fino a un massimo di 9 posti;
- autoveicoli specifici destinati al trasporto di determinate cose o di persone, per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capacità massima di nove posti, compreso quello del conducente;
- motocarrozzette a tre ruote e con trasporto massimo di 4 persone;
- motoveicoli per trasporto promiscuo, anche in questo caso veicoli a 3 ruote, ma per trasporto persone e cose;
- motoveicoli per trasporti specifici, sempre a tre ruote, ma per trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Solo nei primi tre casi visti, le agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile sia non vedente o sordo.
Vi sono però delle limitazioni per quanto riguarda la cilindrata, infatti l’Iva al 4% per l’acquisto di auto spetta se la cilindrata del motore termico non supera 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Quando si perdono le agevolazioni Iva al 4% per l’acquisto auto?
Si perdono le agevolazioni nel caso in cui il veicolo sia trasferito a titolo gratuito o oneroso prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. In questo caso deve essere versata la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta in assenza di agevolazioni.
Questa regola subisce un’eccezione nel caso in cui il trasferimento sia legato a mutate esigenze. Non possono essere fruite le stesse agevolazioni nel corso del quadriennio, tranne nel caso in cui il veicolo sia stato destinato alla demolizione.
L’aliquota agevolata al 4% si estende anche all’acquisto contestuale di optional, costi di adattamento e strumenti necessari all’uso di tali adattamenti.
Affinché si possano ottenere le agevolazioni è necessario che il venditore emetta fattura da cui si deduca l’agevolazione indicando, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della:
- legge 97/86 (adattamento veicolo);
- legge 342/2000 o legge 388/2000;
Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
L’operazione deve essere comunicata entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate.
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