Quando è valida l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di auto elettriche e ibride? Vediamo di seguito la guida alla legge 104 e alle agevolazioni per disabili.
Legge 104, quali sono le agevolazioni fiscali per i disabili che vogliono acquistare un’auto elettrica o ibrida?
Dal 2020 l’Iva al 4% è stata estesa all’acquisto di auto ibride ed elettriche. A colmare il vuoto normativo aggiornando la precedente legge di riferimento del 1972 è stata la legge di conversione del decreto Fiscale, con cui le agevolazioni fiscali vengono “equiparate”, estendendole anche alle nuove tipologie di veicoli.
I limiti per la potenza del motore dei veicoli ibridi sono gli stessi delle altre auto, cioè 2000 centimetri cubici per i motori a benzina, e 2800 per quelli diesel.
Per quanto riguarda i veicoli elettrici, invece, non si possono superare i 150 kW.
A chi spettano le agevolazioni disabili della legge 104
Possono usufruire delle agevolazioni le persone:
- non vedenti;
- sorde;
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.
Come funzionano le agevolazioni disabili per auto elettriche e ibride
È stato il decreto Fiscale 2020 a colmare un vuoto normativo non da poco nell’ambito delle agevolazioni fiscali dedicate ai disabili a cui è stata riconosciuta la legge 104.
Si tratta, nel dettaglio, dell’articolo 53-bis del decreto 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, che estende l’agevolazione dell’Iva al 4% anche per l’acquisto di vetture ibride ed elettriche.
Nello specifico, la normativa di riferimento per l’accesso alle agevolazioni è stata modificata con la seguente dicitura:
“di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.”
Dunque, vediamo i criteri con cui la legge di conversione del decreto Fiscale 2020 estende le agevolazioni per i veicoli delle persone con disabilità ad auto ibride ed elettriche:
- auto ibride: gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel, ovvero con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio;
- auto elettriche: il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
Le auto escluse dall’agevolazione sono quelle di grossa cilindrata.
Dal 2020, quindi, i disabili possono acquistare un’auto ibrida o elettrica usufruendo dell’IVA agevolata al 4%.
L’aggiornamento della norma di riferimento, il Dpr 633/72, si era fatto quanto mai necessario, visto che appunto nel 1972 non esistevano le auto elettriche o ibride.
Legge 104: l’acquisto agevolato di auto per disabili
La novità del Decreto n. 124/2019 va a incrementare il pacchetto delle agevolazioni fiscali dedicate all’acquisto auto per i disabili a cui è stata riconosciuta la legge 104.
Per quanto riguarda l’acquisto dell’auto, i benefici di cui si può usufruire sono:
- la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per comprare la macchina;
- l’Iva agevolata, quindi al 4%, invece di quella ordinaria del 22%;
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dall’imposta per il passaggio di proprietà.
Ricordiamo, infine, che queste agevolazioni non spettano solo al disabile, ma si estendono anche ai familiari che se ne prendono cura, i cosiddetti caregivers.
Questi i veicoli che si possono acquistare usufruendo dell’agevolazione:
autovetture(*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo(*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici(*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan(*)(**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
In allegato la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2023.
I documenti per l’agevolazione Iva
Tra le novità del 2022 relative alla legge 104 c’è uno snellimento dei documenti da presentare per accedere alle agevolazioni fiscali. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 ha stabilito che è necessario allegare solo:
- copia della patente di guida in corso di validità;
- l’atto notorio attestante che nei quattro anni precedenti alla data di acquisto del veicolo, l’acquirente non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Non è più necessario presentare il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la condizione di disabilità.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato la validità retroattiva dei documenti che attestano la disabilità necessari per ottenere l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un’auto, rispondendo a un interpello n. 533 del 20 dicembre 2019.
In questo caso, il venditore che avesse applicato l’aliquota ordinaria al 22% al prezzo pagato dall’acquirente in attesa del riconoscimento dei requisiti di disabilità dovrà emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Contestualmente l’acquirente dovrà invece informare il venditore dell’avvio del procedimento per ottenere la documentazione.
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