Cosa prevede attualmente l’obbligo scolastico? Ecco fino a quanti anni si deve andare a scuola in base alla normativa vigente.
La scuola riveste un ruolo importante all’interno della nostra società, elemento imprescindibile non solo per l’istruzione ma anche per la formazione delle nuove generazioni. Proprio frequentando la scuola, infatti, è possibile acquisire conoscenze e competenze necessarie per destreggiarsi nel migliore dei modi sia nella sfera lavorativa che in quella personale. L’obbligo scolastico è finalizzato proprio a ridurre il triste fenomeno della dispersione scolastica e garantire a tutti l’acquisizione delle competenze basilari.
Con obbligo si intende la determinazione statale del periodo in cui studenti e studentesse devono frequentare gli istituti scolastici in modo inderogabile. Ma quali sono le scuole obbligatorie e, soprattutto, cosa succede se non si rispettano queste disposizioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.
Quanto dura l’obbligo scolastico
A partire dagli anni passati a giocare all’asilo fino ad arrivare all’intenso studio tra le aule dell’università, la durata della scuola in Italia può rivelarsi davvero molto lunga. Bisogna sapere, comunque, che l’obbligo scolastico non riguarda tutti gli ordini e gradi, bensì solamente un numero limitato di anni.
Entrando nei dettagli, stando alla normativa vigente, l’obbligo scolastico riguarda i seguenti livelli di istruzione:
- scuola primaria, meglio conosciuta come scuola elementare, prevede un ciclo dalla durata di cinque anni per bambini aventi un’età compresa tra i 6 anni e gli 11 anni;
- scuola secondaria di 1° grado, ovvero la scuola media inferiore, prevede un ciclo dalla durata triennale, destinata ai ragazzi tra gli 11 anni e i 14 anni;
- Scuola secondaria di 2° grado, meglio conosciuta come scuola media superiore, destinata ai giovani dai 14 anni ai 19 anni.
La scuola dell’infanzia, l’Università e i corsi di formazione sono del tutto facoltativi e, per questo motivo, non si rischia di incorrere in alcuna conseguenza in caso di mancata frequentazione.
Obbligo scolastico fino a 16 anni
In particolare è obbligatorio che gli alunni ricevano l’istruzione scolastica per almeno 10 anni. Ovvero, vuol dire che tendenzialmente devono frequentare dalle elementari fino alla scuola superiore. In questo modo si tende tutelare coloro che si ritrovano alle prese con situazioni in cui la normale durata del ciclo scolastico è stata modificata per via di un’iscrizione posticipata oppure per delle bocciature.
In tali circostanze, infatti, gli anni di scuola frequentata non si rivelano essere sufficienti ad ottenere le competenze basilari e i titoli di studio richiesti per entrare nel mondo del lavoro. Entrando nei dettagli, come spiegato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito:
« L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età in base a quanto previsto dalla legge n.53/2003 ».
Cosa succede se non si va a scuola?
I genitori i cui figli non rispettano l’obbligo scolastico rischiano di dover fare i conti con conseguenze particolarmente pesanti, anche dal punto di vista penale. In particolare, l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori è stato di recente oggetto di modifiche per effetto del Decreto Caivano. In base a quest’ultimo, così come riportato in Gazzetta Ufficiale:
- Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Abbandono scolastico: cosa devono fare i dirigenti scolastici
L’abbandono scolastico viene reso difficile dalle rigide disposizioni che devono essere seguite dagli istituti.
I dirigenti delle scuole elementari e medie devono, infatti, provvedere a:
- controllare che gli alunni iscritti all’ultimo anno abbiano provveduto a presentare l’iscrizione;
- contattare i genitori per chiarire le eventuali difformità;
- inviare i dati raccolti al comune di appartenenza, in modo tale che possano essere trasmessi all’Anagrafe nazionale degli alunni;
- verificare la frequenza reale degli studenti attraverso il Sidi, l’apposito sistema di controllo;
- segnalare un eventuale esito negativo al comune e ai Centri per l’impiego.
Non rinnovare l’iscrizione di un alunno alle prese con l’obbligo scolastico, pertanto, si rivela essere davvero molto difficile. Nel caso in cui non si desideri far frequentare ai propri figli una scuola pubblica, comunque, non bisogna preoccuparsi.
È possibile optare, e assolvere allo stesso modo l’obbligo, optando per un’altra soluzione. Tra queste si annoverano le scuole private o paritarie, le strutture regionali formative e l’istruzione parentale.
Come assolvere all’obbligo formativo
Oltre all’obbligo scolastico, la legge prevede anche quello formativo. Si tratta, in pratica, del diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di poter frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e capacità, uno dei seguenti percorsi:
- proseguire gli studi nel sistema di istruzione;
- frequentare il sistema di formazione professionale di competenza comunale e regionale;
- intraprendere il percorso di apprendistato;
- frequentare un corso di istruzione per adulti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA