Obbligo scolastico in Italia, fino a che età si va a scuola?

Alessandro Cipolla

03/04/2025

Cosa prevede attualmente la legge obbligo scolastico in Italia: ecco fino a quanti anni si deve andare a scuola nel nostro Paese in base alla normativa vigente.

Obbligo scolastico in Italia, fino a che età si va a scuola?

Obbligo scolastico in Italia, fino a che età si va a scuola? Può sembrare una domanda banale, ma in molti ancora fanno confusione sull’istruzione obbligatoria nel nostro Paese.

La legge sull’obbligo scolastico in Italia del resto è cambiata più volte nel corso degli anni, con l’ultima riforma - quella Fioroni, attualmente in vigore - che è datata 2016.

L’obbligo scolastico significa che i ragazzi devono frequentare la scuola per un numero minimo di anni stabilito dalla legge, da non confondere con l’obbligo formativo che spinge i giovani a proseguire in percorsi educativi o professionali

Vediamo allora cosa prevede la normativa obbligo scolastico, dando uno sguardo a fino a quanti anni si deve andare a scuola in Italia e cosa succede quando non si rispetta questa legge.

Età obbligo scolastico in Italia

L’età obbligo scolastico in Italia come abbiamo detto è mutata molto nel corso degli anni; la prima legge infatti risale al 1877 - legge Coppino - che ha introdotto per la prima volta l’obbligo scolastico fino ai 9 anni di età (tre anni di scuola elementare).

La riforma Gentile del 1923 poi ha portato la scuola obbligatoria fino a 14 anni - anche se con percorsi differenziati -, con l’obbligo scolastico che diventa effettivo fino a quell’età solo nel 1962.

C’è stata poi la riforma Berlinguer del 1999 che ha esteso l’obbligo scolastico fino ai 15 anni, portando l’obbligo di istruzione a 9 anni complessivi, fino ad arrivare all’attuale riforma Fioroni del 2016 che ha portato l’età obbligo scolastico fino a 16 anni.

La legge obbligo scolastico riguarda i seguenti livelli di istruzione:

  • scuola primaria, meglio conosciuta come scuola elementare, prevede un ciclo dalla durata di cinque anni per bambini aventi un’età compresa tra i 6 anni e gli 11 anni;
  • scuola secondaria di 1° grado, ovvero la scuola media inferiore, prevede un ciclo dalla durata triennale, destinata ai ragazzi tra gli 11 anni e i 14 anni;
  • Scuola secondaria di 2° grado, meglio conosciuta come scuola media superiore, destinata ai giovani dai 14 anni ai 19 anni.

La scuola dell’infanzia, l’Università e i corsi di formazione sono del tutto facoltativi e, per questo motivo, non si rischia di incorrere in alcuna conseguenza in caso di mancata frequentazione.

Obbligo scolastico fino a 16 anni

La scuola obbligatoria in Italia prevede che gli alunni ricevano l’istruzione scolastica per almeno 10 anni. Ovvero, vuol dire che tendenzialmente devono frequentare dalle elementari fino alla scuola superiore.

In questo modo si tende tutelare coloro che si ritrovano alle prese con situazioni in cui la normale durata del ciclo scolastico è stata modificata per via di un’iscrizione posticipata oppure per delle bocciature.

In tali circostanze, infatti, gli anni di scuola frequentata non si rivelano essere sufficienti ad ottenere le competenze basilari e i titoli di studio richiesti per entrare nel mondo del lavoro. Entrando nei dettagli, come spiegato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito:

L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età in base a quanto previsto dalla legge n.53/2003 .

Anche se l’obbligo scolastico in Italia termina a 16 anni esiste il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni.

Questo significa che dopo i 16 anni si può scegliere tra continuare la scuola, frequentare un corso professionale o entrare in un contratto di apprendistato.

Cosa succede se non si va a scuola?

Se non si rispetta l’obbligo scolastico in Italia ci possono essere conseguenze legali per i genitori o i tutori dello studente. Le scuole hanno il compito di monitorare la frequenza degli studenti e se un alunno è assente per periodi prolungati e ingiustificata viene contattata la famiglia per capire la situazione.

Se le assenze continuano, la scuola segnala il caso al Comune e ai Servizi Sociali che possono intervenire per verificare la situazione familiare.

Possono essere previsti incontri con assistenti sociali per cercare di risolvere il problema.

In particolare l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori è stato di recente oggetto di modifiche per effetto del Decreto Caivano.

Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

In sostanza se i genitori o i tutori non garantiscono la frequenza scolastica del figlio rischiano:

  • multe da 30 a 500 euro (articolo 114 del Decreto Legislativo 297/1994);
  • denuncia per inosservanza dell’obbligo scolastico che può portare a una condanna con pena pecuniaria.

Nei casi più gravi, se si ritiene che i genitori stiano trascurando l’educazione del figlio il Tribunale per i Minorenni può prendere provvedimenti come la sospensione della responsabilità genitoriale.

Abbandono scolastico: cosa devono fare i dirigenti scolastici

L’abbandono scolastico viene reso difficile dalle rigide disposizioni che devono essere seguite dagli istituti.

I dirigenti delle scuole elementari e medie devono, infatti, provvedere a:

  • controllare che gli alunni iscritti all’ultimo anno abbiano provveduto a presentare l’iscrizione;
  • contattare i genitori per chiarire le eventuali difformità;
  • inviare i dati raccolti al comune di appartenenza, in modo tale che possano essere trasmessi all’Anagrafe nazionale degli alunni;
  • verificare la frequenza reale degli studenti attraverso il Sidi, l’apposito sistema di controllo;
  • segnalare un eventuale esito negativo al comune e ai Centri per l’impiego.

Non rinnovare l’iscrizione di un alunno alle prese con l’obbligo scolastico, pertanto, si rivela essere davvero molto difficile. Nel caso in cui non si desideri far frequentare ai propri figli una scuola pubblica, comunque, non bisogna preoccuparsi.

È possibile optare, e assolvere allo stesso modo l’obbligo, optando per un’altra soluzione. Tra queste si annoverano le scuole private o paritarie, le strutture regionali formative e l’istruzione parentale.

Obbligo scolastico: cosa succede dopo i 16 anni

Oltre all’obbligo scolastico, la legge prevede anche quello formativo. Si tratta, in pratica, del diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di poter frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.

Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e capacità, uno dei seguenti percorsi:

  • proseguire gli studi nel sistema di istruzione;
  • frequentare il sistema di formazione professionale di competenza comunale e regionale;
  • intraprendere il percorso di apprendistato;
  • frequentare un corso di istruzione per adulti.

In sostanza dopo i 16 anni l’obbligo scolastico termina, ma resta il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino ai 18 anni. In pratica i ragazzi devono proseguire gli studi o seguire un percorso di formazione professionale, ma senza sanzioni dirette se decidono di smettere.

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