Pensioni, interviene l’Agenzia delle Entrate. “Regole diverse per dipendenti pubblici e privati”

Simone Micocci

13/08/2024

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle regole di tassazione della pensione per chi si trasferisce all’estero, indicando le differenze tra ex dipendenti pubblici e privati.

Pensioni, interviene l’Agenzia delle Entrate. “Regole diverse per dipendenti pubblici e privati”

In queste ore su FiscoOggi, quotidiano ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata una guida che fa chiarezza sulla differenza che c’è tra dipendenti pubblici e privati nell’ambito della tassazione delle pensioni percepite da chi risiede all’estero.

Come tante volte abbiamo avuto modo di spiegare, infatti, ci sono italiani che una volta liquidata la pensione scelgono di trasferirsi all’estero per godere di una tassazione più vantaggiosa rispetto a quella prevista dal nostro Paese, che come noto prevede tre aliquote Irpef al 23%, 35% e 43% rispettivamente per la parte di reddito inferiore a 28.000, compresa tra 28.000 e 50.000 e superiore a 50.000 euro.

A prevederlo sono le Convenzioni internazionali siglate dagli Stati sulla base del modello Ocse, con le quali viene data la possibilità di beneficiare di una pensione pagata da un certo Stato ma tassata da un altro. Un sistema che negli anni ha portato molti italiani a trasferirsi in Paesi come il Portogallo, dove tuttavia i benefici fiscali per i pensionati provenienti dall’estero sono cessati da inizio 2024, Albania e Tunisia.

Tuttavia, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, non bisogna commettere l’errore di pensare che queste agevolazioni valgono per tutti i lavoratori. C’è una differenza sostanziale, infatti, tra dipendenti pubblici e privati.

Pensioni all’estero, la spiegazione dell’Agenzia delle Entrate sulle differenze tra dipendenti pubblici e privati

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, il modello Ocse contro le doppie imposizioni fiscali delle pensioni erogate da un certo Stato ma percepite da chi è residente in un diverso Paese stabilisce che:

  • articolo 18: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre retribuzioni analoghe versate ad un residente di uno Stato contraente a titolo di precedenti operazioni sono imponibili soltanto in tale Stato”;
  • articolo 19, paragrafo 2: “In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe versate da o con fondi creati da uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o una sua autorità locale ad un privato per i servizi resi a tale Stato o a tale sono imponibili soltanto in tale Stato. Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili solo nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente e cittadino di tale Stato. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle retribuzioni, retribuzioni, pensioni e altre retribuzioni analoghe per i servizi nell’ambito di un’attività svolta da un’impresa contraente Stato membro o una sua suddivisione politica o una sua autorità locale”.

Ricapitolando, vi è una differenza sostanziale tra dipendenti pubblici e privati nel caso in cui questi si trasferiscano all’estero:

  • nel caso delle pensioni private viene prevista la tassazione esclusiva nello Stato in cui si sposta la residenza;
  • per le pensioni pubbliche, percepite quindi dagli ex dipendenti statali, viene stabilito che la tassazione applicata è quella prevista dallo Stato o territorio che eroga l’assegno.

Ai pensionati ex dipendenti pubblici, quindi, non conviene trasferirsi all’estero se l’unico obiettivo è quello di godere di una tassazione più vantaggiosa rispetto a quella italiana, poiché in ogni caso sarebbe quella a essere applicata.

Come già ricordato nell’interpello n. 351 del 2019, il carattere pubblico o privato della pensione non dipende dalla natura dell’ente che eroga il trattamento, bensì dalla natura di lavoro che ha dato origine alla pensione. Chi quindi è stato un dipendente pubblico deve sapere che per lui non ci sono agevolazioni nel caso di trasferimento in un Paese con regole di tassazione migliori rispetto alle nostre, salvo alcune eccezioni.

Quando a un dipendente pubblico conviene trasferirsi all’estero

Ci sono però delle eccezioni. Intanto è sempre opportuno consultare la convenzione che l’Italia ha sottoscritto con il Paese in cui desiderate trasferirvi, in quanto potrebbero esserci delle deroghe. Ad esempio, la Convenzione tra Italia e Brasile prevede un limite di 5.000 dollari statunitensi, quindi circa 4.500 euro, nonché una tassazione concorrente sull’eccedenza.

Così come potrebbero esserci convenzioni che autorizzano anche l’ex dipendente pubblico a godere dei vantaggi della tassazione agevolata prevista dal Paese in cui ci si trasferisce.

Ma esiste una seconda e importante deroga: le pensioni pubbliche possono godere della tassazione agevolata nel caso in cui oltre alla residenza si abbia anche la cittadinanza del Paese in cui ci si trasferisce.

Pensiamo ad esempio a due dipendenti pubblici italiani che si trasferiscono in Francia dopo la pensione. Il primo è solo cittadino italiano e pertanto continua a godere della pensione tassata secondo le regole italiane; il secondo, invece, ha anche la cittadinanza francese e per questo motivo vi si applica la tassazione francese.

Anche qui però è opportuno consultare quanto stabilito dalla Convenzione bilaterale in quanto potrebbero esserci delle regole differenti. Ne è un esempio la Germania, dove affinché si possa godere della tassazione locale è necessario essere esclusivamente cittadini tedeschi (sono esclusi, quindi, i lavoratori con doppia cittadinanza).

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