Reddito agrario, cambiano il calcolo e la tassazione

Nadia Pascale

24 Luglio 2024 - 09:10

L’agricoltura diventa sempre più un settore strategico nell’economia del Paese, proprio per questo si lavora a nuove regole per la determinazione del reddito agrario e per la sua tassazione.

Reddito agrario, cambiano il calcolo e la tassazione

Cambiano le norme per la determinazione del reddito agrario, nel nuovo testo normativo, su cui ancora si lavora, viene superato il concetto di reddito potenziale, viene delimitato in modo diverso lo spazio fisico del terreno, spunta inoltre la carbon credit. Ecco le principali novità nello schema di decreto legislativo su cui lavora il Governo.

Nell’ampio progetto di riforma fiscale cambia il metodo di determinazione del reddito agrario o più semplicemente reddito dei terreni.

Deve essere premesso che le norme di cui a breve si parla ancora non sono in vigore, ma si tratta di un progetto in divenire. Si tratta di uno schema di decreto legislativo che porta numerose novità, tra queste il superamento del concetto di potenzialità del fondo.

Ecco come cambia il calcolo e la relativa tassazione del reddito agrario.

Reddito agrario anche con “terreni virtuali”: come cambia l’articolo 32 del Tuir

Attualmente il reddito agrario è determinato in relazione alla potenzialità del fondo. In base all’articolo 32 del Tuir il reddito delle imprese agricole non è determinato avendo in considerazione costi e ricavi connessi all’attività, come per tutte le attività economiche, ma in base alla potenzialità del fondo, cioè in base alla capacità reddituale del fondo.

Lo schema di decreto legislativo mira a modificare l’articolo 32 del Tuir facendo in modo che nella determinazione del reddito agrario si possano avere in considerazione un numero maggiore di fattori e in particolare avendo in considerazione sistemi di produzione agricola avanzati che permettono di ricavare del terreno maggiori redditi, un esempio sono le serre, le coltivazioni verticali, idroponiche.

Con le novità introdotte, o meglio che si vogliono introdurre, nel concetto di terreni non rientrano più solo i campi, cioè un delimitato spazio fisico di terreno (o di bosco) collocato in un ambiente naturale dove è consentito (o non è vietato) svolgere un’attività agricola imprenditoriale, ma anche gli spazi fisici artificiali sui quali insiste la produzione vegetale (terreni “virtuali”), intendendo per “terreni virtuali” le particelle urbane sulle quali sono presenti fabbricati utilizzati per la produzione di vegetali.

In poche parole viene modernizzato il sistema di calcolo dei redditi avendo in considerazione le modernizzazioni che sono state introdotte in agricoltura.

Tale novità trova riscontro nel nuovo testo dell’articolo 32 in cui viene aggiunto al comma 2 la lettera b-bis che prevede nel reddito agrario produzione di vegetali in immobili censiti al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla loro destinazione urbanistica.

Nel reddito agrario anche i carbon credit, cosa sono e come verranno tassati

La seconda novità è l’introduzione del carbon credit. Ci sono delle coltivazioni, ad esempio il faggio, che contribuiscono più di altre a mantenere la salubrità dell’aria, altre coltivazioni che hanno emissioni inquinanti ridotte. Le aziende che riescono a ottenere questi risultati ricevono crediti di carbonio. Come se fossero legittimate a inquinare di più, ma siccome non lo fanno gli vengono riconosciuti crediti di carbonio da vendere a chi, invece, inquina di più.

Si tratta di una strategia sostenibile orientata alla promozione di progetti nazionali e internazionali di tutela ambientale e climatica, con l’obiettivo di riduzione o assorbimento dei gas serra responsabili del surriscaldamento del pianeta.
Un credito di carbonio (o carbon credit) è un certificato negoziabile, ovvero un titolo equivalente ad una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie ad un progetto di tutela ambientale realizzato con lo scopo di ridurre o riassorbire le emissioni globali di CO2 e altri gas ad effetto serra.

Naturalmente i crediti di carbonio devono essere certificati, cioè se si ha una produzione con basso impatto ambientale o particolarmente propensa ad assorbire l’inquinamento, la stessa viene premiata con tali crediti di carbonio che possono essere “venduti”.

Tale attività di cessione dei crediti di carbonio viene ora ricompresa nell’attività agricola a norma dell’articolo 2135 del codice civile che definisce l’imprenditore agricolo avendo come riferimento le attività ricomprese in “coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.”

In questo caso la modifica viene inserita nell’articolo 32 Tuir, comma 2, con la lettera b-ter, che prevede nel reddito agrario la cessione di beni, anche immateriali, che scaturiscono da attività virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.

Tale cessione viene però assoggettata a tassazione come reddito d’impresa ma con il criterio forfettario, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%.

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