Reddito dei terreni: quando è obbligatorio dichiararlo e quali sono i casi di esonero? Ecco le istruzioni e le regole per la compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2018.
Tutti i contribuenti che vantano un diritto reale su un terreno sono obbligati a procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare nel Quadro A del modello 730/2018 devono essere inseriti il reddito dominicale e agrario dei terreni per i quali il contribuente detiene un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, ecc).
Ci sono però dei terreni che non devono essere dichiarati nel modello 730/2018 poiché producono un reddito diverso da quello dominicale e agrario.
Vediamo nel dettaglio che differenza c’è tra reddito dominicale e agrario, quali sono i terreni che non dovranno essere riportati nella dichiarazione dei redditi e come procedere alla compilazione del Quadro A del modello 730/2018.
Il reddito dei terreni
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale o agrario. Il reddito dominicale viene attribuito al titolare solo per il semplice fatto che questo è il proprietario del terreno ed è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno adibito ad attività agricole, destinato alla proprietà.
Il reddito agrario invece è quello riferibile all’esercizio di attività agricole poste in essere sul fondo impiegando capitale e lavoro.
I redditi dominicali e agrari che risultano dagli atti catastali devono essere rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%. Tali redditi devono poi essere ulteriormente rivalutati del 30%.
La rivalutazione del 30% non si applica ai terreni posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola.
I soggetti obbligati alla dichiarazione dei redditi derivanti dai terreni
Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi tutti i contribuenti che vantano un diritto reale su un terreno.
In particolare il Quadro A del modello 730/2018 dedicato alla determinazione del reddito dei terreni deve essere utilizzato da:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Quali terreni non devono essere dichiarati?
Non dovranno essere dichiarati nel Quadro A del modello 730/2018 i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli, in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.
Inoltre non dovranno essere dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
Terreni esenti Imu
Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Irpef che l’Imu. Per effetto della Legge di Stabilità 2016 a decorrere dal 2016 l’esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall’Imu. Alcuni dei Comuni indicati nell’elenco sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.
In caso di fusione di:
- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.
Inoltre sono esenti dall’Imu per l’anno 2017:
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Come si procede alla compilazione del Quadro A del modello 730/2018?
Come abbiamo più volte ribadito sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi tutti i contribuenti che vantano un diritto reale su un terreno.
I soggetti obbligati per prima cosa dovranno indicare nella Colonna 1 del Quadro A del modello 730/2018 l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
Nella Colonna 3 invece dovrà essere indicato l’ammontare del reddito agrario sempre risultante dagli atti catastali.
Una volta inseriti gli importi relativi al reddito dominicale e a quello agrario i contribuenti dovranno indicare nella Colonna 4 il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno). Nella Colonna 5 invece bisognerà indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale.
Nella Colonna 8 dovranno poi essere riportate le variazioni che si sono verificate nel 2017. Tali variazione possono riguardare le quote di possesso, il terreno dato in affitto e l’acquisto o la perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP.
In caso di terreni esenti dall’Imu invece si dovrà procedere alla compilazione della Colonna 9 del Quadro A del modello 730/2018.
Infine in caso il contribuente sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola dovrà barrare la Colonna 10 del modello 730/2018.
Per ulteriori informazioni potete consultare le istruzioni relative al modello 730/2018 necessarie per la sua compilazione.
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