Per difendere il proprio conto corrente dai controlli tramite redditometro il contribuente deve presentare l’insieme dei movimenti bancari, documentando l’esistenza di ulteriori redditi e il loro utilizzo nel tempo. Non è necessario fornire prove specifiche su come siano stati spesi: la novità nella pronuncia 4383/2/2019 della CTR Lombardia.
Redditometro, è possibile difendere il proprio conto corrente dai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Ma come? Fornendo delle prove delle spese sostenute, come l’insieme dei movimenti bancari, anche senza entrare nello specifico di cosa sia stato acquistato.
L’ammontare delle somme pervenute sul proprio conto, e la loro successiva diminizione, ad esempio in seguito alla vendita di un bene, bastano come prova per difendersi dal redditometro.
A stabilirlo è stata la pronuncia 4383/2/2019 della Commissione Tributaria Lombardia, che si è espressa in seguito di rinvio della Corte di Cassazione.
La CTR Lombardia è stata chiamata per stabilire, in seguito all’uso del redditometro sul conto corrente di due coniugi a cui si contestevano maggiori redditi imponibili, se le prove fornite dai due fossero idonee.
Vediamo i dettagli e quali sono le prove fornite dai due coniugi a difesa del loro conto corrente.
Redditometro, ecco come difendere il conto corrente dai controlli
Come difendere il proprio conto corrente dai controlli del redditometro? È possibile farlo documentando i movimenti bancari, e certificando la diminuzione delle somme presenti sul proprio conto.
A stabilirlo è stata la pronuncia 4383/2/2019 della CTR Lombardia, che è stata chiamata a esprimersi in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione in merito a un caso particolare.
In seguito all’accertamento del reddito effettuato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di due coniugi, è stato loro contestato un maggiore reddito imponibile relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008.
All’Agenzia delle Entrate infatti risultava, per quei due anni, un incremento anomalo degli indici di spesa.
I due coniugi, per giusticare l’accaduto, hanno fatto ricorso presentando come “prova contraria” la dimostrazione che il finanziamento delle suddette spese è avvenuto grazie al possesso di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta.
Nel dettaglio, i coniugi hanno dimostrato di aver venduto due autovetture e un’imbarcazione, tutte risalenti al 2007, e il loro ricorso è stato accolto.
In particolare, sono due gli elementi che fanno decidere il giudice a favore dei coniugi:
- la prova che l’accreditamento delle somme sul conto corrente fosse avvenuta in seguito alla vendita dei propri beni;
- la prova che le dette somme siano state usate in modo graduale.
Questi due elementi insieme testimoniano la diminuzione dei saldi finali del conto.
Redditometro, per difendere il conto corrente serve la prova di ulteriori redditi
Per difendersi dai controlli sul conto corrente eseguiti col redditometro, dunque, non serve più dimostrare l’uso specifico del denaro.
Basterà fornire prova:
- dell’esistenza di ulteriori redditi, come quelli esenti o soggetti a tassazione separata, come stabilito dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- le circostanze che facciano presumere che questi ulteriori redditi siano stati utilizzati.
Questo principio è stato evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12613/20189, ed è stato ripreso dalla pronuncia 4383/2/2019 della CTR Lombardia.
La Commissione Tributaria Lombardia si è espressa a favore dei coniugi, i quali hanno fornito una prova idonea a smentire il maggior reddito accertato.
Con le prove fornite dai coniugi viene infatti dimostrata sia la disponibilità finanziaria, che aumenta in un determinato momento, ma anche la durata di questa nuova “ricchezza”, e il suo graduale utilizzo per fare fronte alle spese contestate.
In questo specifico caso, i due coniugi sono riusciti a superare la prova contraria richiesta dal legislatore senza dover dimostrare in maniera specifica in quale modo sia state sostenute le spese contestate a seguito dell’accertamento sintetico.
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