I docenti possono somministrare farmaci? Linee guida del Ministero della Salute

Simone Micocci

7 Ottobre 2016 - 12:31

Gli insegnanti, in alcuni casi, possono garantire l’assistenza sanitaria agli alunni. Ma sono obbligati? Ecco cosa dice il Ministero della Salute a riguardo.

I docenti possono somministrare farmaci? Linee guida del Ministero della Salute

Scuola: gli insegnanti possono somministrare farmaci agli alunni? Sì, ma non possono essere obbligati.

Lo ha stabilito il Ministero della Salute con delle Linee Guida in cui vengono svelate le norme e le procedure previste per la somministrazione dei farmaci nelle scuole.

Come prima cosa bisogna specificare che docenti e personale ATA possono somministrare dei farmaci in orario scolastico solamente a quegli alunni per cui la terapia è strettamente necessaria. La patologia deve essere certificata obbligatoriamente dal medico curante, o dall’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente.

In tal caso gli insegnanti sono tra le figure incaricate per la somministrazione della terapia, ma non devono accettare obbligatoriamente. Ecco tutte le informazioni sulle procedure indicate dal Ministero della Salute in concerto con il MIUR per la somministrazione dei farmaci a scuola da parte degli insegnanti.

Farmaci a scuola: quando possono essere somministrati?

Tutte le informazioni che trovate di seguito sono contenute nelle Linee Guida del 25 novembre 2005 emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute. Qui è stabilito che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può avvenire solamente per quegli alunni affetti da patologie che senza terapia gli impediscono di essere regolarmente in classe e quindi di fruire del diritto allo studio.

Farmaci a scuola: qual è l’iter di somministrazione?

Per avviare l’iter per la somministrazione di farmaci è necessaria una richiesta scritta da parte dei genitori dell’alunno, a cui deve essere allegata un’apposita certificazione medica che attesta lo stato di malattia. Nel certificato ci deve essere anche la prescrizione dettagliata dei farmaci da assumere per la terapia insieme alle modalità e tempi di somministrazione.

Il dirigente scolastico, dopo aver esaminato la richiesta del genitore, fa in modo che questa venga soddisfatta. Per prima cosa individua un luogo dell’Istituto ideale per la conservazione e la somministrazione della terapia. Successivamente, verrà effettuata una ricerca sul soggetto che sarà incaricato a somministrare il farmaco.

Il documento con le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione ci indica che i soggetti coinvolti in questo caso possono essere:

  • genitori;
  • docenti;
  • personale ATA.

Il primo caso è quello più semplice, perché il dirigente scolastico non dovrà far altro che autorizzare, qualora richiesto dagli stessi genitori, il loro accesso nell’istituto scolastico per somministrare il farmaco al proprio figlio.

Se invece non saranno i genitori a farlo, il dirigente individua una figura, tra gli ATA e i docenti, che presenta i requisiti richiesti per la somministrazione dei farmaci agli alunni.

Il soggetto individuato deve aver seguito un corso di Pronto Soccorso ai sensi del decreto legislativo 626/94, oppure delle apposite attività di formazione promosse dagli USR in collaborazione con le AUSL.

Sia il docente che il personale ATA, però, sono autorizzati a non accettare la richiesta del dirigente scolastico.

Cosa deve fare un dirigente scolastico se non ci sono le condizioni ideali per la somministrazione della terapia? Se nell’Istituto non sono presenti locali idonei, oppure se non c’è la disponibilità del personale ATA e dei docenti nel garantire l’assistenza sanitaria richiesta, il dirigente scolastico può individuare dei soggetti terzi appartenenti alle istituzioni del territorio, stipulando accordi con enti come la Croce Rossa Italiana e le Unità mobili di strada.

Se neppure questa soluzione risulta possibile, allora il dirigente scolastico dovrà rifiutare la richiesta dei genitori e ne dovrà dare comunicazione al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.

Quindi, qualora non siano i genitori a somministrare un farmaco ad un alunno c’è la possibilità che un docente venga incaricato dal dirigente scolastico per dare l’assistenza sanitaria richiesta. Tuttavia, ed è bene sottolinearlo, il docente non può essere assolutamente obbligato. Per maggiori informazioni potete scaricare il documento con le Linee Guida che trovate di seguito:

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