Si può portare da mangiare al cinema se è stato acquistato altrove oppure preparato a casa? Può essere vietato?
Tradizione vuole che al cinema ci si intrattenga anche con spuntini sfiziosi e bevande mentre si guarda un film. Popcorn, caramelle, patatine e altri snack hanno spesso un costo più elevato al cinema di quanto avrebbero altrove, soprattutto se si fa il paragone con l’acquisto al supermercato o alla preparazione fatta in casa.
Portare cibi e bevande da casa è spesso un’idea per risparmiare avendo già speso dei soldi per il biglietto, ma anche una soluzione utile a chi soffre di allergie o patologie che richiedono un’alimentazione particolare e controllata. Anche semplicemente per i bambini più piccoli portare degli spuntini al cinema sembra utile, soprattutto per intrattenerli quando la pellicola prosegue oltre il loro interesse. Ancora, c’è chi vuole consumare un alimento diverso o un vero e proprio pasto, non forniti dai distributori appositi.
Il cibo e le bevande al cinema sono però spesso motivo di ostilità. C’è chi proprio non sopporta i rumori che derivano dalla consumazione di alcuni alimenti croccanti, chi effettivamente mastica in modo eccentrico e soprattutto chi non fa attenzione a non sporcare e lasciare in ordine le poltrone prima di andarsene.
La possibilità di portare da mangiare al cinema è un quesito molto divisivo, che crea non pochi asti in coda e diverbi con il personale addetto alla sicurezza. Cerchiamo di chiarire questo dubbio scoprendo cosa stabilisce la legge al riguardo.
È legale portare da mangiare al cinema?
Ovviamente è possibile far ingresso nella sala riproduzione con alimenti e bevande acquistati proprio al cinema, infatti il dubbio si pone per i prodotti acquistati esternamente o comunque con una provenienza diversa. Nessuna legge nazionale vieta di portare alimenti e bevande al cinema o in un luogo analogo, come per esempio un teatro, neppure indirettamente. Si deve dunque concludere che questo comportamento è del tutto legale, visto che altrimenti sarebbe menzionato e sanzionato.
A ben vedere, le uniche disposizioni rilevanti in materia sono quelle riguardanti la sicurezza pubblica in determinati luoghi. La normativa può difatti limitare l’ingresso di oggetti potenzialmente pericolosi, perché ad esempio potrebbero nascondere armi, sostanze stupefacenti o altri materiali illeciti.
Concludere che quindi sia sempre possibile portare da mangiare al cinema sarebbe però troppo frettoloso, perché pur trattandosi di un luogo aperto al pubblico l’esercente dell’attività commerciale conserva il potere d’impresa. Potrebbe quindi quantomeno limitare l’ingresso di alimenti e bevande in modo del tutto legittimo.
Si può portare da mangiare al cinema?
Come anticipato, chi ha un’attività professionale ha un certo margine di discrezionalità che gli permette di imporre le condizioni di vendita e di contratto in modo proficuo. L’unico limite in tal senso è non ledere i diritti che la Costituzione garantisce a ogni cittadino e non operare delle discriminazioni.
Queste ultime rilevano quando un individuo viene penalizzato per la sua appartenenza a una minoranza o comunque una categoria di persone - utilizzando una definizione grossolana - che patisce all’interno della società per questa stessa ragione. Si fa comunque riferimento a caratteristiche della persona che sono immutabili e afferiscono alla sua identità, alla sua dignità o altri elementi caratterizzanti. È il caso, per esempio, dell’etnia, del sesso, dell’orientamento sessuale, del credo religioso.
Limitare l’accesso al mangiare e alle vivande all’interno del cinema non mina nessuna di queste caratteristiche e peraltro corrisponde al diritto dell’esercente di non avere concorrenza o possibili accuse in merito alla sicurezza alimentare. D’altra parte, non viene negato il fondamentale diritto all’alimentazione e all’idratazione di ogni individuo perché sono presenti luoghi per il consumo e per l’acquisto.
Di conseguenza, si può portare da mangiare al cinema finché non esiste un divieto specifico posto dall’esercente come condizione contrattuale. Bisogna però ribadire che nessuno può attuare una perquisizione per verificare il rispetto del divieto (può semmai agire in caso di accertata violazione), a meno che il controllo avvenga su base spontanea del cliente stesso. Paradossalmente, questa può essere posta come vera e propria condizione nel contratto di vendita, ma la questione è controversa.
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