Non tutte le realtà imprenditoriali sono fallibili. Ecco quali sono i soggetti fallibili, e quali sono quelli non fallibili, e cosa si intende per fallimento.
La legge fallimentare definisce in modo chiaro sia i soggetti fallibili, sia quelli non fallibili. Stabilisce in questo modo i requisiti necessari affinché una realtà o un singolo possano essere considerati fallibili o meno.
Per essere precisi, la legge fallimentare specifica quali siano i soggetti fallibili. Tutte le realtà escluse da questa definizione rientrano quindi tra quelli non fallibili, potendo così ricorrere alla legge 3/2012.
Vediamo di seguito quali sono le realtà che rientrano in una o nell’altra definizione e, in breve, cosa implica essere soggetti fallibili, o non fallibili.
Soggetti fallibili: quali sono
L’articolo 1 della legge fallimentare dà la definizione dei soggetti fallibili, esponendo una serie di requisiti di natura oggettiva per identificare una realtà come tale.
I soggetti fallibili includono:
- realtà che esercitano un’attività commerciale;
- realtà che sono in stato di insolvenza, requisito fondamentale per essere fallibili;
- che abbiamo superato le soglie di fallibilità.
È importante notare che le società di persone, così come il socio illimitatamente responsabile, non sono fallibili. In pratica, solo gli imprenditori e le imprese che esercitano attività commerciali, quindi di produzione di beni e/o servizi, sono fallibili. Questo include, per esempio, banche e assicurazioni.
Quali sono le soglie di fallibilità
Perché un’impresa sia fallibile, deve aver superato una delle tre soglie dimensionali di fallibilità previste anche dalla legge fallimentare. Le realtà che non ne superano nessuna, non sono fallibili.
Le soglie di fallibilità riguardano:
- attivo patrimoniale. Un’impresa che ha, né nei tre anni che precedono la presentazione della domanda, un attivo patrimoniale annuo superiore ai 300 mila euro è fallibile;
- ricavi. L’impresa che ha, nei tre anni che precedono la presentazione della domanda, dei ricavi lordi annui che superano i 200 mila euro, è fallibile;
- debiti. Se, nel momento in cui viene presentata la domanda, l’impresa ha dei debiti scaduti di un ammontare superiore ai 500 mila euro, l’impresa è fallibile.
Attenzione: basta che uno di questi tre requisiti venga soddisfatto perché la realtà sia fallibile.
Cos’è lo stato di insolvenza
Infine, l’ultimo requisito oggettivo richiesto per la fallibilità del soggetto, è che si trovi in uno stato di insolvenza. Cosa significa? In breve, lo stato di insolvenza avviene quando un imprenditore o un’impresa non riescono più a pagare regolarmente i propri debiti.
La creazione di debiti è comune nel momento in cui si apre un’attività, e chiaramente non implica il fallimento. Tuttavia, nel momento in cui una realtà si trova in una situazione tanto critica da non riuscire, in alcun modo, a risarcire i propri creditori, si dice che si trova in uno stato di insolvenza.
Cosa succede ai soggetti fallibili
Nel momento in cui una realtà soddisfa tutti i requisiti oggettivi precedenti, oltre allo stato di insolvenza, ovvero superamento di una delle soglie di fallibilità ed esercizio di un’attività commerciale, allora si trova nel campo di applicazione del fallimento.
A questo punto il tribunale procede con la raccolta di tutta la documentazione necessaria, tra cui i bilanci degli ultimi esercizi d’impresa, e verifica che siano presenti i presupposti per il fallimento. Viene poi dichiarato il fallimento, nominato un curatore fallimentare, accertato lo stato passivo, e controllati eventuali diritti e privilegi da parte dei creditori.
Infine, i beni dell’azienda vengono venduti e il ricavato viene suddiviso tra i creditori.
Chi è un soggetto non fallibile
Cosa succede quando a “fallire” è un soggetto non fallibile? E quali sono questi soggetti, partendo dalle definizioni precedenti?
I soggetti detti non fallibili sono:
- gli imprenditori agricoli;
- le startup innovative;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, comprese anche le associazioni professionali e le società semplici;
- gli enti non commerciali, come le Onlus;
- i consumatori, ossia le persone fisiche che hanno accumulato dei debiti;
- gli enti pubblici;
- gli eredi di un imprenditore defunto;
- le imprese sotto la soglia di fallibilità, quindi le piccole e medie imprese.
Soggetti non fallibili e legge 3/2012
Tutti i soggetti non fallibili non seguono le regole previste per il fallimento, anche nel caso in cui avessero più debiti di quelli che sono in grado di gestire e pagare.
A partire dal 2012 i soggetti precedenti possono appoggiarsi alla legge 3/2012, detta a volte anche “legge salva suicidi”.
Lo scopo di questa legge è proprio quello di ridare ai soggetti non fallibili con troppi debiti accumulati la possibilità di soddisfare i creditori in base alle proprie capacità. Attraverso questa procedura, vengono valutate le effettive capacità economiche del soggetto, che può sempre preservare quanto necessario per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia.
Si ha così la possibilità di ripartire “puliti” dai debiti, ma con comunque alcune risorse fondamentali per la sopravvivenza.
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