Supplenze insegnanti, a.s. 2017-2018: guida del MIUR

Simone Micocci

07/09/2017

Supplenze 2017-2018, quali docenti possono essere chiamati? Ecco la guida con tutti i chiarimenti del Miur.

Supplenze insegnanti, a.s. 2017-2018: guida del MIUR

Supplenze 2017-2018: pubblicata la circolare del MIUR con tutte le linee guida.

L’anno scolastico 2017-2018 è alle porte e nonostante le immissioni in ruolo molte cattedre sono ancora scoperte. Ecco perché le scuole presto cominceranno ad assegnare le supplenze, sulla base di quanto disposto dalla circolare n°37381 (che potete scaricare di seguito) pubblicata il 29 agosto dal Ministero dell’Istruzione.

Nella circolare sono indicate tutte le istruzioni operative per le supplenze del personale docente per l’anno scolastico 2017-2018, e viene fatta chiarezza su alcuni aspetti poco noti.

Grazie alla guida del MIUR possiamo darvi le giuste informazioni sulle procedure per l’assegnazione delle supplenze, dalla nomina all’accettazione. Ma andiamo con ordine analizzando quali sono i docenti che hanno maggiori possibilità di essere chiamati per ricoprire una supplenza.

Circolare n°37381-MIUR
Clicca qui per scaricare la circolare del MIUR con tutte le linee guida per le supplenze 2017-2018.

Nomina supplenti 2017-2018

Come indicato dalla circolare del MIUR la nomina del personale docente dovrà avvenire in base allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento. A tal proposito bisogna ricordare che per il personale docente iscritto nelle GaE sono previste delle sanzioni nel caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come indicato nella tabella successiva.

Rinuncia a proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione Perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GaE per il medesimo insegnamento
Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione Perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che per quelle d’Istituto per il medesimo insegnamento
Abbandono del servizio Perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che per quelle d’Istituto per tutte le graduatorie di insegnamento

Se nonostante lo scorrimento delle GaE la cattedra continua ad essere scoperta il Dirigente Scolastico deve attingere dalle Graduatorie d’Istituto, dando la precedenza alla II fascia (dove sono iscritti i docenti abilitati).

Le Graduatorie d’Istituto sono state aggiornate quest’anno e al momento sono state pubblicate le provvisorie; il problema è che in molte province i Dirigenti Scolastici preferiscono utilizzare le vecchie Graduatorie (aggiornate al 2014) comportando una disparità di trattamento. Vedremo se dal Ministero dell’Istruzione metteranno fine a questi comportamenti, mantenendo la promessa fatta dalla Ministra Fedeli la quale mesi fa ha garantito che l’inizio dell’anno sarebbe cominciato nel migliore dei modi.

Infine, se anche una volta completato lo scorrimento delle Graduatorie d’Istituto non si trovano insegnanti ai quali assegnare una cattedra vacante, il Dirigente Scolastico ne potrà scegliere uno tra quelli che hanno presentato la domanda di messa a disposizione.

Accettazione e rinuncia della supplenza

I docenti che intendono accettare la supplenza devono presentarsi nel giorno della convocazione. Il MIUR ha ricordato che gli insegnanti che non si possono presentare di persona possono fare una delega ad una loro persona di fiducia, oppure al dirigente responsabile delle operazioni di nomina. Delega che sarà valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che in quella successiva di competenza dei Dirigenti Scolastici.

Come abbiamo anticipato la rinuncia dell’incarico può comportare una sanzione; tuttavia al docente è consentito rinunciare - nel periodo di attribuzione delle supplenze ma prima della proposta contrattuale - ad una proposta contrattuale già accettata se riguardante una supplenza temporanea (con scadenza il 30 giugno), ma solo se in favore di una supplenza annuale (con scadenza il 31 agosto).

Inoltre il docente della GaE può rinunciare ad una supplenza su un piccolo spezzone d’orario per accettarne un’altra su posto breve, sia se temporanea che annuale.

Supplenza fin dal 1° giorno di assenza del titolare: è possibile?

L’articolo 1 - comma 333 - della Legge 23/2014 prevede il divieto per il Dirigente Scolastico di conferire una supplenza al personale docente fin dal primo giorno di assenza del titolare della cattedra.

La circolare del MIUR del 29 agosto 2017, però, ha introdotto una deroga a questo divieto così da tutelare il diritto allo studio degli alunni. Quindi, nonostante il divieto sia ancora in vigore è stato temporaneamente sospeso al fine di tutelare e garantire l’offerta formativa.

Di conseguenza, esclusivamente per l’anno scolastico che sta per cominciare, il Dirigente Scolastico può nominare un supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare.

Supplenze, limite dei 36 mesi di servizio: chiarimenti

Il MIUR ha ricordato che la Buona Scuola ha introdotto il divieto di supplenze su posti vacanti dopo il 36° mese di servizio. Il calcolo dei mesi di servizio decorre dall’anno 2016-2017, quindi questo è il secondo anno di vigenza.

Tra due anni, quindi, i docenti che dal 2016-2017 hanno maturato 36 mesi di servizio non possono più accettare le supplenze su posti vacanti e disponibili, ossia quelli che potrebbero essere assegnati tramite immissioni in ruolo perché privi di titolare.

Su questi posti si possono stipulare contratti per un massimo di 36 mesi; quindi non significa che i docenti precari non potranno più insegnare, ma che non potranno farlo su questa tipologia di posti.

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