ISEE 2019: quali trattamenti assistenziali vanno dichiarati

Simone Micocci

12 Febbraio 2019 - 10:55

Quali sono i trattamenti assistenziali da indicare nella DSU ai fini ISEE? Facciamo chiarezza.

ISEE 2019: quali trattamenti assistenziali vanno dichiarati

Come stabilito dal D.PCM. 159/2013 ai fini della definizione dell’ISEE si tiene conto anche di quei “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - carte di credito incluse - a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche qualora questi non siano già compresi nel reddito complessivo”.

Questa definizione, però, ci lascia diversi dubbi su quali sono i trattamenti assistenziali da indicare nella DSU ai fini ISEE. A tal proposito il Ministero del Lavoro e l’Inps il 10 luglio del 2015 hanno pubblicato una circolare con tutti i chiarimenti in merito, facendo chiarezza su quando un trattamento assistenziale percepito va indicato nella DSU e quando invece non è necessario.

Su questo aspetto, poi, c’è da segnalare le importanti sentenze (le n° 838, 841 e 842 del 2016) del Consiglio di Stato con cui è stato stabilito che nel calcolo dell’ISEE non si tiene conto di quei trattamenti “assistenziali, previdenziali e indennitari” di cui godono i soggetti portatori di disabilità, dal momento che questi sono riconosciuti per attenuare la loro oggettiva situazione di svantaggio.

Fatte le dovute premesse vediamo quindi quali sono generalmente i trattamenti assistenziali che sono inclusi nel calcolo dell’ISEE; un’informazione che - come vedremo di seguito - è molto importante anche ai fini del computo del reddito familiare (reddito di cittadinanza).

Trattamenti assistenziali nell’ISEE: quali sono

Come noto, l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente utile per valutare l’effettiva situazione reddituale di un nucleo familiare (anche se composto da una sola persona) così da garantire eventualmente ai soggetti che versano in condizioni disagiate l’accesso agevolato ad alcuni servizi sanitari e sociali.

Per quanto riguarda i trattamenti assistenziali e previdenziali l’Inps attualmente calcola in automatico pensioni e assegni per il sostegno del reddito da lui riconosciuti, mentre bisogna dichiarare altre prestazioni non erogate dall’Inps. Come chiarito dall’Inps non costituiscono in ogni caso trattamenti assistenziali (e quindi non vanno indicati ai fini dell’ISEE):

  • eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi”;
  • riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi”;
  • erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione dei servizi”;
  • contributi erogati a titolo di rimborso spese poiché assimilabili - laddove rendicontati - alla fornitura diretta di beni e servizi”.

Per quest’ultimo punto però vi è da fare una precisazione: affinché il contributo percepito non venga conteggiato ai fini ISEE è necessario che questo sia stato erogato - come ad esempio avviene per il bonus nido - a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.

Tolti quei trattamenti assistenziali e previdenziali che non rientrano nelle suddette categorie, quindi, tutti quei contributi erogati da enti diversi dall’Inps (che invece provvede automaticamente ad includerli nel reddito) vanno indicati nel modulo DSU; ad esempio, questo vale per le indennità Inail.

Per quanto riguarda i disabili, ricordiamo che il Consiglio di Stato nelle sentenze 838, 841 e 842 pronunciate nel 2016 ha stabilito che non possono essere compresi nell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari riconosciuti al disabile ai fini dell’attenuazione della loro situazione di svantaggio.

Questi trattamenti, infatti, non devono essere intesi come “remunerativi” poiché servono esclusivamente a metterlo in una situazione perlomeno simile a quella di chi non soffre di disabilità, così da ristabilire la parità morale e competitiva. Lo stesso vale per pensioni e assegni di invalidità civile, per gli assegni sociali e le indennità per invalidità sul lavoro.

Con la circolare 137/2016 l’Inps si è adeguata a queste sentenze, escludendo quindi i trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità dal computo del reddito complessivo ai fini Irpef.

Trattamenti assistenziali e ISEE: cosa cambia per il reddito familiare

Il reddito di cittadinanza introduce un nuovo concetto fiscale: il reddito familiare.

È questo, infatti, che si utilizza come parametro per calcolare l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto a titolo di integrazione del reddito. Per calcolare il reddito familiare è molto importante conoscere i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, nonché quelli attualmente in corso di godimento.

Nell’articolo 2 - comma VII - del decreto 4/2019, infatti, si legge che esclusivamente ai fini del reddito di cittadinanza si considera come reddito familiare:

“ISEE al netto dei trattamenti assistenziali in esso contenuti e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”.

Per calcolare il reddito familiare, quindi, bisogna scorporare dall’ISEE i trattamenti assistenziali in esso inclusi (quindi quelli percepiti lo scorso anno) per poi aggiungere quelli che invece sono in corso di godimento (ossia riconosciuti nell’anno in cui si fa richiesta del beneficio).

Anche il decreto 4/2019 precisa che - come ribadito da Inps e Ministero del Lavoro - non si intendono come trattamenti assistenziali le “erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento dei tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”. Lo stesso vale per il bonus bebè.

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