Imposte e tasse ipotecarie relative a somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni dovranno essere versate con modello F24 dal 1° luglio 2018.
Versamenti con modello F24 anche per imposte e tasse ipotecarie dovute a seguito di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e sanzioni: a disporlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 26 giugno 2018.
I codici tributo nonché le istruzioni per la compilazione del modello F24 saranno istituiti con successiva risoluzione e, per il momento, l’Agenzia delle Entrate illustra quali nuove imposte e tasse potranno essere versate utilizzando il modello di versamento unitario.
Il provvedimento relativo alle nuove regole per imposte e tasse ipotecarie si inserisce nella cornice più ampia della razionalizzazione dei sistemi di pagamento e verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi
Imposte e tasse ipotecarie: versamenti con F24 dal 1° luglio 2018
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, 26 giugno 2018, estende la modalità di versamento con modello F24 anche ad imposte e tasse ipotecarie relative a somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario.
Nello specifico, saranno interessati dalle nuove modalità di versamento a partire dal 1° luglio 2018 le seguenti imposte e tasse:
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- sanzioni amministrative tributarie;
- spese di notifica.
I crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle somme sopra indicate non potranno essere utilizzati in compensazione.
Si allega di seguito il provvedimento pubblicato il 26 giugno 2018 dall’Agenzia delle Entrate:
Versamento imposte e tasse ipotecarie con F24: casi di esclusione
Come chiarito dallo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, continueranno ad essere versate con le modalità previste dal decreto interministeriale 13 dicembre 2000 e successive modificazioni le somme richieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997.
Negli altri casi, invece, sarà necessario attendere la pubblicazione della risoluzione contente codici tributo e istruzioni per la compilazione del modello F24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA