Agevolazioni prima casa per Forze Armate e di Polizia

Simone Micocci

29 Gennaio 2018 - 13:48

Anche le Forze dell’Ordine possono acquistare la prima casa con un regime fiscale agevolato: 4% di IVA per l’acquisto, anche quando non vi si trasferisce la residenza.

Agevolazioni prima casa per Forze Armate e di Polizia

Forze dell’Ordine: quali agevolazioni per la prima casa?

Alle Forze e Armate e di Polizia che vogliono acquistare un immobile si applicano le stesse agevolazioni previste per il resto degli italiani, ma con delle piccole differenze.

Infatti, mentre chi acquista un immobile beneficiando del Bonus prima casa - confermato anche per il 2018 - ha l’obbligo di trasferire la residenza presso l’indirizzo della casa appena acquistata entro il termine di 18 mesi, per il personale delle Forze dell’Ordine questa regola non vale.

Ad eccezione di questa regola alle Forze Armate e di Polizia si applicano le stesse norme previste per le altre categorie di lavoratori: ad esempio, l’immobile acquistato non può essere venduto prima dei 5 anni, a meno che alla vendita non segua l’acquisto di un nuovo immobile destinato ad abitazione.

Di queste e di tutte le norme delle agevolazioni per la prima casa ne parleremo nel prosieguo dell’articolo, dove analizzeremo il bonus e le relative eccezioni per le Forze dell’Ordine.

Quali agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Una delle agevolazioni più importanti per l’acquisto della prima casa consiste nella riduzione dell’aliquota IVA dal 21% al 4%. Per beneficiare di questa riduzione, però, l’acquirente deve comprare l’immobile direttamente dall’impresa costruttrice.

In questo caso bisognerà pagare anche 600€ totali per le imposte di registro, ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna).

Per gli acquisti da privati, invece, l’imposta di registro grazie al Bonus prima casa 2018 è ridotta al 2%, mentre quelle ipotecaria e catastale sono di 50€ l’una.

Un’altra agevolazione molto importante riguarda la detrazione Irpef del 19% sulla provvigione corrisposta all’agenzia immobiliare che ha fatto da intermediaria all’acquisto, nel limite complessivo di 1.000 euro.

Infine, il bonus prima casa 2018 riconosce a coloro che vendono un immobile per acquistarne un altro (entro 12 mesi) il diritto ad un credito d’imposta, grazie al quale si può sottrarre dall’imposta da pagare quanto corrisposto con il precedente acquisto.

Condizioni per il bonus prima casa

La prima condizione è che l’immobile da acquistare appartenga ad una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2;
  • A/3;
  • A/4;
  • A/5;
  • A/6;
  • A/7;
  • A/11.

Sono esclusi quindi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per beneficiare dell’IVA al 4% e di tutte le altre agevolazioni, inoltre, il richiedente non deve essere proprietario (o titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione) di un altro immobile adibito ad abitazione situato presso lo stesso Comune.

Inoltre l’agevolazione non può essere usufruita da coloro che hanno già acquistato un immobile - anche se situato sul resto del territorio nazionale - beneficiando del bonus prima casa.

Le eccezioni per le Forze dell’Ordine

Ci sono altre due regole fondamentali per il bonus prima casa e chi non le rispetta sarà condannato al pagamento delle imposte precedentemente detratte.

La prima stabilisce che l’immobile acquistato non può essere venduto prima di 5 anni. Tuttavia il diritto all’agevolazione non viene perso quando entro 12 mesi dalla vendita si acquista un altro immobile ad uso abitativo.

Un’eventualità piuttosto frequente per il personale delle Forze Armate che specialmente nei primi anni di carriera spesso è soggetto ai trasferimenti.

Proprio per questo motivo alle Forze Armate e di Polizia non si applica la seconda condizione: nel dettaglio, l’ordinamento stabilisce che entro 18 mesi dall’acquisto il titolare dell’immobile deve trasferirvi la residenza, pena la perdita delle agevolazioni.

Tuttavia, come stabilito dall’articolo 66 della legge 342/2000, questa condizione non si applica per il personale delle Forze dell’Ordine, poiché essendo particolarmente soggetto ai trasferimenti si trova spesso a cambiare luogo di lavoro.

Quindi per le Forze Armate è sufficiente che nel Comune dove sorge l’immobile ad uso abitativo non ci siano altre case di proprietà; non è richiesto, invece, l’obbligo di residenza.

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