Seconda quanto deliberato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione penale non sarà più possibile per un avvocato delegare un collega senza aver primo formulato il conferimento di incarico per iscritto.
È possibile per un avvocato delegare un collega a svolgere un lavoro al suo posto o a coadiuvare lo stesso? Una recente sentenza della Cassazione Penale ha stabilito che la delega del sostituto processuale, quindi di un avvocato a nome di un collega o di un praticante, è ammessa solo se avanzata in forma scritta.
Secondo quanto previsto dall’articolo 14 L.247/12 gli avvocati potevano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta: la Corte ha smentito questa pratica con una delibera datata 11 giugno 2018.
Ad oggi quindi, secondo quanto stabilito da questa sentenza, non più possibile per un avvocato delegare né un collega né un praticante se non in forma scritta.
Resta immutata la possibilità di praticare due tipologie diverse di delega: quella per singoli atti e la cosiddetta delega stabile che ha carattere generale, mentre è sempre da escludere che il praticante abilitato possa nominare sostituti processuali. Ciò che cambia con questa sentenza è sostanzialmente l’obbligatorietà della forma scritta.
Il caso
La questione è stata sollevata in occasione di un processo durante il quale il difensore ha lamentato la violazione del contraddittorio poiché in udienza era stato impedito al collega, nominato sostituto per delega verbale, di esporre le proprie ragioni.
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione penale ha preso le mosse dal questo ricorso che in particolare si opponeva all’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura penale in un procedimento avviato per il reato di diffamazione.
La delibera della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso dell’avvocato chiarendo una volta per tutte come comportarsi in questi casi; in particolare la Cassazione ha fatto riferimento a quanto sancito dall’articolo 102 c.p.p. che riconosce il diritto di delega da parte del difensore officiato senza però rendere esplicita la modalità di conferimento di tale diritto.
Quindi partendo dal presupposto che la norma non ufficializza la modalità con cui la delega possa essere conferita, se in forma orale o necessariamente scritta, la Corte ha deliberato di essere d’accordo con la seconda di queste interpretazioni facendo in particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 96/1 del codice di procedura penale per il quale:
“L’imputato ha il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia e la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.
A sostegno di tale decisione la delibera dichiara che sussiste l’evidenza sulla lettura di tale norma in quanto: se la nomina è fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, essa è necessariamente inserita in un verbale o, se è trasmessa per mezzo di raccomandata, è stata sicuramente perfezionata in un atto scritto.
Riferimenti normativi
il Supremo Consesso sottolinea che tale delibera ha validità anche sotto l’inquadramento giuridico. Infatti la sostituzione processuale è riconducibile allo schema della “rappresentanza” e quindi l’incarico deve essere conferito tramite le forme previste per la nomina del difensore: la modalità di documentazione della qualità di difensore all’autorità procedente può avvenire solo in forma scritta.
Anche la disciplina positiva della professione forense prevede espressamente che:
“Il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e Sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata”.
La responsabilità del sostituto
Nonostante la possibilità di delega di un avvocato sostituto non sia messa in discussione si è ritenuto necessario marcare l’obbligatorietà della forma scritta. A prescindere da ciò va chiarito che l’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
Questo punto infatti non è mai stato messo in discussione, nemmeno in passato. Tale responsabilità è sancita dall’articolo 2232 del codice civile a norma del quale:
“Il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto, ma può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”.
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