Bonus irpef 20% acquisto casa da affittare: vale anche locazione 4+4

Giuseppe Guarasci

24 Aprile 2016 - 13:15

Conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate sul rientro dei contratti di locazione 4+4 per poter usufruire del bonus irpef 20% per acquisto casa da affittare.

Bonus irpef 20% acquisto casa da affittare: vale anche locazione 4+4

L’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente, seguito di quesito del Sole24ore, all’assoggettamento dei contratti di locazione a canone libero di durata di 4 anni, più altri 4 anni di rinnovo, del bonus irpef del 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione per otto anni a canoni bassi.
Altro chiarimento delle Entrate riguarda la soggettività del bonus irpef, affermando che che la deduzione in argomento è riconosciuta a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.

Ecco nel dettaglio tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla questione del bonus irpef 20% per acquisto casa da affittare.

Bonus irpef 20% per acquisto casa da affittare: riepilogo normativa

Il bonus irpef 20% riguarda i contribuenti che acquistano, costruiscono o ristrutturano un’unità immobiliare per poi darla in affitto. L’agevolazione fiscale opera in forma di deduzione dal reddito imponibile ai fini irpef del contribuente persona fisica ed ha una durata di 8 periodi d’imposta.
Requisito fondamentale del bonus irpef 20% è che l’immobile acquistato sia destinato alla locazione per almeno otto anni e purché’ tale periodo abbia carattere continuativo. Il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
Inoltre l’immobile deve essere locato a canone agevolato, nello specifico il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non deve essere superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Bonus irpef 20% per acquisto casa da affittare: ammessi i contratti 4+4

Erano sorti dei dubbi in merito al concetto di carattere continuativo della locazione per almeno 8 anni per poter usufruire del bonus irpef 20%.
Ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate a spazzare via ogni dubbio, rispondendo ad apposito quesito del Sole24ore:

il requisito della destinazione alla locazione per almeno otto anni» può essere rispettato con qualsiasi tipo di contratto di locazione, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti

Sono inclusi quindi i contratti di locazione a canone libero di durata di 4 anni, con tacito rinnovo di altri 4 anni, ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione per otto anni a canoni bassi.
Dovrebbero, d’altro canto, essere esclusi i contratti a canone concordato con la classica durata iniziale di tre anni che prevede la proroga di altri due anni.

Bonus irpef 20% per acquisto casa da affittare: la soggettività del cedente

Altra precisazione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la soggettività dal cedente dell’unità immobiliare per poter usufruire del bonus irpef 20%.
E’ stato ufficialmente confermato che la deduzione spetta a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.
Una precisazione che di fatto ha corretto le errate condizioni contenute nelle istruzioni di Unico PF e del 730, relativi al 2014, e della prima versione definitiva dei modelli relativi al 2015, approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2016, per il 730 2016, e con il provvedimento del 29 gennaio 2016, per Unico PF 2016.
In queste Istruzioni, infatti, era previsto che l’acquisto della casa dovesse essere effettuato solo presso imprese di costruzione o cooperative edilizie, ovvero che la ristrutturazione dovesse essere effettuata solo da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Dopo l’eliminazione dei vincoli legati al soggetto cedente o a quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, sono state corrette con i provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 31 marzo 2016 le istruzioni dei modelli 730 2016 e Unico PF 2016 per poter usufruire del bonus irpef 20%.

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