Il Decreto ministeriale del 18 aprile 2012 stabilisce la trasmissione online all’INPS dei certificati medici. Con la circolare 113/2013 l’Istituto Nazionale di Presidenza Sociale chiarisce alcune importanti questioni in merito.
Il decreto
Il DM dell’anno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno del 2012 stabilisce la creazione di un Servizio telematico per comunicare l’inizio di un ricovero ed inviare online i certificati di malattia in sede di dimissione.
La decisione è stata concordata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Certificati medici online
Parlando della comunicazione di inizio ricovero, il suddetto Decreto prevede la trasmissione all’INPS da parte delle Aziende Sanitarie di una comunicazione di inizio ricovero del lavoratore tramite l’inserimento del codice fiscale. Una volta ricevuta la notifica, l’INPS provvederà a confermarne l’accettazione e ad assegnare il PUCIR, numero di protocollo univoco. La comunicazione potrà inoltre essere stampata in formato cartaceo e consegnata al lavoratore interessato.
Per quanto riguarda il certificato di malattia in sede di dimissione, esso prevede:
- la comunicazione all’INPS da parte della stessa Azienda Sanitaria dei dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore o per un eventuale trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria.
- Consente inoltre al medico ospedaliero, previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria di riprendere la comunicazione, certificare la diagnosi e stabilire una prognosi di convalescenza.
- L’accettazione del certificato da parte dell’INPS provoca la restituzione del PUC.
Le novità
Con la circolare n.113 l’INPS chiarisce quali siano gli elementi da includere all’interno del certificato medico. In particolare, le novità riguardano:
- la possibilità del medico di specificare il proprio ruolo, ovvero se egli sia un medico in carica al servizio sanitario nazionale o un semplice libero professionista;
- la diagnosi contenuta nel certificato potrà essere più completa e particolareggiata ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.
- la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
- la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
- la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
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