Congedo di maternità lavoratrice dipendente, quanto dura e quanto si prende di stipendio? Ecco le regole aggiornate al 2024.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa riconosciuto alla lavoratrice per la nascita di un figlio, come pure le adozioni e i preaffidamenti.
Il congedo di maternità è conosciuto anche come astensione obbligatoria per maternità oppure come aspettativa per maternità, quindi occorre non fare confusione perché si tratta di sinonimi.
Spetta tanto alle lavoratrici dipendenti quanto alle autonome e in alcuni casi anche a chi è disoccupata. È l’articolo 16 del Testo unico sulla maternità e paternità (dlg.s. 151/2001) a disciplinare le modalità di fruizione del congedo di maternità, stabilendo che è vietato adibire al lavoro le donne “durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto”, così come pure “durante i 3 mesi dopo il parto”. Lo stesso articolo tutela anche il periodo che va dalla data presunta alla data effettiva del parto.
Il successivo articolo 20, invece, riconosce alla lavoratrice la possibilità di godere del congedo di maternità in forma flessibile, ritardando - con parere positivo del medico - la data di inizio (e di conseguenza anche quella di fine).
Di seguito faremo chiarezza su come funziona oggi il congedo di maternità, con tutte le regole aggiornate al 2024 (anche se va detto che non ci sono state novità nell’ultimo anno). In particolare, ci soffermeremo sulla durata del congedo di maternità, così come sulle diverse modalità di fruizione e sugli importi della relativa indennità riconosciuta dall’Inps nel periodo tutelato.
A chi spetta
Possono beneficiare del congedo di maternità le:
- lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, apprendiste, impiegate, dirigenti);
- le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps;
- in alcuni casi, anche le madri cessate o sospese dall’attività lavorativa (maternità per disoccupate).
Qualora dovessero riscontrarsi cause d’impedimento all’astensione lavorativa della madre, a beneficiare del diritto di congedo sarà il padre. Per quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio ricordiamo che da qualche anno è salito a 10 giorni.
Se da una parte il congedo di maternità è obbligatorio, dopo i 5 mesi c’è la possibilità di fruire di quello facoltativo. Più che di congedo di maternità facoltativo occorre parlare di congedo parentale perché utilizzabile da entrambi i genitori entro i 12 anni del figlio e retribuito al 30%.
Quanto dura il congedo di maternità?
Il congedo di maternità obbligatorio ha una durata di 5 mesi ma la lavoratrice può scegliere di fruirne distribuendo le mensilità in modo flessibile. Nel dettaglio, oggi il congedo di maternità può essere fruito in due diverse modalità:
- 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi alla nascita del figlio.
- posticipando l’inizio della maternità e fruendo del periodo restante dopo il parto. Ad esempio, si può andare in congedo 1 mese prima della nascita del figlio così da far ritorno al compimento del 4 mese di vita, oppure fruirne interamente dopo il parto.
Tuttavia, si può posticipare la maternità esclusivamente quando si verificano i seguenti presupposti (indicati dal Ministero del Lavoro nella circolare 43/2000):
- assenza di condizioni patologiche che configurino un rischio per mamma e nascituro;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro
- assenza di un pregiudizio alla salute di mamma e nascituro a causa di mansioni svolte, ambiente di lavoro o orario di servizio;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
In questo caso la donna incinta che intende ricorrere alla flessibilità per il congedo di maternità deve farsi rilasciare il certificato medico che attesta che questa scelta non provoca alcun danno alla salute né della mamma e né del bambino.
Serve tanto il certificato del ginecologo come pure del medico aziendale; se quest’ultimo non è presente è sufficiente la certificazione con cui il datore di lavoro dichiara che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.
La suddetta documentazione va consegnata, in originale, all’Inps.
Non sempre, dunque, è consentita la flessibilità in quanto dipende dal rapporto di lavoro. Ad esempio, potrebbe essere che le mansioni indicate nel contratto di lavoro non siano compatibili con la prosecuzione della gravidanza in quanto potrebbero comportare un rischio tanto per la lavoratrice quanto per il nascituro.
A tal proposito, la circolare Inps n.148 del 12 dicembre 2019 - che trovate in allegato - dà disposizioni in merito per tutte le tipologie di lavoratrici che volessero usufruire del congedo di maternità interamente dopo il parto.
Casi eccezionali
In linea generale il periodo del congedo di maternità è di 5 mesi, ma ci sono anche dei casi eccezionali in cui la durata può subire delle variazioni. Ecco quali sono:
- parto prematuro: in questo caso la lavoratrice può fruire non solo dei 3 mesi regolari previsti dall’attuale normativa, ma anche dei giorni precedenti al parto non goduti. Nel caso in cui la lavoratrice abbia fatto richiesta per godere del congedo di maternità interamente nei 5 mesi dopo la nascita del figlio, la circolare Inps 148 del 2019 chiarisce che per il parto fortemente prematuro, e quindi avvenuto prima dell’ottavo mese di gravidanza, la lavoratrice può godere di un congedo che comprenda i giorni goduti dopo il parto e anche il periodo calcolato a partire dalla data presunta del parto;
- interruzione di gravidanza: nel caso in cui una gravidanza si interrompa dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice spettano comunque 5 mesi di maternità. Questo perché la legge italiana considera le interruzioni post 180 giorni dalla gestazione come delle vere e proprio gravidanze. In questo caso comunque la donna può decidere di tornare a lavoro anche prima dei 5 mesi;
- adozioni e affidi: per le adozioni e gli affidi, anche se internazionali, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia. Sono compresi nel congedo di maternità anche i periodi di permanenza all’estero utili per espletare tutte le pratiche per l’adozione.
Nessuna agevolazione, invece, per i parti gemellari. In questo caso quindi il congedo di maternità è sempre di 5 mesi.
Quanto spetta per il congedo di maternità?
Con il congedo di maternità spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).
In questa indennità, sono compresi anche:
- rateo giornaliero;
- tredicesima;
- quattordicesima (nei casi in cui è prevista dal contratto);
- premi e trattamenti accessori (se previsti dal contratto).
Inoltre, alcuni contratti collettivi possono stabilire che il datore di lavoro debba integrare l’importo previsto per la maternità, fino a raggiungere il 100% dell’ordinaria retribuzione. Sono a carico del datore di lavoro anche le festività cadenti durante il periodo del congedo.
Come presentare la domanda
La domanda di congedo di maternità deve essere presentata all’INPS telematicamente 2 mesi prima dell’inizio del congedo (le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto) e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Entro 30 giorni devono comunicare la data del parto e le generalità del figlio.
È inoltre necessario presentare in forma cartacea il certificato medico e ogni altra certificazione medico-sanitaria richiesta.
Nella circolare n.148 l’Inps chiarisce che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Per inoltrare la richiesta si devono utilizzare i seguenti canali:
- attraverso il portale dell’Istituto (clicca qui);
- Contact Center integrato – n. 803.164 gratuito da rete fissa o n. 06.164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nella circolare n.148 l’Istituto precisa che per coloro che decidano di usufruire dell’opzione del congedo dopo il parto valgono le stesse disposizioni sopra descritte.
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