I covered bond sono uno strumento finanziario a basso rischio, alta liquidità e doppio livello di protezione. Ecco cosa sono le obbligazioni bancarie garantite e come funzionano.
I covered bond - noti come obbligazioni bancarie garantite - sono dei titoli di debito protetti dal rischio di insolvenza dell’emittente, tipicamente un istituto di credito, grazie ad una clausola di garanzia sulla restituzione di capitale ed interessi.
Introdotte in Italia con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza n.310/2006 e inserite nella normativa sulla cartolarizzazione dei crediti legge 130/1999, le obbligazioni bancarie garantite sono scelte dagli investitori con forte avversione al rischio.
Alcune disposizioni previste per i covered bond sono le stesse valide per le Abs (Titoli Asset-Backed Security).
Vediamo nello specifico cosa sono le obbligazioni bancarie garantite (covered bond) e come funzionano.
Cosa sono i covered bond
Nella pratica, i covered bond sono obbligazioni con profilo di rischio molto basso che garantiscono la restituzione del capitale e gli interessi maturati.
Si tratta cioè di un prestito obbligazionario cartolarizzato dall’emittente e ceduto a una società veicolo (Spv) appositamente creata.
Questo meccanismo articolato permette ai covered bond di godere di un basso livello di rischio grazie a un doppio livello di protezione:
- il primo dato dall’obbligo di rimborso in capo all’emittente,
- il secondo formato dagli asset posti in garanzia che vincolano una fetta dell’attivo patrimoniale della banca esclusivamente alla remunerazione ed al rimborso del bond.
Ora che abbiamo visto cosa sono i covered bond andiamo ad approfondire come funzionano e quali sono le caratteristiche di questo tipo di obbligazioni.
L’emissione dei covered bond
Come funziona nella pratica l’emissione di uno o più covered bond?
Possiamo schematizzare il meccanismo di emissione dei covered bond in questi passaggi:
- la società emittente cede gli attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in un patrimonio segregato, a una società veicolo, cosiddetta Special Purpose Vehicle (Spv);
- il soggetto cedente eroga un prestito subordinato alla cessionaria (Spv) per fornire le risorse per acquistare le attività;
- la società cessionaria (Spv) fornisce una garanzia in favore dei portatori di obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato.
Le attività cedibili in un’operazione di emissione di un covered bond devono rientrare in una di queste categorie:
- crediti fondiari e ipotecari;
- crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantite da queste;
- titoli di cartolarizzazione aventi come oggetto il 95% dei crediti di cui ai punti precedenti.
Come nelle normali operazioni di cartolarizzazione, anche nell’emissione di covered bond l’Spv deve avere come oggetto esclusivo l’acquisto di tali crediti. Ma nel caso di covered bond, l’acquisto degli attivi ceduti deve avvenire mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti.
La differenza principale con le cartolarizzazioni tradizionali è quella che in queste ultime la cessione di crediti alla Spv è accompagnata dall’emissione di titoli da parte di quest’ultima.
Chi può emettere covered bond?
L’emissione dei covered bonds è regolata dal Capitolo 3, Parte III, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ed è subordinata ad alcuni requisiti di solidità particolarmente rigidi, nello specifico:
- fondi propri non inferiori ai 250 milioni di euro;
- total capital ratio posseduto a livello consolidato non inferiore al 9%.
Questi requisiti devono essere posseduti anche dalla banca cedente, nel caso in cui diversa dall’emittente e non appartenenti allo stesso gruppo bancario.
Anche le banche che non rispettano detti requisiti possono avviare un programma di emissione di covered bond, a patto che ne diano previa comunicazione alla Banca d’Italia, mettendo in evidenza:
- gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’emissione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici;
- l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle procedure organizzative e di controllo che permettano un ordinato e sicuro procedimento all’emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione;
- il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei;
- l’adeguatezza delle competenze in materia di obbligazioni garantite del personale responsabile dell’amministrazione e dei controlli sul programma;
- la conformità sulle disposizioni riguardanti la composizione del patrimonio separato e il rapporto minimo di collateralizzazione previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310.
Se la Banca d’Italia lo dovesse ritenere opportuno, può bloccare l’emissione di covered bond in essere.
I vantaggi dei covered bond
I covered bond presentano diversi vantaggi per chi li emette. In primo luogo, l’emissione di obbligazioni garantite consente all’emittente di migliorare il profilo di funding della banca e della gestione della liquidità. Questo perché viene allungata la vita media delle passività e si accrescere la liquidità nei bilanci mobilizzando attivi poco liquidi.
Ci sono anche benefici per chi acquista i covered bond. Tra questi, l’alta qualità delle garanzie poste in essere dall’emittente poiché queste tipicamente godono di un rating più elevato rispetto ai bond non coperti da garanzia. Oltre a questo, un altro vantaggio è quello fornito dal trattamento prudenziale e regolamentare maggiormente favorevole come, ad esempio, l’esclusione dalla procedura di bail-in.
Covered bond e il rapporto massimo
Un’altra garanzia prevista per queste obbligazioni è rappresentata dall’obbligo di rispettare il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute. La banca emittente deve assicurare in ogni momento al portatore dei titoli che il valore dei covered bond in suo possesso non sia superiore a quello delle attività.
Il controllo del rispetto del rapporto massimo si basa su tre differenti parametri, che devono sempre essere rispettati:
- il valore nominale complessivo delle attività incluse nel patrimonio separato deve essere almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
- il valore attuale netto delle attività inserite nel patrimonio separato deve essere almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
- proventi e interessi generati dagli attivi inclusi nel patrimonio separato, al netto dei costi della banca cessionaria, devono poter coprire gli interessi e i costi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite, tenendo anche conto degli eventuali contratti derivati di copertura del rischio legati all’operazione.
Garanzie dei covered bond
Riassumendo quanto detto finora, i portatori di obbligazione bancarie garantite possono contare su diversi fattori di garanzia:
- Le attività cedute alle Spv sono destinate alla soddisfazione esclusiva dei sottoscrittori;
- è previsto il diritto di rivalsa dei sottoscrittori sul patrimonio stesso della banca emittente;
- le società veicolo si impegnano a versare quanto dovuto in caso di insolvenza dell’emittente;
- il valore delle obbligazioni non può mai superare quello degli attivi ceduti.
Per tutelare i risparmiatori, la Banca d’Italia monitora il valore delle attività vedute con cadenza semestrale verificando che non abbia subito svalutazioni.
Dovrà essere nominato anche un organo esterno (asset monitor) che predisponga una relazione annuale sull’operazione, sottoponendola al Collegio sindacale della società emittente.
Ovviamente, a fronte di garanzie maggiori corrispondono anche dei minori tassi di interesse. Difatti la sicurezza dell’investimento comporta anche un minore introito, dato che il rendimento scende con la componente di rischio.
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