Il credito di imposta è inutilizzabile se non viene correttamente inserito all’interno della dichiarazione dei redditi.
Con sentenza n. 12166 del 30 maggio 2014, la Cassazione Civile, sez. V, si è espressa sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle ipotesi di fruizione del credito di imposta qualora lo stesso non venga indicato correttamente all’interno del modello UNICO.
La vicenda sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte inizia nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate richiede ad una società contribuente una maggiore Irpeg in riferimento all’anno di imposta 2000. Della somma richiesta dalle Entrate, veniva concesso un parziale sgravio, all’esito del quale residuava un importo corrispondente al credito di imposta utilizzato in compensazione, e che l’Agenzia non aveva riconosciuto in quanto non indicato in dichiarazione dei redditi nell’apposito quadro.
Il contribuente sosteneva tuttavia che il credito era stato debitamente richiesto e ottenuto dal compente Ministero: la Commissione Tribunale Provinciale prima, e la Commissione Tributaria Regionale poi, avevano confermato la tesi del contribuente, rilevando in particolare che “la normativa di riferimento non prevedeva l’indicazione del credito di imposta in dichiarazione a pena di decadenza, accertava, comunque, che dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente emergeva l’indicazione del credito nell’apposito quadro”.
Si è quindi giunti in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici della Suprema Corte hanno in tale sede ribaltato l’opinione delle Commissioni Tributarie sostenendo in primo luogo che, come ricordato dalla l. 449 del 1997, art. 11, comma 3, “il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui alla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 10 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo. Al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla citata L. n. 317 del 1991, artt. 11 e 13”, e che l’art. 11 della stessa disposizione afferma che “il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all’art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi”.
Di qui la conclusione finale della Suprema Corte, che segnala l’errore in cui sono ricadute le Commissioni Tributarie quando non hanno individuato alcuna norma che prevedesse la decadenza del credito di imposta se non indicato in dichiarazione dei redditi.
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