Disdetta e recesso spesso vengono usati come sinonimi, ma non sono la stessa cosa. Il primo impedisce il rinnovo di un contratto, il secondo lo interrompe bruscamente. Ecco disciplina, differenze e conseguenze giuridiche.
Disdetta e recesso sono istituti differenti, anche se molti pensano che siano la stessa cosa. In realtà si tratta di strumenti diversi, entrambi servono ad interrompere un contratto in vigore: il recesso in modo brusco, mentre il contratto è ancora in atto, la disdetta invece subentra alla fine del contratto e serve ad impedirne il rinnovo (ad esempio dell’abbonamento alla pay Tv o del contratto di affitto).
In altre parole, la disdetta è un atto unilaterale con cui la parte comunica la volontà di non voler rinnovare il contratto; il recesso è sempre un atto unilaterale ma serve a sciogliere un contratto prima della sua naturale conclusione. Ecco disciplina e differenze.
DISDETTA E RECESSO: LE DIFFERENZE
Disdetta: significato, cos’é e a cosa serve
Disdire un contratto, un abbonamento o altro, significa impedirne il rinnovo automatico alla scadenza naturale del contratto. La disdetta, quindi, non interrompe bruscamente il contratto, anzi lo porta fino al momento delle sua naturale estinzione, salvo poi impedirne il rinnovo automatico.
La disdetta è sempre gratuita dato che non viola alcuna disposizione contrattuale, ma va esercitata nei termini previsti dalla legge o dal singolo contratto; per fare un esempio, le disdette ai gestori telefonici per rete Internet in genere devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del rapporto. Se il termine non viene rispettato potranno essere applicate delle penali.
Recesso: significato, cos’è e a cosa serve
Diverso dalla disdetta il recesso. Anche questo è un atto unilaterale ma serve ad interrompere un contratto mentre è ancora in vigore, quindi prima della scadenza naturale sottoscritta. Quasi sempre i contratti prevedono diverse clausole di recesso, significa che è sempre prevista la possibilità di tirarsi indietro dal vincolo contrattuale ma alle condizioni stabile nel contratto formato; raramente il recesso è gratuito dato chi su chi recede vengono imposte delle penali che servono a compensare la perdita economica subita dall’altra parte contrattuale.
Diverso è il caso del diritto di recesso per gli acquisti online. Questi infatti godono di una disciplina particolare: chi acquista un servizio o un prodotto fuori dai locali commerciali può esprimere il diritto al ripensamento entro 14 giorni dall’acquisto; durante questo lasso di tempo il recesso è sempre consentito ed è gratuito; questo infatti non è altro che il diritto al ripensamento del compratore online.
Disdetta e recesso: le differenze
Ora che abbiamo visto di cosa si tratta, andiamo ad elencare le differenze tra disdetta e recesso:
- onerosità: la disdetta è gratuita mentre il recesso no;
- durata del rapporto: la disdetta vale solo per i contratti a tempo determinato, il recesso invece per tutte le tipologie a prescindere dalla scadenza;
- preavviso: la disdetta deve essere manifestata nei termini indicati dal contratto, il recesso più essere esercitato in ogni momento.
Come comunicare la disdetta o il recesso
Come abbiamo visto, la disdetta va comunicata alla controparte con congruo anticipo. Si ma come? La forma più utilizzata per provvedere alla disdetta è per iscritto, tramite lettera da inviare via raccomandata a/r alla controparte del contratto oppure via PEC, per chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata.
I termini di comunicazione della disdetta sono indicati al momento della firma del contratto. Per esempio nel caso di contratto di locazione 3+2, l’inquilino deve comunicare al proprietario la volontà di impedire il rinnovo tacito della locazione con 6 mesi di anticipo, a meno che non sia stabilito un termine diverso.
Stessa cosa vale per il recesso anticipato, anche questo deve essere comunicato alla controparte via raccomandata postale a/r o via PEC. Nella comunicazione in cui si chiede il recesso o la disdetta non devono mai mancare queste informazioni:
- dati anagrafici del richiedente e della controparte;
- causale, quindi «disdetta» o «recesso»;
- specifica volontà di interrompere il rapporto;
È sempre consigliabile allegare la fotocopia della carta d’identità.
Recesso, quando è vietato
Il recesso anticipato dal contratto non è sempre consentito. In alcuni casi infatti la natura del contratto non permette alle parti di recedere prima della normale scadenza. Questo succede quando:
- il contratto riguarda l’effettuazione di un servizio e la prestazione richiesta si è già conclusa;
- contratti conclusi dopo la vittoria ad un’asta;
- contratto di noleggio, trasporto di beni, servizi di ristorazione e catering quando le parti hanno pattuito una specifica data di esecuzione.
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