Ergastolo ostativo: cos’è e perché è incostituzionale

Isabella Policarpio

12/05/2021

Cos’è l’ergastolo ostativo in Italia, cosa prevede e perché secondo la Corte costituzionale è illegittimo. Le novità in merito ai boss mafiosi, collaboratori di Giustizia e non.

Ergastolo ostativo: cos’è e perché è incostituzionale

Si torna a parlare di ergastolo ostativo, ovvero la reclusione più severa senza permessi premio.

Questa pena, condannata dall’Ue per la sua severità, è stata in più occasioni oggetto delle sentenze della Corte costituzionale; ultima in ordine cronologico la n. 97/2021, con la quale i giudici hanno stabilito che è illegittima la presunzione assoluta di pericolosità dei boss mafiosi che rifiutano di collaborare con la Giustizia e che, per questo, non possono beneficiare della liberazione condizionale dall’ergastolo.

Già in passato la Consulta aveva aderito alla decisione della Corte di Strasburgo stabilendo che l’ergastolo ostativo è parzialmente incostituzionale in quanto disumano, anche per coloro che sono condannati in regime di 41 bis.

Adesso spetterà al Parlamento, con una legge ad hoc, stabilire le ipotesi in cui “allentare” l’ergastolo ostativo oltre alla collaborazione dei boss mafiosi.

Ergastolo ostativo: cos’è e differenze con quello semplice

L’ordinamento italiano prevede e disciplina due differenti categorie di ergastolo:

  • l’ergastolo propriamente detto;
  • l’ergastolo ostativo.

Nel primo caso, ovvero l’ergastolo semplice, la detenzione a vita si accompagna alla concessione di benefici di vario genere, in dipendenza dalla buona condotta del carcerato, come permessi premio, libertà condizionale, detenzione domiciliare e la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno della struttura penitenziaria.

Invece, l’ergastolo di tipo ostativo, come il nome stesso suggerisce, è una circostanza ancora più severa: infatti al reo non viene concessa la possibilità di alcun beneficio.

In ragione della sua durezza, l’ergastolo ostativo ha sollevato in passato seri dubbi circa la sua costituzionalità, in quanto si riteneva fosse contrario all’articolo 27 della Costituzione, dove si legge:

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”

Dunque, dove sarebbe la rieducazione nell’ergastolo ostativo?

Nonostante la liceità della domanda, la Consulta ha respinto il dubbio di costituzionalità dell’ergastolo ostativo perché il condannato può comunque beneficiare di sconti premiali se, durante l’esecuzione della pena, decide di collaborare con la Giustizia o si verificano altre circostanze particolari.

Nonostante questo ammorbidimento, per molti esperti di diritto, l’ergastolo ostativo rappresenta comunque una misura disumana e contraria al dettato della nostra Costituzione.

Ergastolo, cosa prevede la legge in Italia

L’ergastolo, cioè la detenzione a vita, è la pena più severa prevista dal nostro ordinamento penale e viene comminata nei confronti di persone caratterizzate da notevole pericolosità sociale.

La pena dell’ergastolo è prevista per una ristretta cerchia di reati, i più gravi: l’omicidio, tutti i reati per i quali era prevista la pena di morte (come l’Alto tradimento nei confronti dello Stato), i reati di stampo mafioso e per i delitti la cui pena minima è fissata a 24 anni di detenzione.

Inoltre, l’ergastolo viene applicato anche ai mafiosi condannati a scontare l’ergastolo ostativo (cioè senza alcun beneficio o misura premiale) quando questi decidono di collaborare con la Giustizia indicando nomi e fatti utili allo svolgimento delle indagini. Anche se, dopo il recente parere della Corte costituzionale, le ipotesi per passare dall’ergastolo ostativo a quello semplice potrebbero aumentare (anche per i boss della criminalità organizzata).

L’ergastolo è disciplinato dall’articolo 22 del Codice Penale, dove si legge:

“La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.”

Si tratta di una previsione normativa molto contestata sia sul piano interno che sul piano internazionale in quanto contrastante con la funzione rieducativa della pena, sostenuta sia in ambito italiano che europeo. Secondo i sostenitori di questa tesi, infatti, l’ergastolo non sarebbe altro che un residuo delle antiche punizioni esemplari per le fattispecie di maggiore gravità con il fine di fungere da deterrente per il resto della popolazione.

Dati alla mano, non è affatto vero che nei Paesi dove è previsto l’ergastolo e l’ergastolo ostativo, si sia riscontrato una diminuzione del tasso di criminalità.

Cosa ne pensa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

La pena dell’ergastolo, consentita in Italia ma non in tutti i Paesi dell’area europea, è stata al centro di un acceso dibattito all’interno della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la CEDU), dibattito che si riaccende a fasi alterne.

In particolare, la questione è contenuta nella sentenza n. 3896 del 2013 nella quale la CEDU dichiara che la pena dell’ergastolo è contraria all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. La pena a vita viene considerata una vera e propria violazione dei diritti umani poiché il condannato non può beneficiare della revisione e non c’è alcuna rieducazione sociale.

Dunque la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo considera l’ergastolo un trattamento disumano e degradante e, quindi, contrario al divieto di tortura dell’articolo 3, che recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti".

Nonostante la storica sentenza della CEDU, l’Italia continua ad applicare questa pena, anche se in circostanze sempre più ridotte.

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