Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo vietare alle Forze Armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale; la sentenza storica che favorisce militari, carabinieri e finanziari.
L’articolo 1475 - comma 2 - del Codice di ordinamento militare vieta alle Forze Armate italiane di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali.
Quindi ai dipendenti delle Forze Armate - quali soldati, avieri, marinai, carabinieri e finanzieri - è vietato costituire e aderire a dei sindacati. Ciò però sta per cambiare: la Corte Costituzionale infatti ha accolto parzialmente la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo presentata dal Consiglio di Stato con un’ordinanza del maggio del 2017.
Secondo i giudici della Consulta è incostituzionale vietare alle Forze Armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, mentre la pronuncia ha salvaguardato il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.
Quali sono le motivazioni che hanno portato a questa storica decisione? E cosa cambierà adesso per le Forze Armate? Scopriamolo.
I perché di una decisione storica
La questione di legittimità dell’articolo 1475 (comma II) del Codice di ordinamento militare è stata presentata dal Consiglio di Stato secondo la quale le disposizioni contenute nella suddetta norma sono in contrasto sia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che con la Carta sociale europea, entrambe interpretate dalla Corte di Strasburgo in merito ad una controversia con la Francia.
Il 2 ottobre del 2014, infatti, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ravvisò una violazione dell’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sulla Libertà di riunione e di associazione in due diversi casi: Matelly vs Francia e Adefdromil vs Francia.
Anche in Francia, infatti, fino a quel momento veniva vietato a militari e gendarmeria di costituire sindacati militari o associazioni con obiettivi sindacali; secondo la CEDU però il divieto generale di costituire e formare un sindacato equivale ad una compressione dei diritti dell’uomo (in particolare di quelli espressi dall’articolo 11 della Convenzione europea) e per questo motivo non può essere disposto nei confronti di nessun lavoratore, Forze Armate comprese.
Allo stesso tempo è comunque possibile prevedere delle restrizioni ma queste non devono privare i militari del loro diritto generale di associazione.
In base a quanto espresso dalla Corte di Strasburgo quindi la Consulta ha modificato il proprio orientamento sulla questione rivedendo quanto da lei stessa stabilito nella sentenza 499/1999 con la quale dichiarò non illegittimo il divieto per i militari di costituire dei sindacati.
E adesso?
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale spetterà al legislatore modificare le attuali norme che vietano alle Forze Armate di costituire e aderire a sindacati professionali. Fino a quando non ci sarà una nuova legge, infatti, si applicheranno le norme previste attualmente per le rappresentanze sindacali militari.
Al legislatore comunque viene concessa la possibilità di introdurre delle restrizioni al diritto di associazione delle Forze Armate, come tra l’altro ribadito dalla Cedu.
Restrizioni che potrebbero riguardare i metodi di azione o di espressione dei sindacati, ma sui quali solamente il legislatore potrà fare chiarezza. In attesa che ciò accada possiamo comunque affermare che siamo arrivati finalmente ad un punto di svolta: prossimamente le Forze Armate potranno costituire associazioni professionali a carattere sindacale, fermo restando il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.
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