INPS: la guida completa al pagamento a rate dei debiti contributivi

Vittoria Patanè

17 Luglio 2013 - 09:00

INPS:  la guida completa al pagamento a rate dei debiti contributivi

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato oggi la circolare n.108 del 2013, nella quale troviamo alcuni importanti chiarimenti riguardanti la rateizzazione dei pagamenti INPS.

Nel seguente articolo troverete tutte le informazioni necessarie sulla procedura e sulle condizioni per il versamento dei contributi.

Le rate

Allo scopo di ottenere la dilazione dei pagamenti INPS, ogni contribuente dovrà presentare una domanda nella quale vengano specificati i debiti contributivi in fase amministrativa denunciati e accertati fino alla data di presentazione della domanda stessa. L’Istituto procederà poi a concedere la rateizzazione richiesta fino ad un massimo, e non oltre, di 24 mesi.

La domanda

Chiunque decida di optare per la rateizzazione dovrà presentare un’unica domanda nella quale siano presenti tutti i debiti maturati nei confronti delle Gestioni amministrative dell’INPS, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dal sito dell’Istituto. All’interno della domanda dovranno essere contenuti:

  • l’ammontare dell’importo dei debiti maturati;
  • l’ammontare dell’importo complessivo dei debiti da rateizzare;
  • l’ammontare dell’importo ripartito per ogni Gestione amministrativa coinvolta nella dilazione.

L’ammortamento

Successivamente, dopo che la Sede competente avrà confermato i dati indicati dal contribuente, l’INPS procederà a calcolare un piano d’ammortamento basato sulle indicazioni presenti all’interno della domanda.

Il suddetto piano conterrà la data, il numero e le ammontare delle rate accordate, nonché gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione Inps.

Ricordiamo che, una volta emesso il piano di ammortamento, in caso di mancato pagamento della prima rata, il piano verrà automaticamente annullato e il contribuente non potrà presentare un’ulteriore domanda di rateizzazione.

Diversamente, nel caso in cui l’istruttoria volta a verificare i dati contenuti nell’istanza desse esito negativo, il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione riferita alle stesse partite contenute nella precedente.

La circolare n.108

La circolare n.108 del 2013 contiene specifiche delucidazioni riguardanti il cosiddetto piano “breve”. L’INPS sottolinea infatti che ogni contribuente potrà richiedere l’accesso ad un piano di “rateizzazione breve”.

Quest’ultimo ha una durata complessiva di sei mesi e viene concesso nel caso di una momentanea mancanza di liquidità da parte del debitore.

Può essere inoltre sfruttato una sola volta nel corso della dilazione principale e con un versamento da effettuare in 6 rate mensili.

L’INPS specifica che, data l’eccezionalità della misura, la rateizzazione breve potrà essere:
- di tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

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