A chiarire l’intricata questione dei casi di applicazione della Reverse Charge ha contribuito l’Agenzia delle Entrate che ha diramato un’apposita circolare.
Con la Circolare n. 1/E dello scorso 9 Febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante contributo circa l’applicazione della Reverse Charge soprattutto, per quanto riguarda i soggetti interessati dal meccanismo nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Nella circolare vengono, infatti, richiamati sia il c. 631 art. 1 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità), sia il DPR 633/1972 (Decreto IVA), sia la direttiva 112/2006/CE, al fine di offrire un’importante chiarimento sui casi dubbi e sull’ambito di applicazione del nuovo meccanismo dell’inversione contabile.
Operazioni assoggettabili alla Reverse Charge
In base al dettato del c. 631 dell’art. 1 della L. 190/2014 si dice che il meccanismo della scissione dei pagamenti, ovvero dell’inversione contabile, deve essere applicato per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 Gennaio 2015. L’art. 9 del DM 28 gennaio 2015 (che va a rendere operativo il dettato della Legge di Stabilità) ha chiarito, a tal proposito che
“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015 , la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data”.
e che
"L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi … diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.
Il meccanismo della Reverse Charge, si applica, quindi, alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa dal 1° Gennaio 2015 in avanti e per le quali il corrispettivo è stato pagato comunque dopo il 1° Gennaio 2015.
Il meccanismo dell’inversione contabile non si applica, invece, alle operazioni per le quali è stata emessa la fattura entro il 31 Dicembre 2014, a prescindere dalla data di pagamento di queste ultime fatture.
Ambito di applicazione della norma
La circolare dell’INPS chiarisce che, soprattutto riguardo alle Pubbliche Amministrazioni (casi in cui l’acquirente è la PA) debbano essere interessati dal meccanismo dell’inversione contabile i soggetti a cui si riferisce il c. 5 dell’art. 6 del DPR 633/1972, ovvero tutti quei soggetti che possono essere considerati, in termini di legge, amministrazioni pubbliche.
Si tratta quindi di:
- - lo Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, tra cui anche quelli con personalità giuridica autonoma (istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- - enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi costituiti tra di essi;
- - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- - istituti universitari;
- - aziende sanitarie locali;
- - enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- - enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- - enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- - enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza);
Al fine di agevolare le pratiche fiscali dei fornitori della Pubblica Amministrazione, questi ultimi possono avvalersi dell’elenco presente nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per verificare quali sono le amministrazioni interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti
Soggetti esclusi
Vanno esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile (ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972) le operazioni effettuate nei confronti di:
- enti previdenziali privati o privatizzati;
- aziende speciali, comprese quelle costituite dalla Camera di Commercio e da altri enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, pur nell’interesse della collettività;
- gli Ordini professionali;
- gli Enti ed istituti di ricerca;
- le Agenzie fiscali;
- le Autorità amministrative indipendenti, quali, ad esempio:
- l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
- gli Automobile club provinciali (ACI);
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID);
- l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);
Questi enti vengono esclusi dal momento che sono enti pubblici non economici che pur operando nell’interesse generale, possono essere considerati autonomi rispetto alla struttura statale dal momento che perseguono fini propri.
Consulta anche gli articoli relativi a:
- le nuove modalità di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni previste con l’entrata in vigore dell’inversione contabile dell’IVA;
- i codici tributo per la compilazione del modello F24 Enti Pubblici con il quale versare l’IVA dovuta delle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti Locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA