IVA agevolata 10% spese di ristrutturazione casa: quando si applica? Ecco tutte le istruzioni

Francesco Oliva

18 Marzo 2017 - 19:49

IVA agevolata al 10: ecco l’elenco completo di tutti i casi in cui si applica e le istruzioni da seguire.

IVA agevolata 10% spese di ristrutturazione casa: quando si applica? Ecco tutte le istruzioni

Ristrutturazioni casa: quando si applica l’IVA agevolata al 10%? L’IVA ridotta al 10% può essere applicata sulla base delle previsioni contenute in diversi riferimenti normativi.

L’IVA agevolata al 10% è applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti su immobili residenziali e rappresenta il regime naturale per tutti gli interventi di recupero edilizio ovvero per tutte le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Ovviamente la distinzione e la definizione del perimetro entro il quale può essere concessa l’IVA ridotta al 10% non è semplice da definire: proprio per questo motivo, in questo articolo proviamo a fare un pò di chiarezza.
Le agevolazioni IVA al 10 per cento sono protagoniste della campagna #CasaConviene recentemente promossa dal MEF.

Ecco l’elenco completo dei casi in cui è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10%.

IVA agevolata 10%: la distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di restauro, risanamento e ristrutturazione

In materia di IVA agevolata al 10% un primo importante chiarimento va dato in ordine alla distizione tra manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ed interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.

Nel caso delle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili residenziali, infatti, il regime IVA agevolata al 10% permette di fruire di un regime naturale di IVA ridotta. Tuttavia, la normativa di riferimento fissa un limite relativo ai cosiddetti beni significativi. Cosa sono i beni significativi? Si tratta, ad esempio, “di ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria dei bagni, impianti di sicurezza”.
La regola prevede che “l’aliquota agevolata al 10% si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi”.
Si ipotizzi, a titolo di esempio, di eseguire lavori di ristrutturazione del bagno di casa per 3.000 euro, di cui 500 per prestazioni lavorative e 2.500 per acquisto di beni significativi. L’IVA agevolata al 10% potrà essere applicata solo su 500 euro ovvero sulla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione del bagno ed il costo dei beni significativi.
Riepilogando i dati del nostro esempio si avrebbe che:

  • 500 euro di prestazioni lavorative sono soggette al regime IVA agevolata 10%;
  • 500 euro quota parte di beni significativi (prezzo complessivo della ristrutturazione del bagno meno valore dei beni significativi) sono soggetti ad IVA agevolata al 10%;
  • 2.000 euro di beni significativi residui sono soggetti ad IVA ordinaria al 22%.

Da questo esempio appare quindi chiaro come la concreta applicazione dell’IVA ridotta al 10% non sia semplice ma vada correttamente analizzato caso per caso.

Aliquota IVA agevolata 10% su interventi edilizi: definizioni e casi di applicazione IVA ridotta definiti dalla normativa

Il riferimento normativo essenziale in materia di definizione degli interventi realizzati su immobili residenziali soggetti ad aliquota IVA agevolata 10% è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999.

Questa norma contiene elenco e definizione della tipologia di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che possono fruire dell’aliquota IVA agevolata al 10%:

  • manutenzione ordinaria, ovvero “interventi che riguardano le opere di
    riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
    necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
    esistenti
    ”;
  • manutenzione straordinaria, ovvero “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
  • restauro e risanamento conservativo, ovvero “interventi rivolti a
    conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
    ”;
  • ristrutturazione edilizia, ovvero “interventi rivolti a trasformare gli organismi
    edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
    organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
    ”.

Tutti questi interventi godono del regime aliquota IVA agevolata al 10% e possono essere formalizzati nell’ambito di contratti di appalto, di opera, di concessione con posa in opera o altri accordi negoziali aventi comunque ad oggetto le operazioni sopra elencate.

Aliquota IVA agevolata 10% su interventi edilizi: i fabbricati agevolati con IVA ridotta

I fabbricati civili che possono fruire del regime IVA agevolata al 10% sono “quelli a prevalente destinazione abitativa privata, ovvero i fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato”.

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di immobili:

  • unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
  • pertinenze;
  • parti comuni degli edifici a prevalente destinanzione abitativa;
  • edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
  • edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).

Aliquota IVA agevolata 10% su interventi edilizi: fattura e ricevuta fiscale corretta

Al fine di poter fruire correttamente del regime aliquota IVA agevolata 10% il contribuente deve verificare che il prestatore d’opera o l’impresa abbiano compilato correttamente la fattura o la ricevuta fiscale. Esse devono riportare correttamente i seguenti elementi:

  • valore complessivo della prestazione;
  • valore dei beni significativi.

Attraverso l’indicazione di questi valori è possibile applicare correttamente la regola sulla concorrenza di valori tra prestazione d’opera e beni significativi.

In caso di dilazione di pagamento o pagamento a rate, il valore da assoggettare ad aliquota IVA agevolata al 10% deve essere calcolato in ordine all’intero corrispettivo pattuito e non ai singoli pagamenti effettuati e/o previsti. In caso di fatture per acconto e saldo occorre quindi indicare analiticamente la parte di beni significativi soggetta ad aliquota IVA ridotta e quella parte che è assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.

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# IVA

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