Infortunio in itinere, cosa fare e come funziona il risarcimento

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3 Ottobre 2024 - 11:51

L’infortunio in itinere è l’infortunio subito dal lavoratore durante il tragitto tra casa e lavoro. Quando è previsto il risarcimento? Ecco le regole INAIL.

Infortunio in itinere, cosa fare e come funziona il risarcimento

L’infortunio in itinere è una casistica spesso trascurata (e a volte sconosciuta), ma fondamentale per la tutela dei lavoratori. Quante volte ti sei chiesto se un incidente subito durante il tragitto verso il lavoro potesse essere considerato un infortunio sul lavoro? La risposta potrebbe sorprenderti.

La legge italiana, attraverso l’INAIL, riconosce e tutela anche quei lavoratori che subiscono incidenti nel tragitto casa-lavoro, a patto che vi siano determinate condizioni. Ma come funziona esattamente questa tutela? Quali sono i requisiti necessari per ottenere un risarcimento? Ecco cosa sapere se vuoi far valere i tuoi diritti e capire come agire nel modo giusto in caso di incidente.

Cos’è l’infortunio in itinere: definizione e significato

L’infortunio in itinere è un particolare tipo di infortunio che si verifica durante il tragitto del lavoratore per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare a casa.

Sebbene sia strettamente collegato all’infortunio sul lavoro, ne differisce in quanto non si verifica direttamente durante l’attività lavorativa ma, appunto, nel percorso tra casa e lavoro. Questo concetto è stato introdotto dalla legislazione per coprire quei lavoratori che, pur non trovandosi ancora (o più) nel contesto lavorativo, sono comunque coinvolti in un’attività funzionale al lavoro: il viaggio quotidiano.

La differenza principale tra un infortunio sul lavoro «classico» e un infortunio in itinere sta proprio nella collocazione temporale e spaziale. Un infortunio sul lavoro avviene all’interno dell’ambiente di lavoro o durante lo svolgimento delle mansioni professionali. L’infortunio in itinere, invece, si verifica fuori dall’ambito aziendale ma in un momento strettamente collegato all’attività lavorativa.

Non solo, l’infortunio in itinere viene riconosciuto anche quando avviene nel normale percorso che collega due posti di lavoro (qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro) o nel percorso tra la sede di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti se l’azienda non dispone di un servizio di mensa.

Un esempio classico di infortunio sul lavoro è una caduta mentre si svolge una determinata mansione, come un operaio che si ferisce durante l’uso di un macchinario. L’infortunio in itinere, invece, riguarda situazioni come un incidente stradale mentre il lavoratore si reca in ufficio o subisce un sinistro mentre torna a casa.

Cosa si intende per “normale percorso”?

Perché l’infortunio in itinere venga riconosciuto, è fondamentale che il percorso intrapreso sia quello abituale e necessario. E’ proprio questa una delle condizioni da rispettare affinché venga riconosciuto il rimborso.

Ma cosa si intende per normale percorso? Per normale percorso deve intendersi il percorso più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale.

Vengono riconosciute nell’ambito dell’infortunio in itinere eventuali deviazioni o interruzioni necessitate dovute a:

  • cause di forza maggiore come ad esempio traffico e lavori in corso;
  • esigenze “essenziali ed improrogabili” (un esempio può essere quello del datore di lavoro che autorizza a passare a prendere dei colleghi).

Con quali mezzi di trasporto viene riconosciuto?

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha allargato le maglie dell’infortunio in itinere, riconoscendo lo stesso non solo quando il lavoratore utilizza il proprio mezzo privato ma anche quando effettua il tragitto a piedi o con i mezzi pubblici.
Anche l’utilizzo di un particolare mezzo di trasporto, infatti, influisce sul riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Nel caso in cui il lavoratore si sposti con mezzo privato, il risarcimento è riconosciuto solo qualora la scelta dell’utilizzo di tale mezzo risulti necessaria.

Più precisamente, la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato nelle seguenti ipotesi:

  • totale assenza di mezzi pubblici;
  • presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
  • eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.

Infortunio in itinere: cosa dice la legge e casistiche di rischio e danno

La legislazione italiana riconosce l’infortunio in itinere come un evento meritevole di tutela ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 38/2000, che ha introdotto importanti novità in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La norma stabilisce che il lavoratore è coperto dall’assicurazione INAIL non solo mentre svolge le proprie mansioni, ma anche durante il tragitto casa-lavoro, purché il percorso sia strettamente necessario e legato all’attività lavorativa.

Le casistiche di rischio associate all’infortunio in itinere sono numerose.

  • incidente stradale con mezzi privati: si tratta probabilmente della situazione più frequente. Un lavoratore che utilizza l’auto, la moto o la bicicletta per recarsi al lavoro e subisce un incidente può essere tutelato, purché il tragitto intrapreso sia quello più diretto e logico. La legge richiede infatti che non vi siano deviazioni ingiustificate.
  • Incidenti sui mezzi pubblici: anche chi si sposta con mezzi pubblici (autobus, treno, tram, metropolitana) è coperto in caso di incidente. Questo include non solo situazioni come scontri o deragliamenti, ma anche infortuni causati da scivolate o cadute all’interno del mezzo.
  • Incidenti a piedi: un lavoratore che si sposta a piedi può essere coinvolto in incidenti come cadute o collisioni con altri veicoli. Anche in questo caso, è fondamentale che il percorso sia necessario e non alterato da deviazioni arbitrarie.
  • Percorsi intermedi giustificati: la legge ammette delle eccezioni in cui è possibile deviare dal tragitto diretto. Un esempio è il lavoratore che deve accompagnare un figlio a scuola prima di recarsi in ufficio. Queste deviazioni devono essere strettamente necessarie e non devono alterare in modo significativo il percorso originale.

Infortunio in itinere: quando non è previsto il risarcimento?

Il risarcimento in caso di infortunio in itinere è sempre previsto, indipendentemente da chi abbia causato l’incidente.

Tuttavia, esistono dei limiti alla copertura assicurativa. Se l’incidente è causato da un comportamento gravemente imprudente del lavoratore, l’INAIL potrebbe non riconoscere l’infortunio in itinere. Di fatto, quindi, esistono delle situazioni standard che non consentono il risarcimento.

Nello specifico, non può essere risarcito un infortunio in itinere avvenuto su mezzo di trasporto privato quando lo stesso sia causato da:

  • lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
  • lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
  • lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Infortunio in itinere del lavoratore: cosa fare?

Una delle regole principali stabilite dall’INAIL, come detto, è che il risarcimento per infortunio in itinere spetta soltanto se nella denuncia di infortunio del lavoratore viene constatato che durante il tragitto casa-lavoro non siano state effettuate deviazioni per motivi personali non indispensabili.

Nel caso in cui un lavoratore subisca un infortunio in itinere, è importante seguire una precisa procedura per assicurarsi di ottenere il giusto risarcimento e la tutela prevista dalla legge. Ecco i passaggi chiave da seguire.

  1. Segnalazione dell’incidente: il primo passo è comunicare immediatamente l’incidente al proprio datore di lavoro. Anche se si tratta di un evento apparentemente di poco conto, è fondamentale segnalare subito l’accaduto.
  2. Richiesta di assistenza medica: dopo l’incidente, il lavoratore deve recarsi al pronto soccorso o da un medico per una valutazione. È importante ottenere un certificato medico che attesti la natura e l’entità delle lesioni riportate. Il certificato deve essere inviato all’INAIL entro 48 ore dall’accaduto.
  3. Conservazione delle prove: se possibile, è utile raccogliere prove che dimostrino come si è verificato l’incidente. Ad esempio, fotografie del luogo dell’incidente, testimonianze di eventuali presenti o un verbale delle forze dell’ordine possono essere di grande aiuto.
  4. Compilazione della denuncia di infortunio: la denuncia dell’infortunio deve essere inoltrata all’INAIL dal datore di lavoro, utilizzando il modulo apposito e allegando tutta la documentazione medica e legale richiesta. Anche il lavoratore può presentare denuncia se il datore non adempie tempestivamente.
  5. Monitoraggio della situazione: il lavoratore deve seguire l’evoluzione del proprio stato di salute e aggiornare l’INAIL con eventuali nuovi certificati medici che attestano miglioramenti o peggioramenti delle condizioni fisiche. Durante il periodo di inabilità temporanea, il lavoratore riceve un’indennità giornaliera dall’INAIL se vengono accertate tutte le condizioni dell’infortunio in itinere.
  6. Ritorno al lavoro: quando il medico ritiene che il lavoratore sia in condizione di riprendere le proprie mansioni, verrà emesso un certificato di idoneità al lavoro. Anche in questo caso, il lavoratore dovrà consegnare tale documento al datore di lavoro e all’INAIL.

Come funziona il risarcimento dell’infortunio in itinere

Il risarcimento per un infortunio in itinere è comparabile a quello dell’infortunio sul lavoro e segue una procedura ben precisa, gestita dall’INAIL. Il processo può variare leggermente a seconda delle circostanze, ma i passaggi principali sono simili in tutte le situazioni.

Se l’infortunio impedisce temporaneamente al lavoratore di svolgere la propria attività, prima il datore di lavoro e poi l’INAIL erogheranno un’indennità giornaliera. Questa copertura è così regolamentata:

  • il 1° giorno (il giorno nel quale è avvenuto l’infortunio in itinere) è a carico del datore di lavoro e la retribuzione per il datore di lavoro è del 100%;
  • il 2° e il 3° giorno sono sempre a carico del datore di lavoro, con la retribuzione del 60%;
  • dal 4° e fino al 90° giorno di assenza dal lavoro viene corrisposto il 60% della retribuzione media giornaliera, a carico dell’INAIL;
  • dal 91° giorno in poi (fino al rientro al lavoro del dipendente) viene corrisposto il 75% della retribuzione, sempre a carico dell’INAIL.

L’INAIL copre anche le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche necessarie per il recupero del lavoratore. Questo include visite specialistiche, trattamenti riabilitativi e eventuali interventi chirurgici, purché siano autorizzati dall’istituto.

Se l’infortunio lascia delle conseguenze permanenti, l’INAIL potrebbe riconoscere una rendita per invalidità permanente. L’entità della rendita dipende dal grado di invalidità certificato, espresso in percentuale. Se l’invalidità è superiore al 16%, il lavoratore riceverà una rendita vitalizia. In alcuni casi, l’INAIL può offrire ulteriori benefici, come il rimborso per l’acquisto di protesi o altri dispositivi medici necessari a seguito dell’infortunio.

È importante sottolineare che la procedura di risarcimento può richiedere del tempo, soprattutto se l’infortunio comporta una valutazione complessa delle conseguenze fisiche. Tuttavia, seguendo tutti i passaggi indicati e fornendo la documentazione necessaria, il lavoratore potrà ottenere il supporto economico previsto dalla legge.

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