Legge 104: sull’estensione del congedo straordinario ecco i chiarimenti del Governo

Valentina Brazioli

3 Luglio 2014 - 10:00

Congedo straordinario legge 104, ecco l’estensione. I tre giorni di permesso spettano anche ai parenti di terzo grado se il familiare affetto da grave handicap non ha né genitore né coniuge che possano assisterlo. Requisiti, beneficiari e cumulabilità: tutto ciò che serve sapere secondo il Ministero del Lavoro.

Legge 104: sull’estensione del congedo straordinario ecco i chiarimenti del Governo

Congedo straordinario legge 104, un argomento del quale abbiamo parlato già in precedenza, sul quale torniamo oggi per rendere conto di quanto comunicato direttamente dal Ministero del Lavoro. In seguito al quesito posto dalle associazioni Anquap e Cida, infatti, il dicastero ha emesso un apposito interpello (il n. 19 del 26 giugno scorso), chiarendo che anche i parenti di terzo grado con un familiare affetto da handicap grave hanno diritto di godere dei tre giorni al mese di permesso retribuito previsto dalla legge 104. Unica eccezione, la presenza di altri parenti o affini di grado inferiore in grado di svolgere analogo compito di assistenza.

Chi sono i parenti di terzo grado?

Innanzitutto chiariamo chi può essere considerato “parente di terzo grado”. Parliamo, nello specifico, di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti.

Congedo straordinario legge 104: i requisiti

Affinché il parente di terzo grado possa godere dei benefici della legge 104, deve sussistere almeno una di queste condizioni riguardanti il coniuge o il genitore del disabile:

  • Devono aver compito almeno i sessantacinque anni di età;
  • Devono essere affetti anche loro da patologie invalidanti;
  • Devono essere deceduti o mancanti.

Per mancante si intendono anche situazioni quali il divorzio, la separazione legale o l’abbandono.

Più lavoratori non possono assistere la stessa persona: quali eccezioni?

Con l’articolo 24 della legge 183 del 2010 la disciplina in materia di congedo straordinario è profondamente cambiata, in particolare con l’introduzione del cosiddetto “referente unico”. Non è più possibile, infatti, che a più lavoratori siano riconosciuti i permessi per assistere una sola persona. Tuttavia, per quanto riguarda i genitori di figli affetti da disabilità grave le cose sono un po’ diverse. Anche grazie alla circolare Inps n. 155/2010, infatti, si è riconosciuta la peculiarità del ruolo genitoriale; i padri e le madri possono quindi alternarsi nella fruizione dei permessi, senza però superare il limite dei 3 giorni al mese (riferiti alla persona disabile).

Al contrario, un unico lavoratore può richiedere i permessi per assistere più familiari con grave handicap, a patto che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo o il secondo grado.

Altre condizioni particolari

In generale, per poter usufruire dei permessi è necessario che il parente bisognoso di assistenza non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura dedicata. Comunque, è prevista la possibilità di richiedere il congedo straordinario se il parente o affine ha necessità di spostarsi al di fuori della struttura (ad esempio per effettuare delle visite specialistiche), oppure se i medici certificano la sua necessità di avere cure familiari. Inoltre, anche i lavoratori che risiedono in luoghi molto lontani da dove si trova il familiare affetto da grave handicap possono godere della legge 104, purché garantiscano adeguatamente l’assistenza e siano in grado di produrre i necessari titoli di viaggio.

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