Modello 730: cosa sono le spese detraibili certificate?

Pierandrea Ferrari

17 Maggio 2021 - 17:31

Per il 730 una delle grandi novità per il 2021 ruota attorno alle spese detraibili certificate, facendo seguito all’obbligo di tracciabilità degli oneri. Ma cosa sono?

Modello 730: cosa sono le spese detraibili certificate?

Prosegue la stagione del modello 730. Nonostante permanga la possibilità di un rinvio della normativa, su pressione della Consulta dei Caf e dei consulenti del Lavoro, fanno il loro esordio nel 730 le spese detraibili certificate, in conformità con la Legge di Bilancio 2020.

Di cosa si tratta esattamente? Di seguito una breve guida, unitamente ad alcuni esempi di spese per cui è prevista la detrazione d’imposta del 19% in fase di dichiarazione dei redditi e a cui si applica conseguentemente l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in parola.

730: cosa sono le spese detraibili certificate?

La Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1 comma 689, ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti per le spese suscettibili di detrazione fiscale del 19%. Di conseguenza, secondo la normativa, le spese detraibili certificate ammesse nel modello 730 per il riconoscimento del beneficio fiscale sono esclusivamente quelle sostenute con modalità che ne hanno garantito la relativa tracciabilità.

Dunque, i pagamenti delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 devono essere avvenuti tramite metodi che permettono il controllo da parte dell’autorità finanziaria, come il bonifico bancario o postale o sistemi di pagamento come le carte (di credito, debito o prepagate) e gli assegni bancari o postali.

Con questi metodi la tracciabilità del soggetto che desidera accedere ai benefici fiscali con il 730 è garantita, mentre i pagamenti in contanti - che dalla normativa in questione vengono di fatto disincentivati - impediscono di usufruire della detrazione d’imposta del 19%, sebbene rimangano consentiti in via generale.

Quali sono le spese detraibili certificate sul modello 730?

Le spese che sono interessate all’obbligo di tracciabilità in parola sono di fatto quelle per cui è prevista la detrazione d’imposta al 19% usufruibile tramite 730. Tra gli oneri figurano, ad esempio, le spese assicurative, veterinarie e funebri, quelle sostenute dagli studenti fuori sede per gli affitti o quelle per l’istruzione secondaria e universitaria.

L’obbligo di tracciabilità non si applica invece ad alcune spese sanitarie nelle farmacie, che - pur figurando tra quelle per cui è prevista una detrazione d’imposta al 19% - rimangono detraibili anche se sostenute in contanti: a rientrare sempre in questa categoria ci sono le spese per i farmaci da banco e per i dispositivi medici.

L’obbligo, inoltre, non si estende alle spese per cui è prevista una detrazione diversa da quella del 19% e agli oneri deducibili.

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