La Legge di Stabilità 2015 ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario Iva applicato dai soggetti che operano nel regime degli spettacoli.
Il Decreto semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 ottobre 2014, prevede una modifica all’articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/72 che riguarda il regime degli spettacoli, prevedendo che sia eliminato ogni riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione. In pratica, il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina della detrazione Iva relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del regime forfettario.
Il regime forfettario Iva di cui stiamo parlando è riservato ai soggetto che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Dpr n, 640/72 ed è esteso, ai sensi dell’articolo 9 del Dpr n. 544/99, anche agli enti che esercitano l’opzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla legge n, 398/91. In particolare, sono ammessi all’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime forfetario Iva, i seguenti soggetti:
- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (L. n. 398/91 e L. 289/02);
- Le associazioni senza fini di lucro e pro loco (D.L. 417/91 convertito in L. n. 66/92);
- Le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (L. n. 350/03);
Il regime forfetario Iva presenta un differente ambito applicativo a seconda che lo stesso venga adottato dagli enti con opzione per le disposizioni di cui alla Legge n. 398/91 ovvero dagli esercenti attività di intrattenimento.
I soggetti che applicano il regime forfettario, determinano l’IVA da versare secondo una percentuale calcolata a forfait sulla base dell’imposta indicata nelle fatture emesse. Dopo le novità normative la percentuale di detrazione è pari:
- il 50% in generale, per tutte le operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie;
- il 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Prima della modifica introdotta dall’articolo 29 del Decreto semplificazioni, una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione nella misura pari al 10%. La modifica normativa, avendo eliminato, nella disposizione di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/72, il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10%, ha così ricondotto le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento.
Questa modifica, intervenendo solo sulla disciplina della forfetizzazione per le prestazioni di sponsorizzazione, ha lasciato inalterate le altre previsioni contenute nell’articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/72, sia relativamente ai soggetti destinatari del regime, sia con riguardo alle diverse modalità applicative che tale regime presenta rispetto alle differenti categorie di soggetti beneficiari.
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