Pensioni dipendenti pubblici, pagamento Tfr e Tfs: nuovi termini e effetti delle penalizzazioni da pensione anticipata

Simone Casavecchia

18/09/2015

L’INPS chiarisce con una recente circolare i tempi per il pagamento di Tfr e Tfs per i dipendenti pubblici e gli effetti che avranno su di essi le penalizzazioni da pensione anticipata.

Pensioni dipendenti pubblici, pagamento Tfr e Tfs: nuovi termini e effetti delle penalizzazioni da pensione anticipata

Con la circolare n. 154 dello scorso 17 Settembre, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sui termini entro i quali saranno pagati il trattamento di fine rapporto (TFR) e il trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici.
Per chiarire tali termini e le relative modalità, è opportuno considerare che sono previste regole differenti per i dipendenti statali che hanno deciso di usufruire della pensione anticipata e che hanno subito, di conseguenza delle penalizzazioni sul trattamento pensionistico e per i casi in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, al momento del raggiungimento dell’anzianità contributiva massima del lavoratore.
Il chiarimento dell’INPS sui termini di pagamento di Tfr e Tfs per i dipendenti pubblici arriva a seguito dell’entrata in vigore del DL 90/2014 che ha previsto la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni di risoluzione il rapporto di lavoro con un dipendente, in alcuni specifici casi e alla luce del comma 113, art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) che ha eliminato le penalizzazioni dal pensione anticipata per i lavoratori che maturano il diritto a pensione anticipata entro il 31.12.2017 e la cui pensione decorra da un momento successivo al 31 dicembre 2014.

I nuovi termini per il pagamento di TFR e TFS ai dipendenti pubblici
La circolare recentemente emanata dall’INPS prevede i seguenti nuovi termini per l’erogazione e il pagamento di TFR e TFS ai dipendenti pubblici per i quali è stata decisa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione Data di decorrenza della pensione Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011) Qualsiasi Qualsiasi 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 oppure 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld) Entro il 18 agosto 2014 Entro il 18 agosto 2014 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld) Entro il 31/12/2014 Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017 Dal 1° gennaio 2015 Dal 31 dicembre 2014 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2018 Dal gennaio 2018 Dal gennaio 2018 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

Viene, quindi, anche previso il nuovo termine di

  • 24 mesi dalla data di cessazione del servizio nei soli casi di pensione anticipata in cui è previsto il taglio dell’1-2% dell’assegno pensionistico per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni e la pensione anticipata viene, quindi, penalizzata con una riduzione;

mentre rimane in vigore il termine di

  • 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata;

Precedenti disposizioni abrogate
Stanti le modifiche descritte e l’eliminazione del vincolo di età anagrafica per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni, l’INPS ha deciso anche di sospendere le precedenti le indicazioni circa i termini di pagamento di Tfr e Tfs, fornite nel Messaggio 8680 dello scorso 12 Novembre 2014.
In tale messaggio era previsto il termine di 24 mesi per l’erogazione di Tfr e Tfs per i lavoratori che avevano optato per la pensione anticipata con penalizzazoni. Dal momento che, però, l’ultima Legge di Stabilità ha eliminato le penalizzazioni fino al prossimo 31 Dicembre 2017, vengono, almeno per il momento (fino al 2017) ripristinati i vecchi termini di pagamento di 6 o 12 mesi.

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