Pignoramento della pensione, dello stipendio e prelievo forzoso sui conti correnti: tutte le misure della riforma del processo civile

Simone Casavecchia

30/06/2015

Entra in vigore il decreto che riforma la giustizia civile, introducendo consistenti novità in materia di pignoramento della pensione, pignoramento dello stipendio e prelievo forzoso sui conti correnti.

Pignoramento della pensione, dello stipendio e prelievo forzoso sui conti correnti: tutte le misure della riforma del processo civile

Lo scorso 27 Giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 147/2015) il Decreto Legge 83/2015 riguardante le misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Il provvedimento che è parte integrante della riforma della giustizia e del processo civile, introduce consistenti novità e prevede nuovi limiti sul pignoramento della pensione, il pignoramento dello stipendio e i prelievi forzosi sui conti correnti, misure previste nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un creditore insolvente.

La riforma dei rapporti tra creditore e debitore può interessare non solo il casi di contenzioso che vengono portati in processo civile (debitori privati) ma anche, e soprattutto, i casi di debitori insolventi nei confronti di Equitalia.

Le nuove misure introdotte dal Decreto 83/2015 cercano di raggiungere un compromesso tra le esigenze del creditore che ricorre al pignoramento del conto corrente e della pensione per vedere risarcito il suo debito e le esigenze del debitore che vuole vedersi giustamente garantito un importo minimo per la sopravvivenza.

Pignoramento della pensione: i nuovi limiti
Con la nuova disciplina introdotta dal decreto vengono introdotti dei limiti al prelievo forzoso del quinto dello stipendio o della pensione nei confronti del debitore insolvente. Per quanto concerne la pensione, il provvedimento stabilisce che deve essere lasciata intatta sul conto corrente del debitore la quota di pensione ritenuta indispensabile per vivere e equiparata all’assegno sociale mensile aumentato della metà.
Per il 2015 l’INPS ha stabilito che la misura massima dell’assegno sociale ammmonta a 448,52 euro, quindi, la quota di pensione non pignorabile sarà pari a:

448,52 + (448,52:2) = 448,52 + 224,26 = 672,78 euro

Da tale misura si deduce anche, sebbene non sia esplicitamente previsto che i trattamenti pensionistici che non raggiungono la soglia indicata sopra non possono essere in alcun modo pignorati.
La parte eccedente l’ammontare indicato sopra (672,78 euro) potrà, invece, essere pignorata nei limiti di legge ossia nella misura massima di 1/5.

Pignoramento dello stipendio
Nel caso in cui il debitore abbia l’accredito sul proprio conto corrente dello stipendio, vengono previste le seguenti nuove regole che faranno dormire al debitore sonni più tranquilli, dal momento che non sarà più costretto a correre al bancomat a prelevare le somme appena accreditate, nella paura che vengano pignorate.

  • Se l’accredito in in banca è effettivamente avvenuto prima del pignoramento, possono essere pignorate solo le somme che eccedono il triplo dell’assegno sociale;
  • se l’accredito in banca avviene nello stesso giorno o in un momento successivo a quello in cui è previsto il pignoramento, possono essere pignorate somme che rispettino i limiti previsti dalla normativa precedente o somme indicate espressamente dal giudice, comunque mai superiori a 1/5;

Rate e cartelle Equitalia: pignoramento della pensione o dello stipendio addebbitati sul conto
Per i contenziosi tra privati e tra un debitore privato e un creditore pubblico (come può essere il Fisco o Equitalia) vigono sempre le regole descritte sopra. Nel caso dei pignoramenti messi in atto da Equitalia, tuttavia, in seguito al mancato pagamento delle rate, valgono anche le seguenti, ulteriori specifiche:

  • se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2500 euro, l’importo massimo pignorabile è pari a 1/10 dello stipendio o della pensione;
  • se lo stipendio o la pensione accreditati sul conto corrente sono di un importo compreso tra i 25001 e 5000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/7;
  • se la pensione o lo stipendio, accreditati sul conto corrente, sono superiori a 5001 euro, il pignoramento massimo previsto è pari a 1/5 della somma e si uniforma, quindi, i limiti previsti per tutte le altre tipologie di creditori.

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