Si può usare il contante per il pagamento delle rate del condominio qualora l’importo sia inferiore a 1.000 euro e della transazione sia data una prova documentale chiara ed inequivoca.
Con l’entrata in vigore della Riforma del condominio (legge n. 220 dell’11/12/2012) è stato introdotto l’obbligo per l’amministratore di condominio di aprire un conto corrente condominiale, bancario o postale intestato al Condominio. Ne consegue che a far data dal 18 giugno 2013, tutte le somme percepite da condòmini o da terzi, nonché quelle a chiunque erogate transitano sul predetto conto.
La norma in oggetto, consentendo l’accesso all’estratto conto da parte del singolo condomino interessato o dell’assemblea, garantisce la tracciabilità dei movimenti finanziari all’interno del condominio e permette un controllo sull’attività dell’amministratore.
Questo non significa in automatico che l’amministratore non possa incassare le somme per le spese comuni in contanti e poi versarle sul conto corrente ma se così fosse si eluderebbe l’intento del legislatore di garantire la tracciabilità dei movimenti di denaro.
Ciò premesso, la legge 220/2012 ha imposto al condominio un proprio conto corrente, ma non ha chiarito se è consentito o meno di versamento o prelevamento del contante.
A fugare ogni dubbio sulla questione dell’uso del contante per il pagamento delle spese condominiali è intervenuto il Mef che ha risposto il 24 settembre scorso ad un’interrogazione del viceministro Luigi Cassero dando una interpretazione delle norme relative alla riforma del condominio.
Il Mef, per chiarire l’ambito di operatività e la portata dell’art. 1129 comma 7 codice civile ai sensi del quale “le somme devono necessariamente transitare sul conto” si rifà alla circolare del 5 febbraio 2014 del dipartimento del tesoro in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili che si è occupata del problema dell’uso del contante per il pagamento dell’affitto.
Cosa dice il Mef
La circolare del Mef sul pagamento dei canoni di locazione evidenzia come, sotto la soglia dei mille euro di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 la tracciabilità delle transazioni in contante può essere garantita mediante “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”.
Secondo il Mef le transazioni di denaro sotto la soglia limite non comportano il rischio di sanzioni per antiriciclaggio, purché siano accompagnate da un documento che attesti con precisione la provenienza e la destinazione del denaro. E’ evidente come il Mef lasci spazi all’uso del contante, purchè strettamente documentato.
Tale interpretazione, a suo tempo espressa, può essere ragionevolmente estesa anche alle movimentazioni di denaro sul conto corrente del condominio per far fronte alle rate condominiali.
Conclusioni
Alla luce della risposta del Mef l’uso del contante è consentito a condizione che:
- sia sempre rispettato il limite dei 1.000 euro per non incorrere in sanzioni antiriciclaggio;
- al di sotto dei 1.000 euro ogni transazione di denaro in contante venga debitamente tracciata.
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