Regime fiscale rimpatriati 2016: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole che prevedono le agevolazioni fiscali per dal 2016. Ecco le novità.
Lavoratori rimpatriati in Italia: quali sono le ultime novità fiscali?
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative del regime speciale per lavoratori impatriati contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze datato 26 maggio 2016.
Regime fiscale lavoratori rimpatriati: chi beneficia delle agevolazioni?
Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sono quelle che concorrono alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da coloro che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Le agevolazioni fiscali trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, se si verificano le seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- l’attività lavorativa e’ svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato con un contratto di lavoro con la stessa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta.
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute anche ai cittadini dell’UE che:
- in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente una attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- hanno svolto continuativamente una attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più.
Regime fiscale lavoratori rimpatriati: vietato il cumulo?
Il decreto specifica all’art. 2 che la fruizione delle agevolazioni fiscali previste è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dalla legge italiana per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero.
Tali incentivi per il rientro di ricercatori e docenti sono stati prorogati fino al 2020 e permettono di escludere i compensi percepiti dai ricercatori e docenti che non siano occasionalmente residenti all’estero, da tassazione ai fini IRPEF al 90% e IRAP al 100% alle seguenti condizioni:
- abbiano un titolo di studio universitario o equiparato;
- abbiano svolto attività documentata di ricerca o docenza per 2 anni continuativi presso Università o centri di ricerca sia pubblici che privati;
- dal 31 maggio 2010 data di entrata in vigore del decreto n.78/2010 ed entro i cinque anni solari successivi vengano a svolgere l’attività di ricerca in Italia, diventando fiscalmente residenti.
Lavoratori rimpatriati: quando si perdono le agevolazioni fiscali?
Infine, il decreto specifica che i lavoratori rimpatriati beneficiari degli incentivi fiscali previsti decadono dal diritto agli stessi se non viene mantenuta la residenza per almeno 2 anni nel nostro Paese.
In questa ipotesi avverrà il recupero dei benefici e saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA