Dal 2016 il bilancio di esercizio delle imprese cambia: ecco tutte le novità introdotte in seguito al recepimento delle direttive comunitarie.
Riforma del bilancio 2016: quest’anno vengono introdotte delle importanti modifiche soprattutto per quanto riguarda le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il loro carico burocratico.
Dal 2016 i bilanci delle società cambieranno forma e la riforma del bilancio introduce nuove normative al riguardo.
La Direttiva 2013/34/UE, del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, ha abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio note come 4° e 7° Direttiva. In particolare il D.lgs n.127, assunse nel 1991, a pieno titolo, la qualifica di “riforma del bilancio”, recependo in quell’anno la prima delle Direttive CEE (la 4°) ed innovando, in modo significativo, il corpo normativo del codice civile (art. 2423 e seguenti).
La riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano:
- semplificazione;
- principi di redazione;
- esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa;
- esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.
Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Riforma bilancio 2016: suddivisione imprese
La riforma mira ad alleggerire il carico redazionale e compilativo per piccole e medie imprese e un particolare occhio di riguardo è stato concesso alle microentità, che sono state alleggerite dall’onere amministrativo a tutto vantaggio della loro produttività.
La riforma prevede una suddivisione del tipo di impresa in quattro macro gruppi: micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Qui riportiamo una tabella che schematizza questa suddivisione.
Totale attivo SP | Ricavi netti | N° medio dipendenti | |
---|---|---|---|
Microimprese | 350.000€ | 700.00€ | 10 |
Piccole imprese | 4.000.000€ | 8.000.000€ | 50 |
Medie imprese | 20.000.000€ | 40.000.000 | 250 |
Grandi imprese | Imprese che superano due dei tre limiti precedenti |
I gruppi sono stati suddivisi in tre categorie (piccoli, medi e grandi) che seguono gli stessi parametri introdotti per le imprese.
Riforma bilancio 2016: semplificazione e principi redazione bilancio
Per quanto riguarda la semplificazione vengono modificate le norme per la redazione di bilancio a seconda del tipo di impresa, nella fattispecie viene alleggerita l’incombenza per le microimprese della redazione del bilancio, sollevandole dall’obbligo di compilare:
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- rendiconto finanziario.
Per quanto riguarda le piccole imprese, invece, queste saranno esentate dall’obbligo di revisione dei loro bilancio di esercizio, poiché può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi.
Riforma bilancio 2016: nuovi schemi di bilancio
La riforma del bilancio 2016 introduce novità anche per quanto riguarda gli schemi di bilancio e le modifiche riguardano tre ambiti (stato patrimoniale, conto economico e obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario).
Ci sono 4 modifiche che riguardano lo stato patrimoniale:
- “azioni proprie”: non vanno più indicate le azioni proprie nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;
- costi di ricerca e sviluppo vengono ora capitalizzati sotto costi di sviluppo (B.I.2);
- dal 1° gennaio 2016, tra le immobilizzazioni, crediti e debiti è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Inoltre è stato eliminato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere riportati nella Nota Integrativa.
Sono 5 invece le novità che investono il conto economico:
- proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno indicati ora in modo separato;
- sono state aggiunte nuove voci ai derivati;
- eliminata la macroclasse e area straordinaria, in quanto i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa;
- criteri di valutazione: l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se la stima non può essere effettuata, l’ammortamento deve essere entro 10 anni;
- Nota Integrativa: prevede che le informazioni circa lo stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base all’ordine delle voci dei rispettivi schemi.
Infine vi sono anche novità sull’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario: il nuovo art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito dalla seguenti voci:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
Nel nuovo rendiconto finanziario devono ora risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente:
- l’ammontare e la composizione della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio;
- i flussi finanziari derivanti dagli investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci. Tale adempimento è escluso per le nuove microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
In conclusione i bilanci 2016 si suddividono secondo questa disposizione:
- Bilancio super abbreviato per le microimprese;
- Bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- Bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA