Dal 2016 nuovo bilancio in forma abbreviata previsto dall’articolo 2435-bis: la norma del codice civile subirà importanti modifiche per effetto del recepimento della direttiva contabile 34/13. Ecco tutte le novità.
Nuovo bilancio 2016 in arrivo per le società che rientrano nei limiti previsti dall’articolo 2435 bis del codice civile in materia di bilancio in forma abbreviata. Le novità sono tante e riguardano tutti e tre gli schemi obbligatori del bilancio di esercizio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Nuovo bilancio in forma abbreviata 2016: le novità dello stato patrimoniale
In ordine allo stato patrimoniale la novità più rilevante è relativa alle immobilizzazioni immateriali e materiali: dovranno essere iscritte al lordo degli ammortamenti (come avviene nel bilancio in forma ordinaria). Rimane fermo l’obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni.
Nuovo bilancio in forma abbreviata 2016: le novità del conto economico
In ordine al conto economico, invece, due sono le novità fondamentali:
- viene eliminata l’area della gestione straordinaria;
- nell’area della gestione finanziaria sono integrati i riferimenti alle voci che il codice civile consente di raggruppare.
Nuovo bilancio in forma abbreviata 2016: le novità della nota integrativa
Il recepimento della direttiva 2013/34/UE, a partire dal 1° gennaio 2016, introduce le novità più rilevanti in ordine alla redazione della nota integrativa.
Ecco le principali:
- il nuovo articolo 2435-bis enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con riferimento all’articolo 2427 sulla nota integrativa. La norma attuale, invece, enuncia in negativo le informazioni che è possibile omettere;
- la nuova nota integrativa dovrà contenere le informazioni relative a criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata residua superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo, impegni, garanzie e passività potenziali, elementi di ricavo e costo straordinari, numero medio dei dipendenti, rapporti economici con amministratori e sindaci, operazioni con parti correlate, accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e dati dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato;
- in particolare i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio dovranno essere analiticamente descritti nella nota integrativa, mentre sino ad oggi la descrizione andava riportata nella relazione sulla gestione;
- si osservi poi come anche l’indicazione in nota integrativa dei proventi e oneri straordinari è un’altra novità introdotta dalla direttiva contabile 34/13.
Resta ferma l’applicazione al bilancio in forma abbreviata della c.d. conceptual framework theory, per cui continueranno a trovare applicazione le norme generali previste dagli articoli 2423 e 2423-ter del codice civile, oltre ad alcune previsioni specifiche già previste dagli articoli 2424 e 2426.
Nuovo bilancio in forma abbreviata 2016: attesa per la revisione dei principi contabili OIC
Ovviamente il lavoro di aggiornamento dei commercialisti e dei revisori non finisce qui.
Entro la fine del prossimo anno sono attese le modifiche OIC ai principi contabili nazionali prodromiche all’entrata in vigore della nuova normativa.
L’attesa degli addetti ai lavori, oltre alla materia del bilancio in forma abbreviata, si concentra sul nuovo bilancio previsto per le microimprese e sulle nuove regole in tema di rendiconto finanziario.
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