Cosa cambia nei rimborsi IVA del I° trimestre 2015 alla luce delle nuove disposizioni relative allo split payment e al reverse charge: la compilazione del Modello IVA TR in vista della scadenza del 30 Aprile.
Sempre più vicina la scadenza del prossimo 30 Aprile, entro la quale i contribuenti in regime IVA che possono vantare un credito IVA superiore a 2582,28 euro sono tenuti a presentare il Modello IVA TR, necessario per ottenere i rimborsi IVA o per utilizzare il proprio credito in compensazione con altri tributi.
A tal proposito è opportuno ricordare che, lo scorso 20 Marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello IVA TR con il quale sarà possibile effettuare anche nuove azioni fiscali previste dalla recente normativa, soprattuto riguardo allo split payment e al reverse charge.
Come utilizzare il nuovo Modello IVA TR
Con il nuovo Modello IVA TR, utile per i rimborsi IVA del I° trimestre 2015, è possibile effettuare anche la rettifica dell’utilizzo del credito IVA, per chi decide di cambiarne la destinazione, utilizzando in compensazione, piuttosto che per un rimborso (o viceversa).
Il nuovo Modello IVA TR è stato adeguato anche alla luce delle nuove disposizioni riguardanti l’Imposta sul valore aggiunto che prevedono
- la possibilità di erogare un credito IVA di importo superiore ai 15000 euro senza la garanzia;
- l’applicazione dello split payment, ovvero il versamento dell’IVA a debito indicata in fatura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per le operazioni effettuate nei loro confronti;
Crediti IVA: come effettuare la rettifica dell’utilizzo
Per variare la scelta nell’utilizzo del credito IVA accumulato, trasformandone la destinazione, per utilizzarlo in compensazione, piuttosto che a rimborso (o viceversa), occorre considerare le seguenti specifiche:
- nel nuovo modello IVA TR, nel Frontespizio, occorre utilizzare la sezione «Casi particolari di compilazione»;
- in tale sezione occorre utilizzare la nuova casella «Rettifica utilizzo credito», per variare la scelta della modalità di utilizzo del credito IVA;
- occorre, infine, barrare la casella “Correttiva nei termini”;
Dal momento che per la rettifica del credito IVA valgono gli stessi termini previsti per la richiesta dei rimborsi IVA, la scadenza è comunque fissata all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento quindi, per il primo trimestre 2015, al 30 Aprile.
L’Agenzia ha chiarito anche che è possibile rettificare la scelta anche oltre il termine di presentazione del modello, a condizione che:
- se si modifica la scelta da compensazione a rimborso, il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
- se si modifica la scelta da rimborso a compensazione, la nuova richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA avvenga prima della conclusione della validazione della disposizione di pagamento da parte dell’Ufficio delle Entrate competente;
Il Modello IVA TR, presentato a scopo di rettifica, deve, in ogni caso essere presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (30 Settembre), dal momento che in esso si indica la scelta operata con riferimento all’utilizzo del credito IVA trimestrale.
E’ opportuno ricordare anche che se il contribuente richiede somme a rimborso dell’IVA e le utilizza indebitamente in compensazione, senza aver prima rettificato la scelta, incorre in una sanzione pari al 30% dell’importo compensato. Anche in questo è, comunque, prevista la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Reverse charge e split payment
Per quanto riguarda le novità relative ai nuovi regimi IVA del reverse charge e dello split payment, occorre considerare le novità inserite nel Quadro TA del Modello IVA TR:
- Rigo TA12 = si utilizza per tutti nuovi casi in cui è stata previsto l’obbligo di applicare il regime fiscale del reverse charge o inversione contabile dell’IVA (in particolare per le prestazioni del settore edilizio e del settore energetico);
- Rigo TA13 = Appositamente introdotto ex novo per documentare le operazioni effettuate verso le Pubbliche amministrazioni soggette al nuovo regime dello «split payment», per le quali l’IVA a debito indicata in fattura, deve essere assolta dalla Pubblica Amministrazione cessionaria del servizio, alla quale è stata destinata la fattura.
A proposito delle operazioni in regime di split payment occorre prestare particolare attenzione anche al Quadro TD, sezione 3, campo 2, denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, l’importo dell’imposta applicata per le operazioni in split payment; se il rimborso è di un importo complessivo non superiore a quello indicato nel campo precedente (IVA per le operazioni in split payment), il contribuente ha diritto al rimborso in via prioritaria.
Rimborsi IVA inferiori e superiori ai 15000 euro
In base alle nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni Fiscali, è stato previsto che:
- per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
- per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
- è necessario prestare un’apposita garanzia (come titoli di stato o fidejussioni bancarie) nel caso in cui il rimborso venga richiesto da un soggetto a rischio. Si considerano tali quei contribuenti che hanno cessato la propria attività o che hanno avviato la propria attività da meno di 2 anni;
- se il rimborso viene richiesto da soggetti fiscali che sono considerati «non a rischio», il credito vantato può essere ottenuto o presentando una garanzia o, una dichiarazione che attesta il credito (dichiarazione annuale o infrannuale), corredata di visto di conformità. In quest’ultimo caso, al visto di conformità deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenta di queste condizioni:
- che il patrimonio netto non sia diminuito di oltre il 40%, nell’ultimo periodo d’imposta;
- che la consistenza degli immobili non si sia ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata, nell’ultimo periodo d’imposta;
- che l’attività stessa non è cessata né si è ridotta a causa di cessioni di aziende o rami di aziende, nell’ultimo periodo d’imposta;
- che sia i contributi previdenziali e assicurativi, siano stati regolarmente versati;
Per documentare tali specifiche e indicare le differenti opzioni e i differenti documenti, è stata ridefinito il rigo TD8, presente nella sezione 3 del Quadro TD; tale rigo va obbligatoriamente compilato per ottenere sia l’esonero dalla presentazione della garanzia, sia il rimborso il via prioritaria.
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