Codice tributo Agenzia delle Entrate per compensazione ritenute d’acconto versate in eccesso.
A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D. Lgs. N. 175/2014), in vigore dal 2015, l’Agenzia delle Entrate ha previsto 11 diversi codici tributo da utilizzare per recuperare i crediti in eccesso da ritenuta d’acconto secondo le nuove regole in materia di compensazione.
In particolare, la normativa vigente prevede che i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da modello 730 e quelli derivanti da eccedenze di versamento non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma che debbano essere esclusivamente indicati, attraverso la compensazione esterna, nel modello F24 nella colonna degli importi a credito.
In pratic, l’attuale normativa prevede, al posto dell’utilizzo a credito dei codici tributo già esistenti e utilizzati a debito, l’utilizzo di 11 nuovi codici tributo con cui i sostituti d’imposta dovranno da subito fare i conti.
Codice tributo ritenuta versata in eccesso e rimborsi da 730
Con riferimento ai crediti per rimborsi da 730, esistono tre codici tributo:
- uno per le imposte erariali, cioè quelle dovute all’erario (ad esempio saldo Irpef, imposta sostitutiva 10%, contributo solidarietà, cedolare secca);
- uno per le addizionali regionali;
- e uno per quelle comunali.
Non potranno più essere utilizzati a credito (ma esclusivamente a debito) i codici 4731 (saldo Irpef), 3803 (addizionale regionale) e 3846 (addizionale comunale), sebbene poi di fatto questi non venissero così utilizzati.
Rimangono invece utilizzabili anche a credito gli specifici codici previsti per i dipendenti occupati in impianti siti in Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta in base alla risoluzione n. 92/1999.
Crediti da eccedenze di versamento: codice tributo e istruzioni
A differenza dei crediti da modello 730, le eccedenze di versamento potranno essere inserite immediatamente nei modelli F24.
Per tali crediti l’Agenzia ha approvato cinque codici tributo, che si distinguono in base alla tipologia di ritenuta/imposta versata in eccedenza.
Le eccedenze di ritenute di lavoro dipendente ed assimilato sono state unificate nel codice tributo 1627 (contropartita di codici tributo a debito quali il 1001 e l’ex 1004), mentre le eccedenze riferite a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sono state riunite nel codice 1628 (contropartita di codici a debito quali il 1040 e 1038).
Con il codice tributo 1629 il sostituto farà valere in F24, il credito per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (ex codice 1713).
I codici tributo 1669 e 1671 servono, invece, per recuperare i versamenti in eccesso effettuati dal sostituto rispettivamente a titolo di addizionale regionale e addizionale comunale.
Infine, anche i crediti derivanti da restituzione di conguaglio di fine anno o fine rapporto, potranno essere utilizzati in F24 con gli stessi codici tributo riservati alle eccedenze di versamento.
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