Sanzioni per omessa fatturazione: ecco la guida completa ed aggiornata

Francesco Oliva

13 Aprile 2016 - 08:00

Quali sono le sanzioni previste in caso di omessa fatturazione? Ecco la guida completa con tutto quello che c’è da sapere.

Sanzioni per omessa fatturazione: ecco la guida completa ed aggiornata

Cosa succede in caso di omessa fatturazione e quali sono le sanzioni previste? La normativa fiscale italiana prevede diverse sanzioni a carico dei soggetti che non provvedono ad adempiere correttamente alla fatturazione.
L’omessa fatturazione o la mancata registrazione delle fatture può produrre conseguenze sia sul soggetto attivo (persona fisica o giuridica) che emette la fattura ma anche sul soggetto passivo ovvero sul soggetto che non la riceve e non si attiva per riceverla.

Ecco la guida completa sulle sanzioni per omessa fatturazione.

Sanzioni sulla fatturazione: le varie fattispecie previste

Le violazioni relative alla fatturazione possono assumere connotazioni diverse ovvero:

  • omissione della fatturazione;
  • mancata registrazione della fattura in contabilità;
  • sottofatturazione;
  • sovrafatturazione.

Sanzioni sull’omessa fatturazione: gli importi

Resta sanzionabile l’omissione del documento o della registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva, cioè la mancata emissione della fattura o della sua registrazione. Tale condotta è sanzionabile dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Vale la stessa sanzione anche per il contribuente che fattura un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta.

Sanzioni sulla fatturazione: le operazioni non imponibili

Risulta passibile di sanzione amministrativa anche la mancata documentazione o registrazione di operazioni non imponibili, esenti e non soggette ad Iva. La penalità è da commisurare all’importo di cui non risulta fattura, stabilito tra il 5% e il 10% di tale corrispettivo.

La decisione di sanzionare anche le operazioni non soggette ad Iva è strettamente connessa al nuovo obbligo di documentare con fattura anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi che risultano non avere il requisito della territorialità.

Sanzioni sulla fatturazione: la registrazione fuori termine

È da precisare che l’omissione si perfeziona con il mancato rispetto dei termini previsti per l’emissione della fattura e di quelli indicati per la registrazione. Il contribuente, che non provveda a spontaneo ravvedimento per regolarizzare la propria posizione e le proprie fatture, in caso di adempimento tardivo è comunque sottoposto alle sanzioni sopra descritte. La falsa indicazione in fattura della data di emissione della fattura stessa, dal punto di vista sanzionatorio, è uguale all’omessa documentazione e prevede quindi le stesse sanzioni.

Sanzioni sulla fatturazione: la recidività

Per il contribuente che attua ripetute violazioni delle disposizioni Iva trova applicazione l’istituto della “continuazione” che prevede una sanzione calcolata sulla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
In sostanza se si verificano ripetute omissioni di fatture o ripetute omissioni di registrazione, la continuazione scatta sia che non vi faccia seguito una falsa dichiarazione, sia quando all’omissione di fattura o di registrazione faccia seguito anche l’infedele dichiarazione.

Ecco una tabella con le principali sanzioni previste in caso di omissioni od errori nel processo di fatturazione:

Fattispecie Sanzioni
Omessa documentazione o registrazione di operazioni imponibili dal 100 al 200% dell’imposta
Omessa documentazione o registrazione di operazioni non imponibili o esenti dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato con un minimo di 500 euro
Omessa documentazione o registrazione di operazioni non soggette ad Iva dal 5% al 10% del corrispettivo non documentati o non registrati con importo minimo di 500 euro
Mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e/o documenti di trasporto o l’emissione per importi inferiori 150% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque, non inferiore a 500 euro

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