Separazione: effetti, cause d’addebito e quando non serve il supporto dell’avvocato

Simone Micocci

31/05/2017

La separazione, necessaria ai fini del divorzio, è l’istituto con il quale vengono meno alcuni doveri matrimoniali: ecco quali sono e quando scatta la separazione con addebito.

Separazione: effetti, cause d’addebito e quando non serve il supporto dell’avvocato

La separazione personale dei coniugi è l’istituto, regolamentato dall’articolo 150 del Codice Civile (e successivi), che pur non mettendo fine al matrimonio ma incide solamente su alcuni effetti venendo meno l’obbligo di fedeltà e di coabitazione.

La separazione può essere:

  • consensuale: se i coniugi decidono di separarsi di comune accordo;
  • giudiziale: se non c’è accordo tra i coniugi.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale spetta esclusivamente ai coniugi. Tra le motivazioni per le quali è possibile chiedere la separazione ci sono anche le cause oggettive: come stabilito nell’articolo 151 (1°comma) del Codice Civile, infatti, rientrano nelle motivazioni della separazione tutte quelle che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.

La separazione è necessaria ai fini del divorzio, l’istituto che invece mette fine al vincolo del matrimonio. Per ottenere il divorzio breve è necessario che la separazione perduri da almeno 6 mesi (se di tipo consensuale) o 12 mesi (se di tipo giudiziale).

C’è un’altra differenza molto importante tra il divorzio e la separazione: quest’ultima ha un carattere meramente transitorio, ed è per questo che in qualsiasi momento l’istituto è revocabile. Per mettere fine alla separazione e per farne cessare tutti gli effetti basta riconciliarsi e rilasciare un’apposita dichiarazione al Comune di appartenenza (non è necessario quindi rivolgersi al Tribunale anche se la separazione è di tipo giudiziale).

Prima di vedere nel dettaglio quali sono gli effetti della separazione è bene chiarire che il nostro ordinamento non riconosce la separazione di fatto, ovvero l’atto con cui i due coniugi cessano la convivenza (e quindi viene meno il dovere di coabitazione) senza darne alcuna comunicazione al giudice.

La separazione di fatto, infatti, non solo non produce alcun effetto sul piano giuridico, ma non rientra neppure nel calcolo del tempo che deve decorrere per la richiesta di divorzio.

Anzi, il coniuge che si allontana dall’abitazione prima che sia scattata la separazione rischia grosso. L’abbandono del tetto familiare, infatti, potrebbe essere motivo di addebito della separazione giudiziale.

Effetti della separazione

L’istituto della separazione non mette fine al vincolo matrimoniale. Tuttavia, anche se permane lo status di coniuge, con la separazione vengono meno alcuni doveri coniugali.

Ecco nel dettaglio quali sono gli effetti della separazione:

  • formalmente sospeso l’obbligo di coabitazione;
  • viene meno l’obbligo di assistenza morale e di collaborazione;
  • l’obbligo di fedeltà può non essere rispettato, ma il coniuge è comunque dovuto a mantenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l’onore e la sensibilità dell’altro;
  • scioglimento del regime di comunione legale dei beni.

Con la separazione, inoltre, il giudice provvede con l’assegnazione della casa familiare. Se ci sono figli l’assegnazione avviene con la finalità di tutelare i loro diritti.

In caso contrario, l’assegnazione avviene sulla base di determinati elementi:

  • se l’immobile è di proprietà comune: si richiede la divisione giudiziale;
  • se l’immobile è di proprietà esclusiva: sarà assegnato al coniuge proprietario.

Come anticipato, la separazione non mette fine al vincolo matrimoniale ecco perché il coniuge debole in questo periodo ha comunque diritto alla pensione di reversibilità. Inoltre, l’altro coniuge è obbligato a versare un assegno di mantenimento per il quale l’importo può essere deciso da un accordo condiviso (in caso di separazione consensuale) o dal giudice (se separazione giudiziale).

Separazione con addebito

Gli effetti della separazione variano anche in base alle cause che hanno portato alla crisi matrimoniale. Come abbiamo visto per procedere con la separazione basta l’esistenza di un dato oggettivo che dimostri l’impossibilità della prosecuzione del rapporto; tuttavia, il nostro ordinamento riconosce ad uno dei due coniugi il diritto di chiedere la separazione con addebito.

Con questo istituto il giudice deve accertare che la crisi sia stata effettivamente causata dal comportamento del coniuge, il quale deve essere venuto meno ai doveri matrimoniali.

Per esserci separazione con addebito l’autorità giudiziaria deve confermare la violazione da parte del coniuge di uno dei doveri previsti dall’articolo 143 del Codice Civile, quali:

  • obbligo di fedeltà;
  • obbligo di assistenza morale e materiale;
  • collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • obbligo di coabitazione.

La violazione, però, deve essere avvenuta nel periodo antecedente alla presentazione della domanda di separazione. Inoltre, per esserci separazione con addebito deve sussistere un nesso di casualità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza.

Cosa succede se il giudice pronuncia una sentenza di separazione con addebito? Gli effetti sono gli stessi di quelli previsti per la separazione tradizionale, con delle piccole differenze dal punto di vista patrimoniale.

Infatti, se ad essere “colpevole” della separazione è il coniuge debole, questo perde il diritto all’assegno di mantenimento. Permane, qualora si trovi in uno stato di bisogno, il diritto agli alimenti.

Se invece è il coniuge più forte, dal punto di vista economico, ad essere addebitato della separazione, allora l’altro potrebbe ricevere un assegno di mantenimento più alto; sarà comunque il giudice a decidere.

Separazione senza avvocato

Così come accade per il divorzio, anche la separazione può essere fatta senza l’assistenza di un avvocato. Questa possibilità è riconosciuta nella maggior parte dei Tribunali italiani, con alcune eccezioni, nel caso in cui:

  • si tratti di una separazione consensuale;
  • i coniugi siano in grado di regolare autonomamente i rapporti patrimoniali ed economici;
  • non ci sia alcun disaccordo sull’affidamento e il mantenimento dei figli.

Qualora vengano a mancare gli ultimi due elementi i coniugi rischiano di vedersi rifiutare il decreto di omologazione.

Questo è il controllo sulla legalità e la compatibilità delle condizioni di separazioni definite dai coniugi nell’ambito del rapporto consensuale. Un passaggio che viene effettuato d’ufficio una volta che gli atti della separazione vengono trasmessi al Tribunale, il quale riunendosi in Camera di Consiglio decide se omologare la separazione.

Una volta avvenuta l’omologazione dell’accordo sulla separazione entrambi i coniugi sono vincolati al rispetto: in caso di mancato adempimento, infatti, la parte lesa può chiedere al Tribunale l’adozione delle misure cautelari previste dal 6° comma dell’articolo 156 del Codice Civile:

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

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